Legge 16 novembre 2015, n. 200, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. Entrata in vigore: 19 dicembre 2015

Pubblicato in:

G.U. 18 dicembre 2015, n. 294

Con la l. n. 200/2015 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e ha dato l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Cile, finalizzato a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, mediante il rafforzamento delle relazioni tra i Ministeri competenti dei due Paesi. L’Accordo disciplina tale collaborazione in aree specifiche, tra cui i settori delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace e l’organizzazione delle Forze armate. Una programmazione più precisa è affidata, in base all’art. II, all’elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione.

Legge 16 novembre 2015, n. 200
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo X dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo II, paragrafo 1, lettera d, dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera d, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo V dell’Accordo di cui all’articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della Difesa

 

Indice

Articolo I. – Principi e scopi

Articolo II. – Cooperazione generale

Articolo III. – Aspetti finanziari

Articolo IV. – Giurisdizione

Articolo V. – Risarcimento danni

Articolo VI. – Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa

Articolo VII. – Sicurezza delle informazioni classificate

Articolo VIII. – Risoluzione delle controversie

Articolo IX. – Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

Articolo X. – Entrata in vigore, durata e termine

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»):

rinnovando l’impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

tenendo presente la cooperazione esistente tra i rispettivi Ministeri della Difesa, attraverso il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma l’8 aprile 1997;

tenendo in considerazione la Convenzione sulla Protezione delle Informazioni Classificate, sottoscritto con firma differita, a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all’Unione europea.

La finalità di questo Accordo è promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa, attraverso le relazioni tra i rispettivi Ministeri della difesa e delle Forze armate.

Articolo II Cooperazione generale

l. Attuazione.

a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dalle Parti di comune accordo, conformemente alla propria legislazione nazionale in vigore.

c. Le Parti convengono che le attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalle rispettive Forze armate.

d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Cile allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate cilene.

e. Le disposizioni di questo Accordo non obbligano le Parti ad acquisire prodotti per la difesa dall’altra Parte.

2. Campi di Cooperazione.

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

a. politica di sicurezza e di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed approvvigionamento di beni e servizi per la Difesa;

c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

e. organizzazione ed impiego delle Forze armate;

f. questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento provocato da attività militari;

g. formazione ed addestramento in campo militare;

h. sanità militare;

i. storia militare;

j. sport militare;

k. sminamento umanitario;

l. cooperazione civile e militare in caso di calamità naturali;

m. sicurezza informatica;

n. codificazione dei materiali della Difesa;

o. industria militare;

p. giustizia militare e diritto dei Conflitti Armati e Operazioni di Pace;

q. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità.

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire attraverso:

a. visite reciproche di delegazioni alle strutture, navi ed aeromobili militari;

b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. incontri tra le Istituzioni della Difesa;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a corsi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

h. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

i. supporto alle iniziative relative ai materiali ed ai servizi della difesa;

j. trasferimento di tecnologie;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Articolo III Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure mediche a tutto il personale della Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, o in loro assenza, nella struttura più idonea e vicina al luogo delle attività che sono in corso ai sensi del presente Accordo. La Parte inviante rimborserà le cure, le spese mediche e le forniture sostenute per questo scopo.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

Articolo IV Giurisdizione

l. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato.

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi dello Stato di origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d’origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione ed in relazione con il servizio.

Articolo V Risarcimento danni

l. Nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ricevente, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, essa dovrà risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo.

2. Nel caso in cui è accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno in solido a rimborsare tale perdita o danno.

Articolo VI Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa

1. Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione nei seguenti punti:

a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;

c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso

militare;

j. materiali specifici per l’addestramento militare;

k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;.

m. equipaggiamenti e veicoli utilizzati per lo sminamento umanitario.

2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà sviluppato nell’ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

4. Le attività nel settore dell’industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della difesa.

5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l’esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo, conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali.

6. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Articolo VII Sicurezza delle informazioni classificate

La sicurezza delle informazioni classificate sarà disciplinata dalla «Convenzione relativa alla protezione delle informazioni classificate tra il Governo del Cile ed il Governo dell’Italia», sottoscritto a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996, dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza della Repubblica italiana.

Articolo VIII Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo IX Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Le parti possono stipulare protocolli aggiuntivi in aree specifiche di cooperazione nelle tematiche della difesa che coinvolgono agenzie militari e civili, come richiesto dal presente Accordo.

2. Personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile dovrà controllare, sviluppare e attuare programmi di sviluppo che permettono l’esecuzione del presente Accordo o dai protocolli aggiuntivi, sulla base di interesse reciproco, in stretta collaborazione e coordinamento con i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, nelle materie di sua competenza.

3. Il presente Accordo può essere modificato o rivisto di comune accordo tra le parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso i canali diplomatici.

4. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell’articolo X.

Articolo X Entrata in vigore, durata e termine

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica, con cui ciascuna Parte informerà l’altra, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive procedure nazionali.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo, attraverso i canali diplomatici.

3. La risoluzione del presente Accordo avrà effetto 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.

4. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 25 luglio 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.