Legge 16 maggio 2017, n. 85, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. Entrata in vigore: 15 giugno 2017

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G.U. 14 giugno 2017

La l. n. 85/2017 autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra Italia e Vietnam, diretto a facilitare la prevenzione delle violazioni delle rispettive legislazioni e ad accrescere l’efficacia del controllo doganale. Le parti si impegnano a collaborare attraverso lo scambio di informazioni e reciproca assistenza tra le competenti autorità amministrative, al fine di rafforzare, tra l’altro, l’applicazione delle norme internazionali riguardanti il commercio di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, il traffico illecito di stupefacenti e beni culturali, i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

Legge 16 maggio 2017, n. 85

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi  il  6 novembre 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Competenze del Corpo della guardia di finanza

1. La definizione di «amministrazione doganale» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo di cui all’articolo 1 si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza.

Art. 4 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 11 e 12 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materiua doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam

 

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, rappresentato dal Dipartimento generale delle dogane, di seguito denominati «le Parti» o singolarmente «la Parte»;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, culturali e commerciali dei rispettivi Paesi e possono nuocere alla salute pubblica e alla sicurezza;

Considerando l’importanza di assicurare l’esatta determinazione e riscossione dei diritti e delle altre tasse effettuata dalla dogana all’importazione o all’esportazione delle merci e di assicurare la corretta attuazione delle misure di sorveglianza e di controllo, queste ultime comprendenti anche quelle per il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprietà intellettuale;

Convinti che la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa tra le due Amministrazioni doganali siano di ausilio nel prevenire le violazioni e nell’accrescere l’efficacia del controllo doganale;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto dell’Accordo di Cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam (Bruxelles, 17 luglio 1995);

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti e dei suoi allegati (Vienna, 20 dicembre 1988);

Tenuto conto della Convenzione dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e prevenire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Parigi, 14 novembre 1970);

Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973);

Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, con allegato (Basilea, 22 marzo 1989);

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, s’intende per:

1. «legislazione doganale» l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili o eseguibili dalle due Amministrazioni doganali e relative all’importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione, delle merci, comprese le disposizioni di natura giuridica e amministrativa relative alle misure di divieto, restrizione e controllo e antiriciclaggio, ai sensi delle disposizioni nazionali e regolamentari delle Parti;

2. «Amministrazioni doganali»: il Dipartimento generale delle dogane del Vietnam del Ministero delle finanze, per la Repubblica Socialista del Vietnam e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito delle sue competenze come previste dalla legislazione nazionale, per la Repubblica italiana;

3. «infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

4. «Persona/organizzazione»: ogni persona fisica, organizzazione o ente giuridico;

5. «dati personali»: ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

6. «Parte richiedente»: la Parte che presenta una richiesta di assistenza;

7. «Parte adita»: la Parte che riceve una richiesta di assistenza;

8. «consegna controllata»: la tecnica che consente il passaggio sul territorio di ciascuna delle Parti di merci, di cui si è a conoscenza o si sospetta che formino oggetto di traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti, sotto il controllo delle loro Autorità competenti, allo scopo di individuare le persone implicate in tale traffico;

9. «precursori»: le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate alle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 ed ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti;

10. «Sostanze stupefacenti e psicotrope»: i materiali o i prodotti che contengono i materiali di cui ai paragrafi (n) e (r) dell’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988 ed ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti.

Art. 2. Campo di applicazione dell’Accordo

1. Ai sensi del presente Accordo, le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca, accertamento e repressione delle violazioni doganali, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi.

2. Le richieste relative al recupero dei diritti e delle altre tasse non rientrano nel campo di applicazione dell’assistenza di cui al primo paragrafo del presente articolo.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l’assistenza in campo penale. L’applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

4. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica italiana deve rispettare quale Stato membro dell’Unione europea e parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell’Unione europea.

5. Il presente Accordo non pregiudica nessuno degli accordi internazionali di cui la Repubblica Socialista del Viet Nam e la Repubblica italiana fanno parte, nonché, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea.

6. Il presente Accordo è attuato, dalle Parti nell’ambito delle rispettive competenze e risorse disponibili, e in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese.

Art. 3. Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica ai territori doganali di ciascuna Parte, così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Art. 4. Assistenza su richiesta

1. Le Parti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell’altra Parte;

b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte siano state legalmente importate nel territorio doganale dell’altra Parte e l’eventuale regime doganale a cui sarebbero state vincolate;

c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all’atto dell’esportazione dal territorio doganale di una Parte siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell’altra Parte;

d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte e che sono destinate al territorio doganale dell’altra Parte siano regolarmente transitate.

2. Ciascuna Parte fornisce, altresì, all’altra Parte, su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.

Art. 5. Scambio di informazioni

1. Le Parti, di propria iniziativa o su richiesta, si scambiano tutte le informazioni utili, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, al fine di garantire la corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali che comprendono:

a) attività inusuali, operazioni di cui si è accertata o si sospetta la natura fraudolenta;

b) le nuove tendenze, mezzi, tecniche o operazioni utilizzate per commettere violazioni doganali;

c) determinate merci che formano l’oggetto di frequenti traffici o sospettate di violare la legislazione doganale dell’altra Parte, comprese le merci contraffatte, i beni a duplice uso, i beni soggetti a dazi, imposte e oneri elevati;

d) sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e altre merci che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;

e) opere d’arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici;

f) specie animali e vegetali della fauna e della flora selvatica in via di estinzione;

g) informazioni su riciclaggio e trasferimento illecito di denaro;

h) mezzi di trasporto, sospettati di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale della Parte richiedente;

i) luoghi e rotte noti o sospettati di essere frequentemente utilizzati per il traffico illecito o per commettere violazioni alla legislazione doganale della Parte adita;

j) nuovi mezzi tecnici utilizzati con efficacia nella prevenzione e lotta alle infrazioni doganali;

k) persone determinate conosciute per essere o sospettate di essere coinvolte nella realizzazione di una violazione nel territorio doganale della Parte richiedente.

Art. 6. Comunicazione della richiesta

1. La richiesta di assistenza, che deve essere presentata sottoforma di documento scritto in lingua inglese, è inviata, anche per via e-mail, direttamente all’altra Parte, corredata da tutte le informazioni necessarie e recante, in modo chiaro, le questioni per le quali si fa richiesta di assistenza.

In caso di urgenza, la Parte adita accetta una richiesta formulata verbalmente (per telefono).

Le richieste verbali devono essere confermate per iscritto al massimo entro 48 ore dalla formulazione delle stesse, salvo diverso accordo.

2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

il nome della Parte richiedente;

l’oggetto e le motivazioni della richiesta;

un breve resoconto del caso e degli elementi giuridici;

il tipo d’intervento richiesto;

i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte;

il procedimento applicato, specificando se, in caso di violazione accertata, si avvierà un procedimento di natura penale.

3. Nell’ambito di questo Accordo, i punti di contatto sono definiti mediante scambio di corrispondenza tra i rispettivi Direttori generali delle Amministrazioni doganali. Le Parti adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che i funzionari preposti all’attività di indagine e di contrasto alle violazioni doganali intrattengano fra loro rapporti personali e diretti.

Art. 7. Assistenza spontanea

Ciascuna Parte fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, nei casi in cui ritenga che le stesse possano riguardare gravi violazioni doganali, che possano causare un danno sostanziale all’economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell’altra Parte.

Art. 8. Rifiuto o rinvio dell’assistenza

1. Le due Parti non sono tenute ad eseguire le richieste previste dal presente Accordo qualora l’assistenza pregiudicasse la loro sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi nazionali o violasse un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. La Parte adita può differire o rifiutare l’esecuzione della richiesta di assistenza quando vi siano motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso da parte di agenzie competenti della Parte richiedente.

3. Se la Parte richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dalla Parte adita, segnala il fatto nella propria richiesta. L’esecuzione di tale richiesta è a discrezione della Parte adita.

4. Nel caso in cui sia impossibile eseguire una richiesta da parte della Parte adita, la Parte richiedente è informata quanto prima per iscritto della decisione di rifiuto o di rinvio e dei motivi che l’hanno determinata.

Art. 9. Consegna controllata

Le Parti possono, di comune accordo e nell’ambito della propria competenza come stabilito dalle disposizioni  legislative nazionali, avvalersi della consegna controllata in caso di reati doganali relativi alle merci di cui ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 1 del presente Accordo, allo scopo di individuare le persone implicate in un reato doganale.

Art. 10. Uso delle informazioni e riservatezza

1. Le informazioni e la documentazione scambiate tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata e godono della stessa protezione accordata alle informazioni e alla documentazione della stessa natura, da parte delle leggi nazionali della Parte che le riceve.

2. Le informazioni e la documentazione ricevute ai sensi del presente Accordo, sono utilizzate per fini diversi da quelli in esso previsti unicamente previo il consenso scritto della Parte adita. Tuttavia il presente articolo non preclude l’uso e la divulgazione di informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo alle competenti autorità di controllo del proprio Paese nella misura in cui ciò sia prescritto dalle rispettive disposizioni legislative nazionali. In tali casi, la Parte richiedente preavvisa la Parte adita di tale divulgazione.

3. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall’attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

4. Le Parti adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell’ambito del presente Accordo dall’accesso, la modifica o la diffusione non autorizzati.

5. Dopo aver utilizzato le informazioni fornite dalla Parte adita, la Parte richiedente deve, quanto prima, comunicare alla Parte adita l’uso di tali informazioni ai fini della gestione da parte della Parte adita.

Art. 11. Cooperazione tecnica

1. Le Parti conducono, previo accordo, attività di cooperazione tecnica comprendenti ma non limitate a:

a) lo scambio di visite di funzionari doganali, quando si rivelino di reciproca utilità nel migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l’assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari doganali;

c) lo scambio d’informazioni e di esperienze relative all’uso di apparecchiature d’individuazione;

d) lo scambio di visite di esperti in questioni doganali;

e) lo scambio d’informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alla normativa e ai regimi doganali.

2. La definizione di tutti i dettagli riguardanti le visite, incluso lo scopo, i nominativi dei partecipanti e la durata di ogni visita, è soggetta all’approvazione di entrambe le Parti.

Art. 12. Attuazione

1. Le spese sostenute per l’attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti.

2. Le Parti, su richiesta, stabiliscono di incontrarsi per modificare il presente Accordo ed eventualmente formulare un piano d’azione. Il programma dell’incontro dovrà essere discusso e concordato da entrambe le Parti.

Art. 13. Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia o divergenza che sorga a seguito dell’attuazione o dell’interpretazione del presente Accordo è risolta in via amichevole tra le Parti.

Art. 14. Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, eventualmente all’uopo previste.

2. L’Accordo è concluso per una durata illimitata ma può essere denunciato da una delle Parti previa notifica scritta almeno 90 giorni prima della data effettiva di denuncia. La denuncia del presente Accordo non ha effetto sulle richieste presentate al momento in cui l’Accordo era ancora in vigore.

3. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Ogni emendamento sarà fatto in forma di accordo scritto tra le Parti ed entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1. Tutti gli emendamenti sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato a Hanoi, il 6 novembre 2015, in due originali, nelle lingue italiana, vietnamita e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza interpretativa prevale il testo in lingua inglese.