Legge 16 giugno 2015, n. 79, Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013. Entrata in vigore: 24 giugno 2015

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G.U. 23 giugno 2015, n. 143

Il Trattato la cui ratifica è autorizzata prevede il trasferimento delle persone condannate nel territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell’altra parte per l’esecuzione delle pene.

Legge 16 giugno 2015, n. 79

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan

 

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati “Parti”, desiderando promuovere un’efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell’ambiente sociale d’origine dei medesimi,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine

a) “condanna” indica qualsiasi  decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della libertà personale in conseguenza della commissione di un reato;

b) “persona condannata” indica una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;

c) “Parte di Condanna” indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

d) “Parte di Esecuzione” indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per  eseguire la condanna.

Articolo 2 Principi Generali

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.

2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata può essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna.

3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.

Articolo 3 Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Per la Repubblica Italiana, l’Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan è l’Ufficio del Procuratore Generale;

3. Ciascuna Parte comunica all’altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell’Autorità Centrale designata.

Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento

1. Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino della Parte di Esecuzione;

b) la sentenza di condanna è definitiva;

c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;

d) la persona condannata o – in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali – il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;

e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;

f) le Parti sono d’accordo sul trasferimento.

2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a quanto stabilito nel  paragrafo 1 (c) del presente articolo.

Articolo 5 Rifiuto del trasferimento

1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se:

a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico ed è contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;

b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.

2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo

Articolo 6 Comunicazioni in ordine alle richieste

Ciascuna Parte comunica senza indugio all’altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.

Articolo 7 Informazioni alla persona condannata

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.

Articolo 8 Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:

a) dalla Parte di Condanna;

b) dalla Parte di Esecuzione;

c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.

2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali indicate nell’Articolo 3 del presente Trattato.

Articolo 9 Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti.

2. La Parte di Condanna trasmette:

a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;

b) le informazioni sul luogo di residenza o l’indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;

c) l’esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;

d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;

e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all’esecuzione della condanna;

f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;

g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;

h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell’art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;

i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;

j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento, della persona condannata.

3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:

a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata è cittadino della Parte di Esecuzione;

b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l’esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;

d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l’impegno ad eseguire la restante parte della condanna;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 10 Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell’articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.

2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell’articolo 9 del presente Trattato.

Articolo 11 Consenso e Verifica

1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformità alla lettera d) dell’Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Parte di Condanna.

2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna da’ alla Parte di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 12 Consegna della Persona Condannata

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalità del trasferimento.

Articolo 13 Esecuzione della Condanna

1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l’esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena già scontata sul territorio della Parte di Condanna.

2. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest’ultima può, con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:

a) la Parte di Esecuzione non può cambiare una pena privativa della libertà personale in una pena pecuniaria;

b) la Parte di Esecuzione non può aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.

3. La Parte di Esecuzione può applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.

Articolo 14 Revisione della Sentenza

Soltanto la Parte di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 15 Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena

1. La persona trasferita può beneficiare della grazia, dell’amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne dà immediata comunicazione all’altra Parte.

2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, dà agli stessi immediata esecuzione.

Articolo 16 Cessazione dell’Esecuzione

La Parte di Esecuzione fa cessare l’esecuzione della condanna non appena è informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.

Articolo 17 Informazioni Concernenti l’Esecuzione

La Parte di Esecuzione fornisce alla Parte di Condanna informazioni sull’esecuzione della condanna:

a) se, in conformità alla propria legge, l’esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;

b) se la persona condannata evade prima che l’esecuzione della condanna sia terminata;

c) se la Parte di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 18 Transito

1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell’altra Parte, la prima Parte richiede all’altra Parte l’autorizzazione al transito sul territorio di questa.

2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell’altra parte, tale autorizzazione non è richiesta,

3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con L propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

Articolo 19 Spese

1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:

a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;

b) all’esecuzione della condanna dopo il trasferimento.

2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

Articolo 20 Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 21 Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà anche nei confronti delle persone condannate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 22 Soluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia dovuta all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. Ove l’accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 23 Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Con l’accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell’anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.