G.U. 28 agosto 2014, n. 199
La l. n. 125/2014 introduce un’organica riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo, innovando la disciplina ex l. n. 49 del 1987. L’art. 1 ne definisce principi generali e obiettivi richiamando la Carta dell’ONU e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e con impostazione chiaramente ispirata agli Obiettivi del Millennio enunciati dall’Assemblea generale in tema di: eradicazione della povertà, promozione dei diritti umani e della democrazia, assistenza umanitaria in situazioni di emergenza, sviluppo sostenibile. Nell’ampia revisione del quadro istituzionale spicca l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Capo IV), a cui sono trasferiti funzioni e compiti operativi precedentemente svolti dalla competente Direzione generale del Ministero degli esteri, fatte salve le competenze di quest’ultimo (ridenominato, all’art. 3, Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale) e quelle del Parlamento per quanto attiene alle funzioni politiche e di controllo (Capo III). In relazione ai soggetti che partecipano al “sistema di cooperazione italiana allo sviluppo” (Capo VI), molto innovativo, nonché in linea con gli orientamenti internazionali in materia di partnership pubblico/privato, è il possibile coinvolgimento, a certe condizioni, di soggetti privati “con finalità di lucro” (art. 23, par. 2, lett. d), accanto a amministrazioni statali, università, enti pubblici, regioni e altri enti territoriali, e alle tradizionali ONG.
Legge 11 agosto 2014, n. 125.
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi fondamentali e finalità
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L’aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Art. 2 Destinatari e criteri
1. L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
2. L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l’Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell’uso di sistemi locali, dell’armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell’Unione europea e con standard di normale efficienza, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
Art. 3 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
Capo II
Ambiti di applicazione
Art. 4 Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo
1. L’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea;
c) iniziative a dono, di cui all’articolo 7, nell’ambito di relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo VI.
Art. 5 Iniziative in ambito multilaterale
1. Rientra nell’ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell’Italia all’attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell’autonomia degli organismi internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall’Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell’iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l’entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L’Agenzia di cui all’articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all’articolo 21.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.
Art. 6 Partecipazione ai programmi dell’Unione europea
1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell’Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell’Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
2. L’Italia contribuisce altresì all’esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l’Agenzia di cui all’articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all’articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l’Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all’articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.
Art. 7 Iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali
1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l’Agenzia di cui all’articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i principi sull’efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l’affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell’impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.
Art. 8 Iniziative di cooperazione con crediti concessionali
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all’articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all’articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
Art. 9 Partenariato territoriale
1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia di cui all’articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9.
Art. 10 Interventi internazionali di emergenza umanitaria
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell’ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all’assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall’Agenzia di cui all’articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell’ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l’Agenzia di cui all’articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all’estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Capo III
Indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo
Art. 11 Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all’articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all’articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.
Art. 12 Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all’articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all’esame da parte del Comitato di cui all’articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all’articolo 16 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione dà conto dell’attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l’altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell’Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all’articolo 15 della presente legge, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.
Art. 13 Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento
1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell’espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12, cui è allegata la relazione di cui all’articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell’espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui all’articolo 17, comma 13, e all’articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 14 Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo
1. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull’utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all’anno precedente, e l’illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12.
Art. 15 Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
1. è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all’articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell’articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12, dell’esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 20.
10. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Art. 17 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. Per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L’Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all’articolo 12 e del coordinamento di cui all’articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all’articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.
3. L’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell’azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l’Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall’Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4. L’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell’Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell’Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall’Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.
7. L’Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all’estero dell’Agenzia e determinare l’ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia dispone l’utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l’Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all’estero dipendenti dell’Agenzia, nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all’articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell’articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all’estero è di due anni. Il personale dell’Agenzia all’estero è accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell’Agenzia all’estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l’Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9. L’Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell’intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l’indicazione degli aggiudicatari.
10. L’Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell’Agenzia, a tutto il personale di quest’ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell’Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell’Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell’Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
d) le procedure di reclutamento per il direttore dell’Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell’Agenzia all’estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell’Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all’estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell’Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;
i) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 32;
l) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell’Istituto agronomico per l’Oltremare all’interno della struttura dell’Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
n) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all’estero dell’Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell’Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.
Art. 18 Disciplina di bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. All’Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell’Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell’Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell’Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
Art. 19 Personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.
2. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede:
a) mediante l’inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell’Agenzia e previo parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell’Istituto agronomico per l’Oltremare;
b) mediante l’inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell’Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Al momento dell’adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell’Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l’articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l’Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l’Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. è fatto divieto di applicare l’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all’estero di cui all’articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
7. Dall’attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Art. 20 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest’ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 21.
Art. 21 Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell’Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all’ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo V
Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo
Art. 22 Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo
1. Nell’ambito delle finalità della presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l’istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all’articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell’ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell’Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell’economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo 21.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Capo VI
Soggetti della cooperazione allo sviluppo, partecipazione della società civile e partenariati internazionali
Art. 23 Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo
1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’articolo 26;
d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
Art. 24 Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici
1. L’Italia favorisce l’apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell’intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.
2. L’Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all’articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l’attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 25 Regioni ed enti locali
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 9.
Art. 26 Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro
1. L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all’articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. La verifica delle capacità e dell’efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall’Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.
5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
Art. 27 Soggetti aventi finalità di lucro
1. L’Italia riconosce e favorisce l’apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.
2. è promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall’Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.
5. All’istituto gestore di cui all’articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall’Agenzia congiuntamente all’istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all’articolo 8.
Art. 28 Personale impiegato all’estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti
1. Nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 possono impiegare all’estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all’estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. L’Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l’inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
4. L’amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia su richiesta dell’organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L’Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall’Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell’Agenzia della coerenza dell’iniziativa con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
5. La prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l’ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l’elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell’ambito nazionale, in particolare per l’anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. è escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l’Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 26, discendenti dal contratto col personale all’estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. L’Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall’Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all’articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 29 Partner internazionali
1. L’Italia favorisce l’instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l’Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
Capo VII
Norme transitorie e finali
Art. 30 Riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo
1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.
Art. 31 Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti
1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
f) l’articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
g) l’articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
l) l’articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull’Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell’Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all’estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull’Unione europea»;
b) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). – 1. I compiti e le funzioni dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo».
3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) cooperazione allo sviluppo».
4. All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:
«11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale».
5. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L’utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo».
Art. 32 Disposizioni transitorie
1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua
ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all’articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all’articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell’effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all’articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L’Agenzia si avvale degli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all’articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all’estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell’articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza dell’Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all’articolo 31, comma 1, l’Istituto agronomico per l’Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all’Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 33 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all’articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all’articolo 19, valutati in euro 5.301.962 per l’anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.