Legge 10 febbraio 2015, n. 15. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. Entrata in vigore: 20 aprile 2016

Pubblicato in:

G.U. 3 marzo 2015, n. 51

La l. n. 15/2015 autorizza la ratifica dell’accordo tra Italia e Brasile, il quale ha lo scopo di facilitare lo svolgimento di attività lavorative da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari. In conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nonché il diritto internazionale consuetudinario, l’accordo prevede che ai familiari conviventi del personale delle missioni diplomatiche si applichino le norme brasiliane in materia di lavoro e alcune limitazioni relative all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa, di cui godono in ragione del loro status.

  • Vedi anche:

    Legge 23 aprile 2015, n. 49. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 10 febbraio 2015, n. 15

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, qui di seguito denominate “Parti”, desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1 Oggetto dell’Accordo

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un’attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest’ultimo, in conformità con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

L’espressione “familiari” del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;

II) i figli non sposati minori di 21 anni;

III) i figli non sposati minori di 25 anni, purché frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;

IV) i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale.

2. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.

3. Il suddetto beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Articolo 2 Procedura di autorizzazione in Italia

1. L’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio dell’iter della procedura per l’autorizzazione alla registrazione del familiare presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore, dandone comunicazione ai Centri per l’Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile comunicherà nella Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana il nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Articolo 3 Procedura di autorizzazione nella Repubblica Federativa del Brasile

In Brasile, L’Ambasciata d’Italia invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Federativa del Brasile informandolo del nome del familiare, presente in Brasile, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attività o, nel caso di attività lavorativa subordinata, comunicando il nome del datore di lavoro. Il Cerimoniale Diplomatico, verificato che la persona in questione rientra nelle categorie definite dall’Accordo, e dopo aver osservato le procedure interne vigenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Articolo 4 Applicabilità della normativa locale

1. I familiari che hanno ottenuto l’autorizzazione ad intraprendere l’attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l’esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.

4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

Articolo 5 Immunità

1. Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall’esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa suddetta.

2. Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità presentatagli dallo Stato ricevente. L’esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno  avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell’autorizzazione.

Articolo 6 Limiti all’autorizzazione

L’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. In caso di fine anticipata e improvvisa della missione da parte del personale accreditato, sarà comunque garantito al beneficiario un termine ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell’attività lavorativa. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Articolo 7 Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo avrà durata illimitata; ciascuna delle Parti potrà notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

Fatto a Roma l’11 novembre 2008 in due originali, ciascuno in italiano e in portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile ed ha l’onore di riferirsi all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma l’11 novembre 2008.

In virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del sopracitato Accordo e allo scopo di concordare l’interpretazione autentica delle norme ivi contenute, si propongono le seguenti precisazioni:

1) Con riferimento al comma 1 dell’articolo 1 rubricato “Oggetto dell’Accordo”, nella parte in cui si designano i “familiari” autorizzati al lavoro, si precisa che l’età minima che le categorie di figli, di cui ai numeri II) e III), dovranno possedere al fine di poter svolgere l’attività lavorativa non sarà comunque inferiore ai 18 anni.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell’Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che l’Ambasciata competente informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico dell’altra Parte circa la conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa autorizzata. Inoltre, nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell’Accordo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l’onore di proporre che questa Nota e quella di risposta dell’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile costituiscano un chiarimento interpretativo dell’Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l’intesa tra l’Italia e il Brasile circa la corretta interpretazione dell’Accordo. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell’occasione per presentare all’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 28 agosto 2012