Legge 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Entrata in vigore: 23 ottobre 2012

Pubblicato in:

G.U. 8 ottobre 2012, n. 235

 

La l n. 172/2012, recante l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine d’esecuzione della Convenzione di Lanzarote, designa il Ministero dell’interno quale autorità nazionale responsabile per la conservazione dei dati relativi ai reati di cui alla Convenzione  e introduce modifiche al c.p. (tra cui l’art. 414 bis relativo all’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, l’art. 609 undecies sul reato di adescamento di minore anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, etc.), nonché alla l. n. 354/1975, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

 

Legge 1 ottobre 2012, n. 172

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Capo I Ratifica ed esecuzione

Art. 1      Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2       Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3       Autorità nazionale

1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

Capo II    Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 4      Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»;

b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:

«Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»;

c) all’articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

d) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). –

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;

e) all’articolo 576:

1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»;

2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;

f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»;

g) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;

h) all’articolo 600-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;

i) l’articolo 600-sexies è abrogato;

l) l’articolo 600-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»;

m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;

n) l’articolo 602-bis è abrogato;

o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»;

p) dopo l’articolo 602-ter, è inserito il seguente:

«Art. 602-quater (Ignoranza dell’età’ della persona offesa). – Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa,

salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;

r) all’articolo 609-quater:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;

2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;

s) l’articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»;

t) l’articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-sexies (Ignoranza dell’età’ della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età’ della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

u) all’articolo 609-nonies:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;

5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»;

2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»;

v) all’articolo 609-decies:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede»;

z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Art. 5      Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) all’articolo 51:

1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;

2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»;

b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;

c) all’articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;

d) all’articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

«d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;

f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

g) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;

i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;

l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

Art. 6      Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 7      Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».

2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge».

3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

Art. 8      Confisca

1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

Art. 9      Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Art. 10      Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali

Preambolo

Gli Stati Membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i propri membri;

Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;

Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all’estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;

Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all’utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile;

Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;

Richiamando il Piano d’Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l’elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;

Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, così come la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);

Tenute altresì presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l’articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, così come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonché la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l’azione immediata in vista della loro eliminazione;

Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa allo status di vittime nell’ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI);

Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d’azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l’Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 “Un mondo degno dei fanciulli” ed il Programma triennale “Costruire un’Europa per e con i bambini”, approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime;

Tenuto conto della necessità di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Oggetto

1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:

a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini;

b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali;

c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei bambini.

2. Onde assicurare l’efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.

Articolo 2 – Principio di non discriminazione

L’applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l’applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. il termine “bambino” indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni;

b. l’espressione “sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini” include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione;

c. il termine “vittima” designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.

Capitolo II – Misure preventive

Articolo 4 – Principi

Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.

Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.

1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell’istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell’ ordine, così come nelle aree che riguardano le attività sportive, culturali e del tempo libero.

2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un’adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all’articolo 12, paragrafo 1.

3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.

Articolo 6 – Istruzione dei bambini

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinché i bambini, durante l’istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di informazione sulla sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.

Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo

Le Parti vigileranno affinché persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i rischi di passaggio all’atto.

Articolo 8 – Misure nei confronti del pubblico

1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.

2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 9 – Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, all’elaborazione ed all’attuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali riguardanti i bambini.

2. Le Parti incoraggeranno il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, l’industria del turismo e viaggi, nonché i settori bancari e finanziari, così come la società civile, a partecipare all’elaborazione ed attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e ad applicare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione.

3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa.

4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento, anche, ove necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi assunti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

Capitolo III – Autorità specializzate e organismi di coordinamento

Articolo 10 – Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell’educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare:

a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilità specifiche;

b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, l’osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.

3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.

Capitolo IV – Misure di protezione ed assistenza alle vittime

Articolo 11- Principi

1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate.

2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l’età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l’età’.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell’infanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.

2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 13 – Servizi di assistenza

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l’attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino.

2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell’assistenza alle vittime.

3. Qualora i genitori o le persone alle quali è affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 11, comportano:

– La possibilità di allontanare il presunto reo dei fatti;

– La possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformità all’interesse superiore del bambino.

4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico d’urgenza.

Capitolo V – programmi o misure di intervento

Articolo 15 – Principi generali

1. Le Parti prevederanno, in conformità alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nell’ articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o all’esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.

2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformità alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autorità giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosità e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformità alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.

4. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell’efficacia dei programmi e delle misure di intervento mese in atto.

Articolo 16 – Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformità alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati all’articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano ne’ pregiudizievoli ne’ contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza.

2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformità alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati all’articolo 15 paragrafo 1.

3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dell’età della responsabilità penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.

Articolo 17 – Informazione e consenso

1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall’articolo 16 nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza.

2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.

Capitolo VI – Diritto penale materiale

Articolo 18 – Abusi sessuali

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali:

a. praticare attività sessuali con un bambino che, in conformità alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto l’età legale per praticare attività sessuali;

b. praticare attività sessuali con un bambino:

– facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o

– abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità od i influenza sul bambino inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o

– abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino, segnatamente a causa di disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.

2. Per l’applicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno l’età al di sotto della quale non sia consentito praticare attività sessuali con un bambino.

3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attività sessuali consentite tra minori.

Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:

a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;

b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;

c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.

2. Ai fini del presente articolo, l’espressione “prostituzione infantile” definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.

Articolo 20 – Reati relativi alla pornografia infantile

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:

a. la produzione di pornografia infantile;

b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;

c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;

d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;

e. il possesso di pornografia infantile;

f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile.

2. Ai fini del presente articolo, l’espressione “pornografia infantile” definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.

3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso:

– di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente;

– di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto l’età fissata in applicazione all’articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.

4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.

Articolo 21 – Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti intenzionali vengano considerati reati penali:

a. reclutare un bambino affinché partecipi a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a tali spettacoli;

b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini;

c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di bambini.

2. Le Parti potranno riservarsi il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.

Articolo 22 – Corruzione di bambini

Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia raggiunto l’età fissata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali.

Articolo 23 – Adescamento di bambini a scopi sessuali

Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l’età del fissata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.

Articolo 24 – Favoreggiamento e tentativo

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall’articolo 20, paragrafo 1.b ed f, dall’articolo 2. 1.c, dall’articolo 22 e dall’articolo 23.

Articolo 25 – Giurisdizione

1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a perseguire ogni reato stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso:

a. sul proprio territorio;

b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o

c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte;

d. da parte di propri cittadini; o

e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul territorio di detta Parte.

2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per sancire la propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini residenti all’estero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale sul suo territorio.

3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo.

4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l’affermazione della propria giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo ove sono stati commessi.

5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione, in virtù di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, potrà precisare che si riserva il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformità all’articolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio territorio.

6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformità agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b, della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l’affermazione della propria giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi.

7. Ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora l’autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere estradato verso l’altra Parte in ragione della sua nazionalità.

8. Qualora più Parti rivendichino la propria giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia meglio esercitare il procedimento.

9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte in conformità della propria legislazione interna

Articolo 26 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti all’interno una posizione direttiva, basata su:

– un potere di rappresentanza della persona giuridica;

– un’autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;

– un’autorità per esercitare controllo all’interno della persona giuridica.

2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità.

3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Detta responsabilità è definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.

Articolo 27 – Sanzioni e provvedimenti

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i reati stabiliti in conformità della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all’estradizione.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell’articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare:

• provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico;

• provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell’esercizio di un’ attività commerciale;

• collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;

• provvedimenti giudiziari di liquidazione.

3. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per:

a. permettere il sequestro e la confisca di:

– beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformità alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione;

– i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti;

b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all’autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l’esercizio dell’attività, professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi.

4. Ciascuna Parte potrà adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.

5. Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 28 – Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in cui non rappresentino già elementi costitutivi di reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:

a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o mentale della vittima;

b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;

c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;

d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua autorità;

e. qualora il reato sia stato commesso da più persone agenti congiuntamente;

f. qualora il reato sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale;

g. qualora il reo sia stato già condannato per fatti della stessa natura.

Articolo 29 – Precedenti condanne

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di tenere, nell’ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.

Capitolo VII – Indagini, procedimenti e diritto procedurale

Articolo 30 – Principi

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell’interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.

2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all’assistenza, qualora opportuno.

3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.

4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l’esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformità all’articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

5. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:

– assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità di condurre indagini sotto copertura;

– consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformità all’articolo 20, in particolare mediante l’analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.

Articolo 31 – Provvedimenti generali di protezione

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualità di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:

a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d’accusa, e in generale dell’andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, così come decisione assunta;

b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;

c facendo sì che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario;

d provvedendo loro un’assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;

e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;

f assicurando che esse, così come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;

g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all’interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente, nell’interesse superiore del bambino o per le esigenze dell’indagine o del procedimento.

2. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.

3. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all’assistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.

4. Ciascuna Parte assicurerà all’autorità giudiziaria la possibilità di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtù della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilità parentale si vedano privati della facoltà di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa.

5. Ciascuna Parte assicurerà attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformità alla legislazione interna, la possibilità a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione.

6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un linguaggio per loro comprensibile.

Articolo 32 – Avvio dei procedimenti

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti relativi ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all’accusa proveniente da una vittima e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.

Articolo 33 – Prescrizione

Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l’avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 – Indagini

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo.

Detti servizi o unità dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché l’incertezza sull’età reale della vittima non pregiudichi l’avvio di un’inchiesta penale.

Articolo 35 – Colloqui con il bambino

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:

a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;

b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;

c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;

d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;

e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;

f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.

3. Quando l’età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell’attesa che l’età venga verificata e determinata.

Articolo 36 – Procedimenti giudiziari

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinché nel rispetto delle regole che governano l’autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché, nell’ambito delle norme previste dalla legislazione interna:

a. il giudice possa ordinare che l’udienza avvenga a porte chiuse;

b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.

Capitolo VIII – Registrazione e conservazione di dati

Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali

1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumerà le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformità alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative all’identità così come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i nomi e l’indirizzo della sola autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse all’autorità competente di un’altra Parte, in conformità alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti

Capitolo IX – Cooperazione internazionale

Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti coopereranno in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna, nella misura più estesa possibile, al fine di:

a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini;

b. proteggere ed assistere le vittime;

c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere denuncia presso le autorità competenti dello loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l’estradizione all’esistenza di un trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o l’estradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto trattato, essa può considerare la presente Convenzione quale base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per l’estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte dovrà impegnarsi ad integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X – Meccanismo di monitoraggio

Articolo 39 – Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La prima riunione dovrà tenersi entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirà a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 – Altri rappresentanti

1. L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, il Commissario ai Diritti dell’Uomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) così come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d’Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.

2. Il Comitato dei Ministri ha facoltà di invitare altri organi del Consiglio d’Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.

3. Rappresentanti della società civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualità di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita darle relative norme del Consiglio d’Europa.

4. I rappresentanti designati in virtù dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 – Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalità della procedura di valutazione sull’attuazione della presente Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti è incaricato di favorire la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.

3. Il Comitato delle Parti è altresì incaricato, laddove opportuno di:

a. favorire l’utilizzo effettivo e l’attuazione della presente Convenzione, inclusa l’individuazione di ogni problema in materia, così come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformità della presente Convenzione;

b. esprimere pareri su ogni questione relativa all’applicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.

4. Il Comitato delle Parti, nell’esercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, è assistito dal Segretariato del Consiglio d’Europa.

5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) è periodicamente tenuto al corrente delle attività previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile

La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo Protocollo facoltativo relativo ai traffico di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi enunciate.

Articolo 43 – Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la più ampia protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.

2. Le Parti della Convenzione hanno facoltà di concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o rafforzare le disposizioni della presente o per favorire l’applicazione dei principi da questa sanciti.

3. Le Parti che sono membri dell’Unione Europea applicano, nell’ambito delle reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell’Unione Europea nella misura in cui siano in essere norme della Comunità o dell’Unione Europea che si riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie, senza pregiudizio dell’oggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.

Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44 – Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e, per il tramite di quest’ ultimo, venire inoltrato agli Stai Membri del Consiglio d’Europa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità all’Art. 45, paragrafo 1, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità all’ Art. 46 paragrafo 1.

2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.

3. Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, può approvare l’emendamento.

4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, verrà comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.

5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XIII – Clausole finali

Articolo 45 – Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, così come della Comunità Europea.

2. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunità Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, d’accettazione o dell’approvazione.

Articolo 46 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e che non abbia partecipato all’elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtù di una decisione assunta a maggioranza, prevista nell’Art. 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri.

2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 47 – Applicazione territoriale

1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunità Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio ove la presente Convenzione verrà applicata.

2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella detta dichiarazione, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile ed è autorizzata ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerà in vigore, per quanto attiene a questo territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsivoglia dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto attiene tutti i territori indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Detto ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 48 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, eccetto che a quelle espressamente previste. Ogni riserva può venire ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 – Denuncia

1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 50 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 45, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 46:

a. ciascuna firma;

b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità agli articoli 45 e 46;

d. ciascun emendamento adottato in conformità all’articolo 44, così come la data di entrata in vigore di detto emendamento;

e. ciascuna riserva in virtù dell’articolo 48;

f. ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 49;

g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest’effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote lì 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.