Legge 1 febbraio 2013, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Entrata in vigore: 5 febbraio 2013. Testo coordinato del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227

Pubblicato in:

G.U. 4 febbraio 2013, n. 29

La l. n. 12/2013, di conversione del d.l. n. 227/2012, autorizza il prolungamento della partecipazione dell’Italia alla missioni internazionali in corso, conferma l’applicazione del codice penale militare di pace ai membri delle Forze armate e di polizia partecipanti alle missioni (art. 3), provvede la copertura finanziaria delle stesse missioni, nonché di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di consolidamento della pace in diversi Stati (tra cui Afghanistan e Pakistan, nonché Iraq, Libia, Myanmar, Siria e Paesi limitrofi, Somalia, Sudan, Sud Sudan), volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati (art. 5).

  • Lingua originale: Italiano

Legge 1 febbraio 2013, n. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

 la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Testo coordinato del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

Art. 1    Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

2. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

3. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

5. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino a 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

6. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

7. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

8. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

9. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus ( UNFICYP), di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

10. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

11. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

12. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

13. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, di cui all’art. 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

14. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all’art. 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

15. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

16. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all’art. 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

17. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell’Unione europea per il Mali.

18. è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d’Africa.

20. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’art. 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

21. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’art. 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

22. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’art. 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

23. è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all’art. 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

24. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’art. 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

25. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

26. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

27. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

32. Il Governo italiano è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d’Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

Art. 2    Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L’indennità di missione, di cui all’art. 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. L’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:

a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJUST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale e per il Mali.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’art. 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’art. 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:

a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l’accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;

b) il Ministero dell’interno è autorizzato, per l’anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3    Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 4    Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 312, comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;

2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

b) all’art. 2132, comma 1, primo periodo:

1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all’art. 8, comma 1.

Capo II . Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Art. 5    Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell’Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell’unità tecnica di cui all’art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia a Kabul.

2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell’ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, con decreto adottato d’intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l’Unità tecnica di cui all’art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l’Ambasciata d’Italia a Nairobi.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, d’intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d’intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.

Art. 6    Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all’Unione per il Mediterraneo. Nell’ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell’ONU destinato al Middle East and North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l’ONU.

3. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all’esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteri stico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.

5. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

6. Nell’ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225.

7. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l’erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all’aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

8. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2013 per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell’Italian African Peace Facility Fund e per l’erogazione di un contributo all’UNOPS.

9. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area.

10. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

11. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un’indennità, detratta quella eventualmente concessa dall’organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’ ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l’indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del medesimo contingente. è altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di servizio, ai sensi dell’art. 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

12. è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all’art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l’invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. è altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all’articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco per un periodo non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

14. è autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

15. Il contributo di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall’anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 400.000 per l’anno 2013.

Art. 7    Regime degli interventi

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. Nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all’art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all’art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’art. 5, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all’art. 5 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 5.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all’art. 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l’art. 3, commi 1 e 5, e l’art. 4, comma 2, del decreto-legge10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2003, n. 219.

5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all’art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, e all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all’art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 6-bis, e all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

7. All’art. 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali». Dall’applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per l’attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. L’art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, confermato dall’art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti di cui all’art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.

9. Nei limiti delle risorse di cui all’art. 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente art., sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all’art. 5, loro accreditati, non si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 8    Copertura finanziaria

 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l’art. 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9    Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.