Legge 1 dicembre 2016, n. 241, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011. Entrata in vigore: 31 dicembre 2016.

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G.U. 30 dicembre 2016, n. 304

La l. n. 241/2016 autorizza la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e la Repubblica Ceca volto a favorire e rafforzare le relazioni tra le Parti nel campo della cultura, della scienza e dell’istruzione. I due Stati si impegnano a realizzare programmi e attività in diversi settori quali cultura, arte, conservazione e restauro del patrimonio culturale, istruzione universitaria e scolastica, insegnamento delle rispettive lingue e istituzioni culturali, musica teatro e danza. La collaborazione si realizzerà anche mediante lo scambio di docenti e la condivisione di informazioni, al fine di migliorare tecniche e strumenti didattici. Gli Stati contraenti incoraggeranno lo studio delle rispettive lingue e letterature; le Università favoriranno lo scambio di documenti e docenti e la collaborazione scientifica e tecnologica. L’Accordo prevede e disciplina anche la cooperazione in campo archeologico, compreso lo scambio di missioni scientifiche sui rispettivi territori.

Legge 1 dicembre 2016, n. 241

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall’anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e dei programmi «Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo studio nell’istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati le «Parti contraenti»,

desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia fra le Parti contraenti,

convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, gioventù e sport possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i rispettivi Popoli,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, tecnico-scientifica e nel campo dell’istruzione, gioventù e sport tra le Parti contraenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio degli Stati delle Parti contraenti, nonché delle Convenzioni Internazionali di cui esse siano eventualmente parte.

Art. 2.

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione culturale, sviluppando in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari:

a) istruzione a livello universitario e cooperazione tra le Università ed altre Istituzioni di livello universitario;

b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua;

c) cultura ed arte;

d) istituzioni culturali, musica, teatro, danza, letteratura, cinema, festival, mostre;

e) diritto d’autore e diritti ad esso collegati;

f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi enucleati nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 3.

In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:

a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all’attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Università ed altre Istituzioni di livello universitario, nonché nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;

b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l’istruzione negli Stati delle Parti contraenti;

c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.

Art. 4.

1. Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nell’ambito dei programmi multilaterali dell’Unione Europea (‘Lifelong Learning Programme’, ‘Erasmus Mundus’) ed in quelli promossi a livello regionale, in particolare nell’ambito dell’INCE e di altri Organismi internazionali.

2. Le Parti contraenti favoriranno l’attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell’istruzione fra istituzioni scolastiche, città e regioni o più alte unità territoriali amministrative degli Stati delle Parti Contraenti.

Art. 5.

Nel campo della cooperazione tra le Università degli Stati delle Parti Contraenti e le Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana, le Parti contraenti favoriranno in particolare la conclusione di accordi diretti di collaborazione, lo scambio di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti, l’avvio e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l’organizzazione di seminari e simposi.

Art. 6.

1. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell’arte, in particolare quelli dell’architettura, della musica, della danza, delle arti figurative, visive ed applicate, del teatro, del cinema e della cultura tradizionale popolare. Le Parti contraenti favoriranno altrettanto la realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed esperti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse dalle Università degli Stati delle Parti Contraenti e dalle Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival di musica, danza, teatro e spettacolo viaggiante. Le spese concernenti l’organizzazione di tali spettacoli verranno di volta in volta concordate tra le Autorità Competenti delle Parti Contraenti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

3. Le Parti contraenti favoriranno periodicamente la realizzazione di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale degli Stati delle Parti contraenti. Le modalità organizzative e finanziarie saranno definite per le vie diplomatiche e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi di cui all’articolo 16.

4. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche operanti nei rispettivi Stati anche attraverso la cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell’editoria, tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo, originarie dei territori degli Stati delle Parti contraenti o appartenenti alle rispettive culture.

Art. 7.

1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l’attività delle organizzazioni culturali dell’altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali.

2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.

Art. 8.

1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell’altro.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell’utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

Art. 9.

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Art. 10.

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico. bibliotecario e museale, nonché nel settore dell’educazione fisica e dello sport.

Art. 11.

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell’ambito del programma dell’Unione Europea denominato GIOVENTU’, nonché tramite il sostegno all’allacciamento di’ contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.

Art. 12.

Gli organi competenti delle Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti dello Stato dell’altra Parte contraente, per studi e ricerche nei settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.

Art. 13.

1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo.

2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Università ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:

a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;

c) l’organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;

d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;

e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Art. 14.

1. Le Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale, ossia il diritto d’autore ed i diritti connessi, derivanti dall’attuazione del presente Accordo, in armonia con le norme giuridiche vigenti nei due Stati e con le Convenzioni internazionali applicabili alle quali gli Stati delle Parti contraenti hanno aderito.

2. Le Parti contraenti auspicano di sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia. Per l’Italia le Amministrazioni competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la Repubblica Ceca il Ministero della Cultura.

Art. 15.

Per dare applicazione agli impegni derivanti dal presente Accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista Italo-Ceca incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica tra gli Stati delle Parti contraenti e di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica del presente Accordo. La Commissione Mista Italo-Ceca si riunirà alternativamente nelle Capitali degli Stati delle Parti contraenti nei termini concordati per le vie diplomatiche.

Art. 16.

1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione.

2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l’organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.

Art. 17.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente per le vie diplomatiche l’avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei rapporti tra le Parti contraenti cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le disposizioni dei seguenti strumenti internazionali:

a) l’Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga il 18 maggio 1971;

b) l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di’ cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30  novembre 1990.

Art. 18.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall’Accordo per la sua entrata in vigore.

Art. 19.

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all’interpretazione ed all’applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Art. 20.

1. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte contraente.

2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga l’8 febbraio 2011 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.