Legge 1 dicembre 2016, n. 233, Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all’Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. Entrata in vigore: 23 dicembre 2016.

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G.U. 22 dicembre 2016, n. 298

La l. n. 233/2016 autorizza e dà l’ordine di esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza che modifica l’Allegato IV della Convenzione del 1998 sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR). Con la Decisione, il Consiglio ha stabilito nuove modalità per la presa di decisioni in seno al Consiglio; l’emendamento entrerà in vigore dopo notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri.

Legge 1 dicembre 2016, n. 233

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all’Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all’allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all’Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR (con quattro allegati), firmata a Farmborough il 9 settembre 1998.

 

Il Consiglio di Sorveglianza,

In conformità al paragrafo 6 dell’allegato IV della Convenzione sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, firmata a Farnborough il 9 settembre 1998, di seguito denominata “la Convenzione”;

Decide quanto segue:

L’Allegato IV della Convenzione è modificato e va letto come segue:

Allegato IV processo decisionale

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate

(a) a maggioranza qualificata rinforzata

(i) ammissione di nuovi Stati Membri;

(ii) assegnazione all’OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri;

(iii) conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione;

(iv) norme e regolamenti dell’OCCAR;

(v) organizzazione dell’OCCAR-AE;

(vi) nomina del Direttore e del Vicedirettore dell’OCCAR-AE.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.

(b) a maggioranza degli aventi diritto di voto

(i) istituzione o scioglimento dei Comitati.

2. Il processo decisionale nell’ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.

3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 è la seguente:

(a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,

(b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all’OCCAR avrà un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri già esistenti.

4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull’esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all’unanimità.

5. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale.”

E decide anche quanto segue:

Questo emendamento entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri.

Fatto in originale unico in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.