Legge 1 dicembre 2016, n. 231, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. Entrata in vigore: 22 dicembre 2016.

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G.U. 21 dicembre 2016, n. 297

La l. n. 231/2016 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo del 2015 e del Protocollo tra Italia e Principato di Monaco. In base ai due strumenti, le autorità nazionali competenti collaboreranno, attraverso lo scambio di informazioni, per rafforzare l’applicazione delle rispettive leggi fiscali. L’Accordo si applica per l’Italia all’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle società, all’imposta regionale sulle attività produttive e sulle successioni, all’imposta sulle donazioni, alle imposte sostitutive; mentre per il Principato di Monaco all’imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche, all’imposta sugli utili delle società, all’imposta sulle successioni, all’imposta sulle donazioni, all’imposta sui trasferimenti e alle accise. Le Parti potranno richiedere informazioni per l’accertamento e la riscossione delle imposte, per il recupero dei crediti fiscali o per indagini o procedimenti giudiziari riguardanti reati tributari; potranno scambiarsi informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari o riguardanti la proprietà di società di capitali, di persone, trust, fondazioni. Su richiesta, le autorità di ciascuno Stato contraente potranno interrogare persone o esaminare documenti sul territorio dell’altro.

Legge 1 dicembre 2016, n. 231

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Articolo 1 Oggetto e Ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell’Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2 Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3 Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia,

– l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

– l’imposta sul reddito delle società (IRES);

– l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

– l’imposta sulle successioni;

– l’imposta sulle donazioni;

– le imposte sostitutive;

b) in Monaco,

– l’imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche;

– l’imposta sugli utili delle società;

– l’imposta sulle successioni;

– l’imposta sulle donazioni;

– l’imposta sui trasferimenti;

– le accise.

2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica, ivi comprese le imposte locali, istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) l’espressione “Parte Contraente” designa l’Italia o Monaco, a seconda del contesto;

b) il termine “Italia” designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine “Monaco” designa il territorio, le acque interne, il mare territoriale del Principato di Monaco, ivi compresi il suolo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali il Principato di Monaco esercita diritti sovrani e giurisdizione in conformità con le disposizioni di diritto internazionale e con le leggi ed i regolamenti nazionali del Principato di Monaco;

d) l’espressione “autorità competente” designa:

i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ii) in Monaco, il Ministro delle Finanze e dell’Economia, o un suo rappresentante autorizzato;

e) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

f) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell’imposizione;

g) l’espressione “società quotata in Borsa” designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) l’espressione “principale categoria di azioni” designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) l’espressione “Borsa riconosciuta” designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;

j) l’espressione “piano o fondo comune di investimento” designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione “piano o fondo comune di investimento pubblico” designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purché le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel  piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate “dal pubblico” se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

k) il termine “imposta” designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

l) l’espressione “Parte richiedente” designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;

m) l’espressione “Parte interpellata” designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l’espressione “misure connesse alla raccolta delle informazioni” designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine “informazioni” designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l’espressione “reati tributari” designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;

q) l’espressione “diritto penale” designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5 Scambio di Informazioni su Richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, Anstalten e altre persone, comprese, nei limiti dell’Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta:

(a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

(b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

(c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

(d) il periodo per cui si richiedono le informazioni;

(e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

(f) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

(g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

(h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l’autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6 Verifiche fiscali all’estero

1. Una Parte richiedente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della seconda Parte deve notificare all’autorità competente della prima Parte l’ora e il luogo dell’incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente di una Parte Contraente, l’autorità competente dell’altra Parte Contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l’autorità competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all’autorità competente dell’altra Parte l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7 Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell’amministrazione o dell’applicazione della propria legislazione fiscale. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

(a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

(b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8 Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell’accertamento o dalla riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati tributari concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9 Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I “costi straordinari” non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell’Accordo.

Articolo 11 Procedura Amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12 Disposizioni varie

1. La doppia imposizione sui redditi sarà eliminata nel modo seguente:

a) per quanto concerne l’Italia, se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell’Articolo 3 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito.

In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L’imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

b) Per quanto concerne Monaco, se un residente di Monaco riceve redditi che, in virtù delle disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Italia, Monaco accorda una deduzione dall’imposta sui redditi di detto residente per un ammontare pari all’imposta pagata in Italia a condizione che tale deduzione non ecceda la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile al reddito percepito in Italia.

2. Quando una persona fisica è residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale dispone di un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambe le Parti, è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il suo centro degli interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, essa è considerata residente solo della Parte della quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambe le Parti, o se non ha la nazionalità di alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti risolvono la questione di comune accordo. In mancanza di tale accordo, ciascuna Parte Contraente applica la propria legislazione nazionale per determinare la residenza di detta persona.

Articolo 13 Entrata in Vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l’ultima notifica.

2. Alla data dell’entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.

Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte Contraente.

2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell’altra Parte Contraente.

3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell’Accordo stesso.

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l’Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

 

Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscala

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco, dopo la firma in data odierna dell’Accordo sullo Scambio di’ Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito “l’Accordo”:

– riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessità di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attività all’estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;

– prendendo atto che Monaco si è impegnato a rispettare lo standard dell’OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari di Monaco affinché regolarizzino la propria posizione fiscale;

– precisando che gli “intermediari finanziari di Monaco” sono istituzioni finanziarie situate in Monaco;

– prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attività non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VD.P) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5- quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attività in qualsiasi Stato o giurisdizione;

– disponendo che gli intermediari finanziari di Monaco chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un’autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;

– concordando che il significato dell’espressione “conti detenuti” presso un intermediario finanziario di Monaco è conforme al significato di “conti mantenuti” così come definito nel Commentario dell’OCSE sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;

– prendendo atto che le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformità con lo standard dell’OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all’Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell’Accordo;

– concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell’Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Monaco;

– convenendo che Italia e Monaco riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;

hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell’Accordo:

ARTICOLO 1

1. Monaco consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari di Monaco per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Monaco e Italia.

2. Fino a quando non saranno attuate in Monaco le procedure di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata verifica (due diligence) utilizzate per identificare  titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio di Monaco e su ogni altra rilevante disposizione di Monaco in vigore alla data in cui è effettuata l’adeguata verifica (due diligence).

ARTICOLO 2

Le richieste di gruppo di cui all’Articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:

(1) “Conti chiusi”

I “conti chiusi” sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Monaco e Italia, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.

Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario di Monaco;

ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.

(2) “Conti sostanzialmente svuotati”

I “conti sostanzialmente svuotati” sono conti detenuti presso intermediari finanziari di Monaco da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono mantenuti alla data della firma dell’Accordo;

b) sono ancora in essere alla data di scadenza del  programma italiano di collaborazione volontaria;

c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell’Accordo;

d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).

Ai fini della lettera d), il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).

Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario di Monaco;

ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.

(3) “Conti inattivi”

I “conti inattivi” sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data della firma  dell’Accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Monaco e Italia.

Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario di Monaco;

ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell’intermediario finanziario di Monaco circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione italiana.

Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.