Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6, Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. Entrata in vigore: 11 febbraio 2017

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G.U. 27 gennaio 2017

Il d.lgs. 6/2017 fa parte dei decreti attuativi della l. n. 76/2016, che ha introdotto le unioni civili nell’ordinamento italiano. Esso introduce nel codice penale e di procedura penale alcune disposizioni di coordinamento, necessarie per l’equiparazione al coniuge del partner dell’unione civile. Ad esempio, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste non solo tra coniugi ma anche tra i partner dell’unione civile; così pure, l’aggravante del reato di omicidio del coniuge si applica anche in caso di unione civile.

  • Vedi anche:

    Legge 20 maggio 2016, n. 76; Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n.76; Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

  • Lingua originale: Italiano

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.6

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all’adozione di modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,»;
b) dopo l’articolo 574-bis è inserito il seguente:
«Art. 574-ter. (Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale). – Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. »;
c) all’articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;»;
d) all’articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».
Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale
1. All’articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza coniugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso»;
b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato».
Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.