Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62

Nell’applicare una misura di prevenzione speciale a causa della pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, il Tribunale di Palermo ha ritenuto di non doversi conformare ai principi enunciati dalla Corte europea dei diritti umani nel caso de Tommaso c. Italia (Grande Camera, 23 febbraio 2017), che stigmatizzava la genericità e indeterminatezza delle norme italiane rilevanti. Ciò perché – come ritenuto da altri tribunali italiani – la sentenza della Grande Camera non è una sentenza pilota, né è espressione di una interpretazione della CEDU consolidata nella giurisprudenza della Corte europea.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194

     

  • Lingua originale: Italiano