Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017

Il decreto fa riferimento alla decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso de Tommaso (sentenza della Grande Camera del 23 febbraio 2017), che ha condannato l’Italia per la genericità e indeterminatezza delle prescrizioni imposte con misure preventive ad un soggetto socialmente pericoloso. Il Tribunale ha ribadito che non si tratta di una sentenza pilota in senso stretto, e che l’orientamento in essa espresso non corrisponde a una giurisprudenza consolidata. Il decreto richiama i principi riguardanti gli effetti interni delle sentemnze della Corte europea, come enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 49/2015 e nn. 348 e n. 349 del 2007), in base ai quali al giudice nazionale è fatto obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne confliggenti con la CEDU solo quando non è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata. Nel caso di specie, non è stato ravvisato un contrasto con la CEDU.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194

  • Lingua originale: Italiano