Il decreto fa riferimento alla decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso de Tommaso (sentenza della Grande Camera del 23 febbraio 2017), che ha condannato l’Italia per la genericità e indeterminatezza delle prescrizioni imposte con misure preventive ad un soggetto socialmente pericoloso. Il Tribunale ha ribadito che non si tratta di una sentenza pilota in senso stretto, e che l’orientamento in essa espresso non corrisponde a una giurisprudenza consolidata. Il decreto richiama i principi riguardanti gli effetti interni delle sentemnze della Corte europea, come enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 49/2015 e nn. 348 e n. 349 del 2007), in base ai quali al giudice nazionale è fatto obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne confliggenti con la CEDU solo quando non è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata. Nel caso di specie, non è stato ravvisato un contrasto con la CEDU.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194