Il Tribunale di Palermo ha esaminato la domanda di una donna volta al riconoscimento del suo diritto a incontrare regolarmente i figli nati, mediante procreazione medicalmente assistita, da un’altra donna con cui la richiedente aveva convissuto nell’ambito di un progetto di vita familiare successivamente interrottosi. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto la legislazione italiana non prevede alcuna responsabilità genitoriale del “genitore sociale”, ossia l’ex convivente (omosessuale o eterosessuale), del genitore biologico che abbia instaurato con i figli di questo un “legame familiare de facto significativo e duraturo”. Il Tribunale ha però accolto la domanda, coincidente con quella della ricorrente, proposta dal Pubblico ministero nell’interesse dei minori. La decisione di accoglimento si è fondata sull’esistenza dell’indicato legame familiare tra i minori e la ex convivente della madre, nonché sulla prevalenza dell’interesse dei minori al mantenimento di tale rapporto. Detta prevalenza è infatti imposta dagli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dall’art. 8, par. 1, della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani, norme alle quali l’art. 377 bis c.c. relativo alla potestà genitoriale può e deve conformarsi, attraverso un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata.