Il Tribunale di Grosseto ha ordinato la trascrizione nei registri di stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato a New York. Il Tribunale ha rilevato che nell’ordinamento italiano non vi è un divieto espresso o implicito di matrimonio tra persone dello stesso sesso e ha ricordato l’evoluzione della giurisprudenza di cassazione in relazione al concetto di famiglia, innescata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa agli artt. 8 e 12 della CEDU, nonché della Corte di giustizia dell’UE in merito all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali. In base alle norme di diritto internazionale privato, i rapporti di famiglia e i diritti della personalità incontrano l’unico limite dell’ordine pubblico. La trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso validamente contratto all’estero non è contraria all’ordine pubblico, che va interpretato con riferimento alla comunità internazionale e avendo a mente che tali matrimoni sono ammessi esplicitamente in un elevato numero di Stati europei. Il margine di apprezzamento discrezionale di cui lo Stato gode nella scelta dei mezzi, eventualmente diversi dal matrimonio, per tutelare i diritti delle coppie omoaffettive non può coincidere con una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, che sarebbe contraria all’art. 14 della CEDU.
Sentenza della Corte di cassazione, III sez. civ., 22 agosto 2013, n. 19405.