Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2013, n. 27, Regolamento recante applicazione dell’articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate. Entrata in vigore: 31 marzo 2013

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G.U. 30 marzo 2013, n. 76

Il d.p.r. n. 27/2013 adotta il Regolamento che sostituisce quello approvato con d.p.r. n. 1666/1956. L’art. VII della Convenzione, conclusa nel 1951, disciplina i casi di giurisdizione concorrente dello Stato territoriale e dello Stato d’invio, compresa la rinuncia alla giurisdizione prioritaria. La principale innovazione introdotta è che la richiesta di rinuncia può essere ora proposta “in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza”. La Convenzione in parola era stata invocata, senza effetto, per escludere la giurisdizione italiana nei confronti di alcuni imputati nel procedimento penale per la “extraordinary rendition” dell’imam di Milano Abu Omar, effettuata da cittadini statunitensi nel 2003.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte di cassazione, V sez. pen.  19 settembre 2012, n. 46340

  • Lingua originale: Italiano

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2013, n. 27

Regolamento recante applicazione dell’articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate.

 Il Presidente della Repubblica

 Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, recante il regolamento relativo all’applicazione dell’articolo VII della Convenzione citata;

Ritenuto che occorra adeguare il predetto regolamento al codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad una modifica del testo per rendere più sollecito, chiaro e semplice il procedimento e le modalità di rinuncia alla giurisdizione, come previsto dal citato Trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa;

 Emana

 il seguente regolamento:

 Art. 1

 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato è sostituito dal seguente:

 «Art. 1

 Ai fini del presente decreto, per “Convenzione” si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell’art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, è esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell’art. VII, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso.

Della presentazione dell’istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede.

Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l’istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all’autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Tale richiesta può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudice, accertata l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione.

In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all’autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell’esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell’altro Stato.».

b) All’articolo 5 del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato, la parola: «pretore» è sostituita dalla seguente: «giudice».

c) Le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia», ovunque contenute, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia».

 Art. 2       Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.