Decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria 26 settembre 2014

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Giurisprudenza penale

Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato inammissibile una domanda di “rimedi risarcitori” presentata da un detenuto in base all’art. 35 ter l. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, come modificato dall’art. 1 d.l. n. 92/2014 (conv. in l. n. 117/2014). Adottate in applicazione della sentenza-pilota della Corte europea dei diritti umani sul caso Torreggiani (2013), tali disposizioni prevedono una riduzione della pena o un risarcimento pecuniario a favore dei detenuti che abbiano subito, in conseguenza del sovraffollamento carcerario, un trattamento contrario all’art. 3 della CEDU. Nel caso di specie, tuttavia, l’“attualità del pregiudizio dovuto a violazione della CEDU” era venuta meno a seguito del trasferimento del detenuto in un’altra struttura penitenziaria; la decisione sulla domanda di risarcimento non era quindi di competenza del magistrato di sorveglianza ma del giudice civile.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia; Legge 11 agosto 2014, n. 117, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile

  • Lingua originale: Italiano