Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche suscettibili di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, Schede di rapporto secondo l’art. 10, par. 2 (b), del Protocollo e la Decisione della prima Conferenza delle Alte Parti contraenti al Protocollo V (come adottata dalla prima Conferenza alla sua seconda sessione plenaria il 5 novembre 2008) (2013)

Il rapporto italiano relativo al’applicazione del Protocollo V alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi convenzionali riguarda i progressi realizzati nell’attuazione dell’art. 3, relativo alla rimozione o distruzione di residuati bellici esplosivi; dell’art. 4, sulla raccolta e trasmissione delle informazioni ; dell’art. 5,  in merito alle misure di precauzione relative alla protezione di individui e beni civili contro i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi; degli artt. 7 e 8, sull’assistenza e cooperazione; dell’art. 9, che contempla  le  misure preventive generali; dell’art. 11, riguardante le misure atte a garantire il rispetto delle disposizioni da parte delle forze armate.