Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche suscettibili di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, Schede di rapporto secondo l’art. 10, par. 2 (b), del Protocollo e la Decisione della prima Conferenza delle Alte Parti contraenti al Protocollo V (come adottata dalla prima Conferenza alla sua seconda sessione plenaria il 5 novembre 2008) (2012)

Le informazioni contenute nel Rapporto italiano sul Protocollo V riguardano i progressi realizzati nell’attuazione delle relative disposizioni. Esse vanno dalla rimozione o distruzione di residuati bellici esplosivi (art. 3) alla raccolta e trasmissione delle informazioni (art. 4), dalle altre precauzioni relative alla protezione di individui e beni civili contro i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi (art. 5) all’assistenza e cooperazione (artt. 7 e 8),  fino alle  misure preventive generali (art. 9) e alle misure idonee a garantire il rispetto delle disposizioni da parte delle forze armate (art. 11).