In tale comunicazione, il ricorrente sosteneva di essere vittima di una violazione dell’art. 27 della Convenzione da parte dell’Italia in quanto, nonostante si fosse sempre classificato in tutti i concorsi pubblici a cui aveva partecipato, non è mai stato selezionato perché la riserva del 50% stabilita dalla legge n. 68/99 non è mai stata rispettata. Per il Comitato, il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire la valutazione della conformità delle disposizioni nazionali alla Convenzione. Il Comitato ha inoltre considerato che il Consiglio di Stato aveva valutato approfonditamente e obiettivamente tutti gli elementi presentati dal ricorrente e dall’Università di Modena e Reggio Emilia prima di giungere alla conclusione che la mancata selezione dell’autore per la posizione non era discriminatoria.