Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha dichiarato che l’art. 9 della l. n. 194/1978 – relativo al diritto di obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione volontaria di gravidanza – viola gli articoli sul diritto alla protezione della salute (art.11) e sulla non-discriminazione (parte V – articolo E) della Carta sociale europea (come riveduta nel 1996). Sebbene l’alto numero di obiettori non dimostri di per sé un difetto di effettività della legge, le donne incontrano difficoltà nell’accedere all’interruzione volontaria di gravidanza in quanto nelle strutture sanitarie non è assicurata la presenza di personale non obiettore per la realizzazione degli interventi.