Sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170

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G.U. 18 giugno 2014 n. 26

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 – automatico scioglimento degli effetti del matrimonio a causa del cambiamento di sesso di uno dei due coniugi – della l. n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) per contrasto con l’art. 2 Cost., invitando il legislatore nazionale ad intervenire per riconoscere una forma di convivenza registrata, alternativa al matrimonio, volta a tutelare giuridicamente la coppia che era stata validamente sposata sino alla sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. La Corte di cassazione rimettente considerava gli artt. 2 e 4 della l. n. 164/1982 in contrasto non solo con l’art. 2, ma anche con gli artt. 3, 24 e 29 Cost., e con gli artt. 10 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 della CEDU che impongono il rispetto della vita privata e familiare e l’obbligo di non discriminazione. La Corte costituzionale ha considerato queste ulteriori questioni non pertinenti, basandosi sulla previsione del codice civile del 1942 che stabilisce che il matrimonio è valido solamente per le coppie di sesso diverso, e richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (H. c. Finlandia; Schalk e Kopf c. Austria) che, in assenza di un consenso generale tra i vari Stati nazionali sul tema, ha riconosciuto ai singoli legislatori nazionali un margine di apprezzamento sulle forme di tutela da garantire alle coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso.

  • Vedi anche:

    Ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, I sez. civ., 6 giugno 2013, n. 14329

  • Lingua originale: Italiano

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra B. A. ed altra e il Ministero dell’interno ed altri con ordinanza del 6 giugno 2013, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di B. A. ed altra, nonché gli atti di intervento della Avvocatura per i diritti LGBTI e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Giovanni Genova per l’Avvocatura per i diritti LGBTI, Francesco Bilotta per B.A. ed altra e gli avvocati dello Stato Attilio Barbieri e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio promosso da una coppia sposata per ottenere la cancellazione della annotazione di «cessazione degli effetti del vincolo civile del [loro] matrimonio», che l’ufficiale di stato civile aveva apposta in calce all’atto di matrimonio, contestualmente all’annotazione, su ordine del Tribunale, della rettifica (da “maschile” a “femminile”) del sesso del marito, la Corte di cassazione – adita in sede di impugnazione avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della statuizione di primo grado, aveva respinto la domanda dei ricorrenti – ha sollevato con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale:
1) «dell’art. 4 della legge n. 164 del 1982 [Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso], nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69], nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo con riguardo ad entrambi i coniugi»;
2) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere a quest’ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessità di una pronuncia giudiziale dalla produzione ex lege dell’effetto solutorio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso»;
3) «degli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento all’art. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), con riguardo al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso»;
4) «dell’art. 4 della l. n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di regime giuridico tra l’ipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione all’art. 3, quarto comma, lettera g) della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettera a, b, c) e sub 2 lettera d).».
1.1.- Nel motivare la rilevanza della questione, la Corte rimettente ha ritenuto, in premessa, che l’Ufficiale di stato civile abbia nella specie correttamente operato in presenza della suddetta sentenza di rettificazione di sesso ed in applicazione del citato art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, che testualmente, appunto, dispone che «la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso […] provoca lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito religioso».
1.2.- Ha escluso poi quella Corte che la successiva legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) – che, con l’aggiunta di una lettera g) nel corpo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), ha inserito l’ipotesi del giudicato sulla rettificazione tra i casi in cui lo scioglimento del vincolo «può essere domandato da uno dei coniugi» – possa condurre ad una interpretazione adeguatrice della normativa impugnata, nel senso, auspicato dai ricorrenti, della esclusione dell’automatismo dello scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi.
La soluzione del divorzio “imposto” alla coppia che sia stata “interessata” dalla rettificazione di sesso di uno dei suoi componenti rifletterebbe, infatti, il limite, «privo di ambiguità», che il legislatore del 1982 ha inteso porre all’esercizio del «diritto all’identità di genere del soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito dalla nascita», con la riconosciuta presenza de «l’interesse statuale a non modificare i modelli familiari» (id est: il modello eterosessuale del matrimonio).
E, poiché rispetto al sistema di tali modelli la legge n. 74 del 1987 non ha operato alcuna modificazione, l’introduzione della lettera g) nel novellato art. 3 della legge n. 898 del 1970 non altra spiegazione può avere, secondo la Corte rimettente, che quella della estensione del rito camerale (da quella legge individuato come modello processuale più spedito ed efficiente in materia divorzile) anche alle «controversie consequenziali (relative a figli minori o patrimoniali) allo scioglimento [pur sempre] automatico dal vincolo», come effetto della sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi.
1.3.- La Corte rimettente conclude, pertanto, che la scelta del legislatore del 1982 – non modificata dalla legge n. 74 del 1987 e pienamente confermata dalla novella introdotta con l’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 – «risulta univocamente quella di aver introdotto una fattispecie di divorzio “imposto” ex lege che non richiede, al fine di produrre i suoi effetti, una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale limitatamente alle decisioni relative ai figli minori».
Ma è, appunto, tale soluzione ad essere, ad avviso della stessa Corte rimettente, di dubbia compatibilità con il sistema dei diritti garantiti dagli evocati parametri costituzionali ed europei. Ne deriverebbe, infatti, il contrasto: con il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte relative alla identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; con il diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; con il diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio e con il diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale.
Dal che il quesito sulla «adeguatezza del sacrificio imposto all’esercizio di tali diritti dall’imperatività dello scioglimento del vincolo per entrambi i coniugi».
2.- Si sono costituiti in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato – che ha insistito, in via pregiudiziale, per l’inammissibilità delle sollevate questioni e, in linea subordinata, per la loro infondatezza – nonché, con un’unica memoria, entrambi i ricorrenti per cassazione, la cui difesa ha concluso per l’accoglimento delle questioni e per la declaratoria consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – dell’incostituzionalità dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.
3.- È intervenuta nel presente giudizio di legittimità costituzionale anche l’Avvocatura per i diritti LGBTI, che ha invocato – anch’essa – l’accoglimento delle formulate questioni.
4.- Le difese dello Stato e dei ricorrenti hanno anche depositato memorie ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti.
Considerato in diritto
1.- Chiamata a decidere sulla questione, al centro del giudizio principale, relativa agli «effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare identità di genere in corso di vincolo, nell’ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale», la Corte di cassazione dubita che la soluzione al riguardo imposta dall’art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non modificata dall’art. 7 della successiva legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e poi confermata dall’art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), non applicabile in causa ratione temporis – la soluzione, cioé, di collegare alla sentenza di rettificazione di sesso del coniuge l’effetto automatico di scioglimento del matrimonio – realizzi un bilanciamento adeguato tra l’interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia.
Il cosiddetto “divorzio imposto” – introdotto dalla normativa censurata (l’art. 4 ed il connesso art. 2 della legge n. 164 del 1982) – sconterebbe, infatti, ad avviso della Corte rimettente, un deficit di tutela, risolventesi nel sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, «del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale».
Da qui, in particolare, il denunciato contrasto dell’art. 4 e, per quanto rileva, dell’art. 2 della legge n. 164 del 1982 con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con gli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, evocati come norme interposte agli effetti della ulteriore violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e la prospettazione del vulnus che si assume arrecato dagli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 all’art. 24 Cost.
2.- Con diffuse argomentazioni adesive alla motivazione dell’ordinanza di rinvio, la difesa dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 e, in via consequenziale, ex art. 27, legge n. 87 del 1953, dell’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.
3.- Nel pervenire ad opposta conclusione di non fondatezza, sotto ogni profilo, della questione in esame, l’Avvocatura generale dello Stato ha richiamato, invece, in premessa, la non superabilità del “paradigma eterosessuale” del matrimonio, ribadito anche dalla sentenza di questa Corte n. 138 del 2010, e ne ha tratto il corollario che, in Italia, il matrimonio già celebrato tra due persone eterosessuali, una delle quali modifichi in costanza di rapporto, senza opposizione dell’altra, la propria identità di genere venga, per ciò stesso, a caducarsi per “inesistenza acquisita”.
Con l’ulteriore conseguenza – ad avviso, sempre di detta difesa – che «ciò a cui può aspirare il coniuge che cambia sesso in costanza di matrimonio è che, con il consenso del proprio compagno (o compagna) di vita, l’ordinamento riconosca il permanere del vincolo di comunanza affettiva con una adeguata e diversa tutela, che serva per l’appunto a non comprimere eccessivamente l’esercizio del diritto inviolabile all’autodeterminazione sessuale, ma non aspirare a conservare un istituto non più esistente».
4.- In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento dell’Avvocatura per i diritti LGBTI.
5.- La questione è fondata, nei termini e limiti di cui appresso.
5.1.-La situazione (sul piano fattuale innegabilmente infrequente, ma che, nella vicenda al centro del giudizio principale, si è comunque verificata) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili.
5.2.- Il parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione della peculiare fattispecie in esame – in relazione ai prospettati quesiti sulla legittimità della disciplina, correttamente individuata dalla Corte di cassazione negli artt. 2 e 4 della Legge n. 164 del 1982, che la risolvono in termini di divorzio automatico – non è dunque quello dell’art. 29 Cost. invocato in via principale dallo stesso collegio rimettente, poiché, come già sottolineato da questa Corte, la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso» (sentenza n. 138 del 2010).
Il che comporta che anche a colui (o colei) che cambia il proprio sesso non resta impedito di formare una famiglia, contraendo nuovo matrimonio con persona di sesso diverso da quello da lui (o lei) acquisito per rettifica.
5.3.- Non pertinente è anche il riferimento agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (H. contro Finlandia – decisione del 13 novembre 2012; Schalk and Kopf contro Austria – decisione del 22 novembre 2010), invocati come norme interposte, ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. E ciò perché, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, sul presupposto del margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso.
La stessa sentenza della Corte EDU Schalk and Kopf contro Austria, citata nell’ordinanza di rimessione, nel ritenere possibile una interpretazione estensiva dell’art. 12 della CEDU nel senso della riferibilità del diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali, chiarisce come non derivi da una siffatta interpretazione una norma impositiva, di una tale estensione, per gli Stati membri.
5.4.- Neppure sussiste, nei termini della sua prospettazione, il contrasto della normativa denunciata con i precetti di cui agli artt. 24 e 3 Cost.
Quanto al primo parametro, perché non essendo, per quanto detto, configurabile un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere unita nel vincolo del matrimonio, non ne è, di conseguenza, ipotizzabile alcun vulnus sul piano della difesa.
E quanto al parametro dell’art. 3 Cost., poiché la diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differente disciplina.
5.5.- Pertinente, è invece, il riferimento al precetto dell’art. 2 Cost.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella richiamata sentenza n. 138 del 2010, che nella nozione di “formazione sociale” – nel quadro della quale l’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – «è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato doversi «escludere […] che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette.
Dal che la conclusione, per un verso, che «nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.
5.6.- Sulla linea dei principi enunciati nella riferita sentenza, è innegabile che la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo, appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore.
La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, infatti, da un lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL 10/05) .
La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010).
Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell’art. 2 Cost.
Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimitatem mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.
5.7.- Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle sollevate questioni – l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore.
5.8.- Negli stessi termini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87, va estesa all’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall’art. 36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluente variante lessicale, identicamente il contenuto.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;
2) dichiara, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 2014.