Law No. 64 of 19 April 2016, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Somali Republic on defence cooperation, done in Rome on 17 September 2013. Entry into force: 6 May 2016.

In:

G.U. 5 May 2016, No. 104

Law No. 64/2016 authorized the ratification and ordered the domestic implementation of the Agreement between Italy and Somalia aimed at promoting and developing bilateral cooperation in defence fields. The Contracting States undertake to draft long-term and annual plans of cooperation in the military sphere, defining names, venues, dates, number of participants and the implementation modalities of their cooperation. The Agreement covers specific fields, such as peace support and humanitarian operations, counter piracy, fight against pollution deriving from military activity, and other maritime security activities. The Parties set out modalities for cooperation, which include the exchange of experiences between experts, participation in military exercises and visits of military ships and aircraft.

Legge 19 aprile 2016, n. 64

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo VII dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015/2017, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa

Introduzione

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia (d’ora in poi chiamati le “Parti”):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Paesi;

condividendo il convincimento che la cooperazione bilaterale nel settore della Difesa contribuirà a rafforzare le relazioni tra le Parti;

Vista la Risoluzione 2093 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 marzo 2013,

hanno concordato quanto segue:

I. Principi e scopo

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune, sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, nonché in linea con la legislazione ed i regolamenti europei, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa.

II. Cooperazione generale

1. Attuazione.

a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare programmi di cooperazione bilaterale annuali e a lungo termine nel settore militare, che delineeranno le possibili linee di sviluppo per questa tipologia di cooperazione e che indicheranno nomi, località e date delle attività di cooperazione, il numero di partecipanti e le modalità di attuazione delle stesse.

b. Il programma annuale di cooperazione bilaterale sarà firmato dai rappresentanti autorizzati delle Parti previo accordo reciproco.

c. L’organizzazione e la condotta delle attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa saranno assolte dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia.

d. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare consultazioni, alternativamente a Mogadiscio e a Roma, per stipulare e concordare possibili accordi specifici, ove opportuno e previa approvazione delle Parti, ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché possibili programmi in cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze di Sicurezza Nazionali Somale.

2. Settori.

La cooperazione fra le Parti potrà includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

a. sicurezza e politica di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;

c. Operazioni di Supporto della Pace (PSO) e operazioni umanitarie;

d. attività di contrasto alla pirateria e altre attività per la sicurezza marittima;

e. organizzazione delle Forze militari, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;

f. organizzazione e gestione delle forze militari;

g. questioni ambientali e inquinamento causati da attività militari;

h. formazione e addestramento in campo militare del personale delle Forze Somale di Sicurezza Nazionale;

i. servizi sanitari militari;

j. storia militare;

k. sport militari;

l. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

3. Modalità.

La cooperazione tra le Parti, in materia di Difesa, può svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni presso enti civili e militari;

b. scambi di esperienze tra esperti;

c. incontri tra rappresentanti di istituzioni della Difesa;

d. formazione e addestramento del personale delle Parti;

e. partecipazione del personale delle Parti a corsi teorici e pratico/addestrativi, periodi di orientamento, seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni di peacekeeping e umanitarie;

h. visite di navi e aerei militari;

i. scambio di attività culturali e sportive;

j. supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi della Difesa connessi al settore della Difesa;

k. ogni altro settore militare che potrà essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

III. Cooperazione nel campo dei materiali della difesa

1. Supporto ad iniziative commerciali.

Le Parti, allo scopo di razionalizzare il controllo relativo ai materiali militari e l’iter delle attività connesse, concordano di dare supporto ad ulteriori iniziative commerciali collegate alla sfera menzionata e alle aree di reciproco interesse.

2. Modalità.

Le attività, nel settore degli approvvigionamenti, della ricerca in materia di Difesa, nonché nel campo degli equipaggiamenti militari, potranno svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze in campo tecnico;

c. produzione, modernizzazione e servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;

d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell’ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione materiali militari;

e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

3. Impegni.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l’esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte, del presente Accordo e dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

IV. Proprietà intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali sottoscritti dalle Parti in materia.

V. Status del personale

1. Il personale italiano sarà esentato dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Lo stesso personale non sarà esentato dal pagamento di oneri relativi all’utilizzo di servizi pubblici o oneri connessi alla fornitura di altri servizi.

2. Non verrà imposta alcuna restrizione alla libertà di ingresso o di uscita dalla Somalia ai singoli membri del personale italiano, o ai familiari a loro carico, che esibiscano un passaporto valido e previo pagamento al porto di entrata o di uscita delle tasse previste, in conformità con quanto stabilito nei regolamenti somali sull’immigrazione.

3. Il personale italiano si asterrà da ogni azione e attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale dei loro compiti, ovvero in contrasto con lo spirito del presente Accordo, e rispetterà tutte le leggi e i regolamenti locali.

4. Se ritenuto necessario, il Governo federale della Somalia potrà rilasciare documenti di identità ai singoli membri del personale italiano operante in Somalia.

5. Durante le attività/esercitazioni effettuate in connessione con il presente Accordo il personale italiano sarà soggetto alla giurisdizione ed ai poteri disciplinari italiani.

VI. Composizione delle controversie

Ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

VII. Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.

VIII. Protocolli addizionali, emendamenti, revisioni e programmi

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.

2. I Protocolli Addizionali che saranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.

3. I programmi di attuazione del presente Accordo o dei Protocolli Addizionali saranno elaborati, sviluppati e attuati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia e dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o revisionato, con il consenso di entrambe le parti, tramite scambio di Note tra le Parti, attraverso canali diplomatici.

5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in  vigore secondo quanto indicato nella Sezione VII (entrata in vigore) del presente Accordo.

IX. Validità e cessazione

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti deciderà, in qualsiasi momento, di denunciarlo.

2. La volontà di una delle Parti di denunciare il presente Accordo dovrà essere notificata all’altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica dalla controparte.

3. La cessazione del presente Accordo non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 17 settembre 2013 in due originali, entrambi in lingua inglese, tutti i testi ugualmente autentici.