Law No. 53 of 5 April 2016, Ratification and implementation of the Agreement between the Italian Republic and the Oriental Republic of Uruguay on the work activities of the family members of diplomatic, consular and administrative staff, done in Rome on 26 August 2014. Entry into force 27 April 2016.

In:

G.U. 26 April 2016, No.  96

Law No. 53/2016 concerns the ratification and domestic implementation of the Agreement between Italy and Uruguay, aimed at facilitating and regulating work activities of family members of the diplomatic, consular and administrative staff. Through the Agreement, the Contracting Parties set out an authorization procedure for the employment and self-employment of these persons, in one of the two States: national legislation on taxation, social security and labour applies, with certain restrictions, deriving from the granting of immunity from penal, administrative and civil jurisdiction.

Legge 5 aprile 2016, n. 53

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

La Camera dei deputatati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo

 

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay, qui di seguito denominate le «Parti», desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari che convivono con il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Orientale dell’Uruguay nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Orientale dell’Uruguay potranno essere autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un’attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest’ultimo, in conformità con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

2. L’espressione «familiari» del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;

II) i figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;

III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età; facenti parte del nucleo familiare che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.

3. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.

4. Il suddetto beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del predetto personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede.

Art. 2 Procedura di autorizzazione in Italia

1. L’Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un’offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio della procedura per l’instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.

3. L’Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay dovrà formulare una nuova richiesta  di autorizzazione ai sensi del presente accordo.

4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un’attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L’Ambasciata della Repubblica Orientale dell’Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa autonoma autorizzata.

Art. 3 Procedura di autorizzazione nella Repubblica Orientale dell’Uruguay

1. L’Ambasciata della Repubblica Italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un’offerta di lavoro di suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio della procedura per l’instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay.

3. L’Ambasciata della Repubblica Italiana informerà prontamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay la conclusione, da parte di un familiare, dell’attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata della Repubblica Italiana dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.

4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale  Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che intende intraprendere un’attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay, dopo aver verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Ministeri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L’Ambasciata della Repubblica Italiana informerà immediatamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell’Uruguay della conclusione, da parte di un familiare, dell’attività lavorativa autonoma autorizzata.

Art. 4 Applicazione della normativa locale

1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto l’autorizzazione ad intraprendere l’attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. Le Parti convengono che, per le attività lavorative o professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l’esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.

4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

Art. 5 Immunità

1. Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtù di altro accordo internazionale applicabile, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall’esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa suddetta.

2. Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale in conformità ai suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa, darà priorità lo Stato inviante, alla considerazione della richiesta di rinuncia presentatagli dallo Stato ricevente al fine del perfezionamento di tale rinuncia.

3. Le Parti concordano che tale rinuncia all’immunità dalla giurisdizione penale non può essere intesa come riferita anche all’immunità dall’esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espressa. In tale caso, la Parte ricevente darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all’immunità dall’esecuzione della sentenza riguardante un familiare autorizzato allo svolgimento di un’attività lavorativa.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l’esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, potranno essere considerati il richiamo e la revoca dell’autorizzazione.

Art. 6 Limiti all’autorizzazione

1. Le Parti convengono che l’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare convivente e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.

2. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Art. 7 Soluzione delle controversie

Le controversie fra le Parti risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Art. 8 Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni successivamente alla data dell’ultima Nota con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo avrà durata illimitata; ciascuna delle Parti potrà notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.