G.U. 21 December 2017, No. 297
Law No. 194 of 2017 authorized the ratification and implementation of the defense cooperation Agreement concluded by Italy and Mozambique in 2014. Based on the Agreement’s provisions, the Parties will draft yearly and multi-years programs to implement their cooperation. Latter includes, but is not limited to the following sectors: security and defense policy; research on, development of, logistic support to, and acquisition of defense services and goods; peacekeeping and humanitarian operations; armed forces organization; environmental issues concerning pollution from military activities; training of military staffs; fight against piracy and other maritime security activities. The Agreement also contains provisions on the Parties’ jurisdiction in respect of the military and civil staff of each Party operating in the territory of the other.
Legge 4 dicembre 2017, n. 194
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4 Clausola di invarianza
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa
Preambolo
Il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica italiana (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»):
– confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
– desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;
– accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa, fatti salvi gli accordi regionali, rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,
Hanno concordato quanto segue:
Art. 1. Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali assunti e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
Art. 2. Cooperazione generale
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali determineranno le linee guida di tale cooperazione e prevedranno la denominazione, i luoghi e le date delle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle medesime.
b. Il piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, previo comune accordo, dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati.
c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e dal Ministero della difesa della Repubblica italiana.
d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Mozambico ed in Italia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
2. Campi
La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:
a. politica di sicurezza e di difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di beni e servizi per la difesa;
c. operazioni a supporto della pace ed umanitarie;
d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
e. questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento provocato da attività militari;
f. formazione ed addestramento in campo militare;
g. attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
h. servizi di sanità militare;
i. storia militare;
j. sport militare;
k. altri settori che potranno essere di interesse comune per le Parti.
3. Modalità
La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a. visite reciproche di delegazioni a enti civili e militari;
b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi militari e civili della Difesa;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni a supporto della pace ed umanitarie;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo delle attività culturali e sportive;
j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa;
k. altri settori militari che potranno essere di interesse comune per le Parti.
Art. 3. Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante (PO) fornirà cure d’urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate a tutto il personale della Parte inviante (PI) che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la PI ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.
Art. 4. Giurisdizione
1. Le Autorità della PO hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato a seguito del presente Accordo, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione nazionale.
2. Tuttavia, le Autorità della PI hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile – laddove quest’ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante -, per quanto riguarda:
a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della PI;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione – dovuto a comportamento intenzionale o negligente – compiuto nell’esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della PO prevede l’applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della PI, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, in caso siano pronunciate, non saranno eseguite.
Art. 5. Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione all’esercizio della propria missione nell’ambito del presente Accordo, sarà, previo mutuo accordo, a carico della PI.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previo mutuo accordo, rimborseranno tale perdita o danno.
Art. 6. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa
1. Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano di cooperare nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
b. aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
e. armamento di medio e grosso calibro e relative munizioni;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di monitoraggio;
g. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;
i. materiali blindati appositamente costruiti;
j. materiali e equipaggiamenti specifici per l’addestramento militare;
k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti, senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale.
2. Modalità di acquisizione
Le attività nell’area dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione delle apparecchiature militari.
Le reciproche acquisizioni di apparecchiature di interesse delle rispettive Forze armate avverranno nell’ambito del presente Accordo e potranno essere attuate attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
3. Altre forme di cooperazione
Le Parti concordano di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l’esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 7. Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutta la proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Art. 8. Sicurezza delle informazioni classificate
1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorità per la sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:
=====================================================================
| Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Per la Repubblica |
| del Mozambico | inglese) | italiana |
+====================+=======================+======================+
| Muito Secreto | Top Secret | Segretissimo |
+——————–+———————–+———————-+
| Secreto | Secret | Segreto |
+——————–+———————–+———————-+
| Confidencial | Confidential | Riservatissimo |
+——————–+———————–+———————-+
| Restrito | Restricted | Riservato |
+——————–+———————–+———————-+
5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle per l’esercizio delle proprie funzioni e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell’ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità per la sicurezza della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico strumento sulla materia che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità per la sicurezza.
9. Le Parti si impegnano a non divulgare e/o a non riesportare a terze Parti le informazioni o i materiali classificati acquisiti senza preventivo consenso scritto della Parte originatrice.
Art. 9. Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia risultante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
Art. 10. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive normative nazionali.
3. I programmi di esecuzione che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato del Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e del Ministero della difesa della Repubblica italiana, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri delle Parti e le competenti Autorità per la sicurezza per gli aspetti concernenti le informazioni classificate, qualora possibile.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici.
5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell’articolo 12 del presente Accordo.
Art. 11. Durata e termine
l . Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all’altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l’altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.
Art. 12. Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l’entrata in vigore degli Accordi internazionali.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.