Law No. 170 of 27 November 2017, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the European Centre for medium-range weather forecasts concerning the premises of the Centre located in Italy, with Annexes, done in Reading on 22 June 2017. Entry into force: 2 December 2017

In:

G.U. 1 December 2017, No. 281

With law No. 170 of 2017, the Parliament authorized the ratification and ordered the implementation in Italy’s domestic legal order of the Agreement concerning the premises of the European Centre for medium-range weather forecasts to be located in the town of Bologna. The Agreement supplements the Convention establishing the Centre of 1973, as amended in 2010. It has two Annexes, one containing all details on the premises in Bologna and the other the immunities and privileges recognized to the Centre in Italy.

Legge 27 novembre 2017, n. 170

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 20 milioni di euro per l’anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all’articolo 3 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000  a decorrere dall’anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 7 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine sui locali del centro situati in Italia

 

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall’altra,

Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010;

Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro allegato alla Convenzione;

Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna;

Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro si applica alle attività del Centro in Italia;

Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l’Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data 22 giugno 2017;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Uso dei termini

In questo Accordo:

a) «Convenzione» si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;

b) «Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;

c) «Centro» si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;

d) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana;

e) «Autorità Italiane di competenza» significa le Autorità nazionali o locali della Repubblica italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica italiana;

f) I «Locali» sono da riferirsi a:

i. qualsiasi terreno o edificio di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all’esercizio delle attività ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto;

ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica italiana che è temporaneamente utilizzato dal Centro;

g) «Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale  del Centro;

h) «Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro;

i) «proprietà del Centro» si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;

j) «rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;

k) i «membri del personale» sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all’articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;

l) per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;

m) per «Opzione di Notifica» si intende una comunicazione informa scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell’Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;

n) «Attività Ufficiali» sono da intendersi tutte le attività del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;

o) I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano già residenti in Italia;

p) «Regione»: Regione Emilia Romagna;

q) «Accordo Supplementare» si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall’altra, che contiene i dettagli per l’adempimento di questo Accordo e l’occupazione dei Locali da parte del Centro.

Articolo 2 Contributo finanziario del Governo

Il Governo concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro. Il primo contributo è dovuto e versato 24 mesi dopo l’approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio. Tale contributo deve essere aggiunto a tutte le somme dovute dall’Italia quale Stato membro di ECMWF. Tale contributo è pagabile secondo le medesime regole applicabili al pagamento dei contributi degli Stati membri, come descritto nei regolamenti del Centro.

Articolo 3 I Locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell’Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall’approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell’Allegato I.

2. Se la capacità dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non è sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avrà il diritto di presentare l’Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo metterà gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell’Allegato I, come specificato dal Centro nell’Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell’Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica.

3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l’espansione dei Locali, le Parti potranno  intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo.

4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformità dei principi di cui all’Allegato I.

5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprietà della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all’Allegato I.

6. Al fine di agevolare l’applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali terreni ed edifici è conferito lo status dei Locali.

7. L’Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l’occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l’Italia.

Articolo 4 Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Centro i privilegi e le immunità specificate all’Allegato II.

Articolo 5 Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Centro sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Centro nell’esercizio delle loro funzioni, rientra interamente sul Centro stesso e non sarà in carico alla Repubblica italiana.

2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell’esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest’ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell’esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

Articolo 6 Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Centro si procederà a consultazioni sull’attuazione o la modifica del presente Accordo.

2. Le modalità di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale.

3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

Articolo 7 Controversie

Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all’articolo 17 della Convenzione.

Articolo 8 Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

2. Il presente Accordo può essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attività del Centro e la sua proprietà nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 19 della Convenzione.

Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, in lingua inglese.

 

Allegato I

 

Questo Allegato si riferisce ai Locali (come definiti dal presente Accordo)

In questo Allegato, i paragrafi numerati sono indicati come clausole – Clausola 1, Clausola 2 ecc.

Parte I Locali per l’occupazione secondo l’Articolo 3.1 – Inizio del Periodo di Occupazione («Locali della Parte I»)

1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati all’interno del Tecnopolo di Bologna. L’ubicazione dei Locali della Parte I Locali all’interno del sito del Tecnopolo di Bologna è indicata [marcata in rosso] nella piantina alla fine di questa Parte I dell’Allegato.

2. Si intende che i Locali della Parte I dovranno includere componenti quali i padiglioni, chiamati «Botti», sale dati, aree di archiviazione dati, uffici e sale riunioni (per un massimo di 20 membri permanenti dello staff più un massimo di 10 visitatori e collaboratori esterni), una piattaforma di carico, stanze per gli impianti interni, un corridoio, una sala d’attesa, un’area sicurezza e vari oggetti dell’impianto meccanico e elettrico. Un inventario dettagliato dei componenti, dei sistemi, delle attrezzature e dell’impianto dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I dei Locali e una copia dovrà essere allegata all’Accordo Supplementare.

3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro pronta ad ospitare il centro dati, compresi i dispositivi tecnici e i componenti richiesti dal Centro così come nei documenti di offerta tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati in conformità alla Clausola 9.

4. La Parte I Locali dovrà disporre di sistemi idonei a garantire i livelli richiesti di sicurezza all’accesso. Un inventario dettagliato di tali sistemi dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all’Accordo Supplementare.

5. Rimane inteso che la Parte I Locali beneficerà di attrezzature aggiuntive, quali:

a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza;

b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a bassa potenza, uffici, aree di servizio, ecc.);

c. Sistema di protezione a scarica terrestre ed atmosferica, incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS;

d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per la trasmissione di dati e telefoniche per uffici e aree di servizio correlate, aree comuni e impianti tecnologici;

e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione;

f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilità per DH e DHS;

g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di punti di accesso quali porte e finestre);

h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti di accesso delle diverse aree centro dati;

i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di accesso, registrazione e memorizzazione dei video;

j. Sistema BMS.

Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all’Accordo Supplementare.

6. I servizi, infrastrutture ed attrezzature sopraelencati dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro.

7. Secondo i requisiti stabiliti dall’offerta, alcune delle infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di manutenzione con fornitori di soluzioni tecnologiche. La distribuzione delle responsabilità sulla gestione di tali contratti dovrà essere specificata nell’Accordo Supplementare.

8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff del Centro sotto la responsabilità del Centro.

9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte I e per gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I dovranno essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31 luglio 2017 e allegati all’Accordo Supplementare. Ogni variazione ai piani dettagliati finali dovrà essere concordata dalle parti. I costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni sono a carico della parte richiedente.

10. L’occupazione dei Locali, inclusi i Locali della Parte I, dovrà essere soggetta all’Accordo Supplementare.

Parte II Locali per l’occupazione secondo l’Articolo 3.2 – Opzione di Espansione

(«Locali della Parte II»)

1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.3 il Governo metterà a disposizione del Centro le aree aggiuntive indicate [marcate in blu] nella piantina alla fine della Parte II dell’Allegato (Locali della Parte II ). Aree contigue alternative potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro.

2. I Locali della Parte I dovranno essere messi a disposizione vuota e senza ingombri ai fini dell’occupazione.

3. Il Governo si adopererà per assicurare che il Centro possa occupare i Locali della Parte II per l’espansione del suo centro dati e per fornire i servizi di supporto necessari ed i permessi per facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della fornitura di energia da 10 MW a 20 MW ).

4. L’Accordo Supplementare dovrà essere modificato tenendo conto dell’occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II.

 

Allegato II – Privilegi e immunità

 

Clausola 1 Inviolabilità dei Locali

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all’interno della Repubblica italiana può avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un’azione immediata nell’interesse della sicurezza pubblica.

3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del Centro.

Clausola 2 Protezione dei Locali

Le autorità italiane competenti adotteranno misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell’ordine pubblico nelle sue prossimità. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Direttore Generale, adottare tali misure all’interno dei Locali.

Clausola 3 Inviolabilità degli archivi

L’inviolabilità conferita dall’Art. 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale  mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Centro nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli Stati membri hanno, tuttavia, accesso gratuito alle informazioni meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del  medesimo Centro.

Clausola 4 Inviolabilità dei mezzi di trasporto

1. L’immunità conferita dall’articolo 3 del Protocollo si estende ai mezzi di trasporto che il Centro utilizza nelle sue Attività Ufficiali, compresi quelli che il medesimo acquista o prende in prestito a tale fine.

2. Il Centro adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5 Servizi

1. Fatto salvo l’articolo 10 del Protocollo, il Governo si adopera per fare in modo che il Centro sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle proprie amministrazioni pubbliche. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Centro non subiscano conseguenze negative.

2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro l’accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione in condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni pubbliche italiane e alle missioni diplomatiche straniere.

3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Centro per l’installazione e l’esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6 Bandiera e simbolo

Il Centro ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi Stati Membri e degli Stati che cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attività Ufficiali.

Clausola 7 Esenzione dalle imposte

1. Il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.

2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell’ambito delle attività ufficiali, il Centro è esente dalle relative imposte indirette.

3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) Il Centro è esentato dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

b) Il Centro è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Centro nell’ambito delle sue Attività Ufficiali.

c) Il Centro è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l’acquisto e l’importazione di tre veicoli per l’uso ufficiale del Centro e dei loro pezzi di ricambio. Il Centro è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi tipi di veicoli che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

4. Il Centro è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell’uso dei Locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Centro.

5. Il Centro è inoltre esentato dall’accisa e dai sovrapprezzi collegati all’utilizzo dell’energia elettrica e gas naturale consumati all’interno dei Locali ad eccezione dell’installazione per uso privato.

6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8 Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Centro può liberamente:

a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;

b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all’interno o all’esterno della Repubblica italiana;

c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all’interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al personale presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l’esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l’altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.

2. Fermo restando l’articolo 10 del protocollo, il Centro ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10 Rappresentanti

Ai fini dell’articolo 12, lettere (d) ed (e) del Protocollo, i rappresentanti beneficeranno:

a) dell’esenzione dalle tariffe per i visti;

b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;

c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11 Membri dello staff

1. In conformità dell’articolo 13, lettere (d), (e), (f) e (g) del Protocollo, i membri del personale godono, all’interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) l’immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;

b) l’immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;

c) l’esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Centro;

d) l’esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le forme di restrizione all’immigrazione e di registrazione degli stranieri;

f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere all’interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono liberamente portare all’esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall’attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Centro o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Centro nonché un importo pari all’importo totale dei fondi importata nella Repubblica italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall’attuale normativa nazionale e dell’Unione Europea;

g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all’importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Centro;

h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare gratuitamente, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all’importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l’attività presso il Centro. Tale veicolo non può essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d’identità che specifica lo status del titolare.

3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Centro effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Direttore Generale sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.

5. Il Centro comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.

6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Centro per la durata della missione di quest’ultima.

7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, il personale interessato presenta all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l’esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.

8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore che utilizzano la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il  titolare sia in possesso di una carta d’identità valida rilasciata dall’Italia ai sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel  qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Centro.

Clausola 12 Esperti

Ai sensi dell’articolo 14, lettera (c) del Protocollo, gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13 Previdenza sociale

1. Il Centro assicura ai membri del personale un’adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all’interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorità italiane competenti. L’assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformità con il relativo regolamento.

2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso.

3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilità di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell’Italia.