Law No. 166 of 29 September 2015, Ratification and Execution of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile on the authorization to the exercise of working activities by dependent family members of diplomatic, consular and technical-administrative staff of diplomatic and consular missions, done in Rome 13 December 2013. Entry into force: 22 October 2015

In:

G.U. 21 October 2015, No.  245

The agreement whose ratification is authorized and execution is ordered establishes the authorization procedures in Italy and Chile for working activities by dependent family members of diplomatic, consular and technical-administrative staff of diplomatic and consular missions of the sending State in the receiving State.

Legge 29 settembre 2015, n. 166

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull’autorizzazione all’esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale  diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull’autorizzazione all’esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull’autorizzazione all’esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari

 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate le “Parti”, con l’auspicio di concludere un Accordo al fine di facilitare l’esercizio di attività lavorativa da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari dello Stato accreditante nel territorio dello Stato ricevente, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Oggetto dell’Accordo

1. I familiari a carico che fanno parte del nucleo familiare che vive con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari della Repubblica del Cile nella Repubblica italiana e della Repubblica italiana nella Repubblica del Cile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un’attività lavorativa autonoma o subordinata nel territorio di quest’ultimo, in conformità alle disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

2. Per gli effetti del presente Accordo, l’espressione “familiari” del paragrafo precedente si riferisce a:

I ) il/la coniuge;

II ) i figli a carico dai 18 ai 21 anni;

III ) i figli a carico dai 22 ai 25 anni che frequentino corsi di studio a livello superiore;

IV ) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età, che facciano parte del nucleo familiare di un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

3. Questo privilegio non si applica ai familiari del personale con contratto locale delle Missioni diplomatiche e consolari.

4. Il menzionato privilegio, inoltre, si estenderà ai familiari del citato personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e delle Rappresentanze accreditate presso gli Organismi Internazionali con sede presso i due Stati.

Articolo 2 Procedura di autorizzazione in Italia

1. L’Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un’offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio della procedura per l’instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.

3. L’Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un’attività lavorativa già conclusa, l’Ambasciata della Repubblica del Cile dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente Accordo.

4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota  Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un’attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente Accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L’Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell’attività lavorativa autonoma autorizzata.

Articolo 3 Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile

In Cile, l’esercizio di un’attività lavorativa da parte del familiare a carico sarà soggetta all’autorizzazione preventiva delle autorità pertinenti, mediante una richiesta ufficiale inviata a nome del familiare a carico, dall’Ambasciata d’Italia alla Direzione del Cerimoniale e Protocollo del Ministero delle Relazioni Estere. Nella richiesta, si specificherà l’attività lavorativa che si desidera esercitare, i dati dell’eventuale datore di lavoro e ogni altra informazione richiesta nel procedimento e nei formulari preposti a tal fine. Le autorità competenti, dopo aver verificato se la persona in questione rientra nelle categorie definite nel presente Accordo e tenendo presente la legislazione interna vigente, informerà ufficialmente l’Ambasciata d’Italia, mediante la suindicata Direzione, che la persona è stata autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa, in conformità alla legislazione applicabile in Cile. Nel caso in cui il familiare a carico desiderasse cambiare, in qualunque momento datore di lavoro dopo aver ricevuto un’autorizzazione per esercitare un’attività lavorativa, presenterà una nuova richiesta di autorizzazione.

Articolo 4 Applicabilità della normativa locale

1. Le Parti concordano che, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l’autorizzazione per realizzare un’attività lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all’attività svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali, contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. L’autorizzazione affinché il familiare a carico eserciti un’attività lavorativa non implicherà l’esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualità professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sarà esentato dall’osservanza dei requisiti applicabili.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati.

4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.

Articolo 5 Immunità civili, amministrative e penali

1. Per il familiare a carico autorizzato ad esercitare un’attività lavorativa che goda di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato ricevente, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 o in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, o in virtù di qualunque altro accordo internazionale applicabile, detta immunità non si applicherà in riferimento a qualunque atto riguardante l’esercizio dell’attività lavorativa. Le Parti concordano che l’assenza di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa non può intendersi come riferita anche all’immunità dall’esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all’immunità dall’esecuzione della sentenza relativa ad un familiare, autorizzato allo svolgimento di un’attività lavorativa.

2. Nel caso di familiari a carico che godano di immunità dalla giurisdizione penale, in conformità ai suindicati accordi internazionali, le Parti considereranno quanto segue:

(a) Le disposizioni relative all’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ricevente si continueranno ad applicare per ogni atto che possa costituire reato commesso nel corso dell’attività lavorativa. Tuttavia, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità del familiare coinvolto presentatagli dallo Stato ricevente.

(b) Le Parti concordano che tale rinuncia all’immunità dalla giurisdizione penale non può intendersi come riferita anche all’immunità dall’esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all’immunità dall’esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un’attività lavorativa.

3. In tutti i casi definiti dal presente articolo, l’esame della richiesta e la risposta dello Stato accreditante dovranno essere effettuati nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del familiare a carico dal suo territorio.

Articolo 6 Limiti all’autorizzazione

1. Le Parti convengono che l’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare a carico e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

2. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

3. L’autorizzazione potrà essere revocata qualora lo Stato accreditante non rinunci all’immunità nei casi di cui all’articolo 5.

Articolo 7 Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell’ultima Nota mediante la quale una delle Parti comunica all’altra l’avvenuto adempimento dei procedimenti legali interni.

2. Il Presente Accordo avrà una durata indeterminata. Tuttavia, ognuna delle Parti potrà notificare in qualunque momento per iscritto e per i canali diplomatici la sua decisione di denuncia. La denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la data della citata notifica.

In fede, i Rappresentanti che sottoscrivono, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 dicembre 2013 in due originali in italiano ed in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.