Law No. 152 of 28 July 2016, Ratification and implementation of the following Agreements: a) Additional Agreement to the Convention on mutual legal assistance, of enforcement of sentence and of extradition between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Morocco of 12 February 1971, done in Rabat on 1° April 2014; b) Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Morocco on the transfer of sentenced persons, done in Rabat on 1° April 2014. Entry into force: 10 August 2016.

In:

G.U. 9 agosto 2016, n.185

Law No. 152/2016 contained the parliamentary authorization to ratification and implementation of two agreements concluded between Italy and Morocco in 2014. One is the Additional Agreement amending the Convention on mutual assistance in criminal matters concluded between the Parties in 1971. Among the most relevant provisions, there are those concerning the offenses for which extradition is allowed (Article 1), the non-extradition in the case that the application of death penalty is possible (Article 2), and other circumstances under which non extradition is mandatory (Article 3) or at the discretion of the national authorities (Article 4). The other Convention set out substantive and procedural norms on the transfer of sentenced person. By virtue of Article 20, this Convention applies also retroactively (i.e. with regard to persons who were sentenced before the Convention has entered into force).

Legge 28 luglio 2016, n. 152

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014;

b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 22 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco,

desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, di seguito indicata «Convenzione»

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 (Modifica dell’art. 31 della Convenzione: Reati che danno luogo all’Estradizione)

L’art. 31 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Art. 31.

Ai fini di questa Convenzione, l’estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se, secondo le rispettive leggi, il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Per reati in materia di tasse ed imposte, dazi e cambi, l’estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.

L’estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l’estradizione per tutti quei reati.

Articolo 2 (Pena di morte e pene vietate)

Dopo l’art. 31 della Convenzione è aggiunto l’articolo seguente:

Art. 31-bis.

Se l’estradizione è richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Se l’estradizione è richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un’altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l’estradizione non sarà concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Articolo 3 (Modifica dell’art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori)

L’art. 32 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Art. 32.

L’estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1. l’omicidio o altro reato contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2. i reati di terrorismo;

3. i crimini contro l’umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948;

4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione;

5. gli atti previsti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984;

6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l’estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell’estradizione;

d) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato;

e) se, per il reato per il quale è domandata l’estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

f) se il reato per il quale è domandata l’estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

g) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Articolo 4 (Modifica dell’art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi)

L’art. 33 della Convenzione è sostituito dall’articolo seguente:

Art. 33.

L’estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l’estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l’estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto ritiene che l’estradizione non è compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell’età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5 (Abrogazione degli artt. 34 e 35 della Convenzione)

Gli articoli 34 e 35 della Convenzione sono abrogati.

Articolo 6 (Lingua e dispensa dalla legalizzazione)

Dopo l’Articolo 36 della Convenzione è inserito l’articolo seguente:

Art. 36-bis.

La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.

Gli atti e i documenti trasmessi in conformità alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.

Articolo 7 (Procedura semplificata di estradizione)

Dopo l’art. 38 della Convenzione è introdotto l’articolo seguente:

Art. 38-bis.

Quando la persona di cui si chiede l’estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all’articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta può domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l’estradizione.

La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se è resa con l’assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l’obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell’irrevocabilità della dichiarazione stessa.

La dichiarazione è riportata in un processo verbale in cui si da’ atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 8 (Modifica dell’art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione)

All’art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell’arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

Articolo 9 (Modifica dell’art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea)

All’art. 43 della Convenzione il par. 3 è sostituito dai seguenti paragrafi:

Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questa o può aggravarne il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 10 (Modifica dell’art. 45: Riestradizione)

L’art. 45 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell’art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all’articolo 36.

Articolo 11 (Entrata in vigore, modifica e cessazione)

Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell’ultima notifica attestante l’adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

Il presente Accordo aggiuntivo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo aggiuntivo.

Il presente Accordo aggiuntivo avrà durata illimitata.

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altro Stato. La cessazione avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuerà ad applicarsi all’esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto.

IN FEDE DI CIO’ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell’anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo francese.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate

 

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo del Regno del Marocco

Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi;

Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate;

Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale;

Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della libertà;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L’espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della libertà inflitta da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato;

2. L’espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell’uno o dell’altro Stato;

3. L’espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui è stata condannata la persona che può essere trasferita o che lo è già stata;

4. L’espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato può essere trasferito, o lo è già stato, al fine di scontarvi la condanna;

5. L’espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.

Articolo 2 Informazioni per la persona condannata

1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione può essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilità offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per  l’esecuzione della condanna  e delle disposizioni dell’articolo 9.

2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell’evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.

Articolo 3 Condizioni per il trasferimento

La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:

1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;

2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;

3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;

4. La persona condannata o, in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;

5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua è inferiore ad un anno;

6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.

Il trasferimento sarà rifiutato se è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.

Articolo 4 Motivo di rifiuto

Il trasferimento potrà essere rifiutato in particolare:

1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna;

2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;

3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.

Articolo 5 Esecuzione della condanna

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire l’esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna.

2. Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest’ultimo può adattare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna alla pena o misura prevista dalla propria legge per un reato della stessa natura. La condanna non può aggravare, per la sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata nello Stato di Condanna né superare la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione.

3. La consegna del condannato alle autorità dello Stato di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato si sottrae all’esecuzione, una volta trasferito nello Stato di Esecuzione, lo Stato di condanna recupererà il diritto di eseguire la pena residua.

4. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena quando lo Stato di esecuzione la considera terminata.

Articolo 6 Cessazione dell’esecuzione

1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l’effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo.

2. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all’esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.

Articolo 7 Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna è competente per deliberare in merito a qualsiasi richiesta di revisione presentata contro la sentenza.

Articolo 8 Misure di clemenza

Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l’amnistia o altre misure volte a ridurre la pena conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.

Articolo 9 Altri fatti

1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potrà essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.

2. Tuttavia, la persona trasferita potrà essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.

Articolo 10 Informazioni sull’esecuzione della condanna

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna in merito all’esecuzione della pena:

a) Quando ritiene terminata l’esecuzione della pena;

b) Se la persona condannata evade prima che l’esecuzione della pena sia terminata; o

c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Articolo 11 Domanda di trasferimento

1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono presentare allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione una richiesta scritta di trasferimento.

2. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo Stato di condanna e dallo Stato di esecuzione.

3. Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. In essa sono indicati l’identità completa della persona condannata, nonché il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello Stato di esecuzione.

Articolo 12 Documenti da fornire

1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:

a) Un documento o una dichiarazione che indichi che la persona condannata è un cittadino di quello Stato;

b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano il fatto che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonché ogni informazione utile sulle modalità di esecuzione della sanzione e sulle conseguenze giuridiche della condanna nello Stato di esecuzione.

2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno della propria domanda o in risposta alla richiesta formulata dallo Stato di esecuzione:

a) Una dichiarazione raccolta da un’autorità competente che dia atto del consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione;

b) Un’esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;

c) L’originale o una copia conforme della sentenza di cui lo Stato di condanna certifichi l’esecutività;

d) Le informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;

e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la sentenza;

f) Le informazioni sull’eventuale custodia cautelare, sul condono della pena o su ogni altro atto relativo all’esecuzione della condanna;

g) Quando ciò sia opportuno, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, qualsiasi informazione sul trattamento somministratole nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le informazioni fornite dall’altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la presente Convenzione, può richiedere le informazioni supplementari necessarie.

Articolo 13 Verifica del consenso del detenuto

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Articolo 14 Vie di comunicazione

1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all’autorità competente, ossia la Delegazione Generale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.

2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all’altro Stato gli eventuali cambiamenti dell’autorità competente.

3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel più breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

Articolo 15 Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti relativi alla procedura di trasferimento devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Articolo 16 Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Articolo 17 Consegna

Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due Stati concordano il tempo, il luogo e gli altri aspetti relativi all’esecuzione dello stesso.

Articolo 18 Spese

1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.

2. Lo Stato di esecuzione non  può in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l’esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Articolo 19 Transito

1. Se uno dei due Stati firmatari della presente Convenzione ha concluso degli accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l’altro Stato firmatario collabora autorizzando il transito sul suo territorio, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che chiede il transito trasmette allo Stato di transito, per il tramite delle proprie autorità competenti, una domanda recante l’identificazione del condannato in transito. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento con cui è stato accordato il trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato di transito si occupa della custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è necessaria alcuna autorizzazione di transito se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcuno scalo sul territorio dello Stato di transito.

5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:

a) il condannato è un suo cittadino;

b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce un reato ai sensi della propria legislazione.

Articolo 20 Applicazione della Convenzione nel tempo

La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 21 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione potrà essere risolta per via diplomatica.

Articolo 22 Disposizioni finali

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell’ultima notifica attestante l’adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore conformemente alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e faranno parte del presente Accordo.

3. La presente Convenzione ha una durata illimitata.

4. Ciascuno Stato può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento con notifica scritta indirizzata all’altro Stato. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notifica. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad essere applicata all’esecuzione delle condanne delle persone trasferite conformemente alla stessa prima che la denuncia abbia effetto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rabat il 1° aprile 2014 in due originali, in lingua francese, araba e italiana. Entrambi i testi fanno fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo francese.