Order of the Constitutional Court No. 30 of 11 February 2015

In:

G.U. 11 March 2015 No. 10

Through this order, the Constitutional Court returned on the question of the constitutional legitimacy of implementing in Italy the ruling of the International Court of Justice in the case Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy). In deciding on a further recourse on the question from the Court in Florence, the Constitutional Court observed that it had already stated, in decision No. 238 of 2014, that those national norms that imposed upon Italian courts an obligation of complying with that particular ruling of the ICJ and, thus, declining to exercise their competence over claims brought against Germany for World War II war crimes and crimes against humanity, were unconstitutional. Similarly, the Constitutional Court has already clarified in decision No. 238 of 2014 that a customary norm of international law on State immunity as interpreted by the ICJ, i.e. applicable also in the event that an act done iure imperii by a State qualifies as a war crime or a crime against humanity, cannot be introduced into the domestic legal order of Italy (by virtue of Article 10.1 of the Constitution) without infringing Italy’s supreme constitutional values. From hence, the legitimacy question was deprived of any substance yet, and, thus, inadmissible.

  • See also:

    Judgment of the International Court of Justice, 3 February 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
    Decision of the Constitutional Court No. 238 of 22 October 2014
    Law No. 5 of 14 January 2013, Accession of the Republic of Italy to the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, done in New York on 2 December 2004, and norms for adapting the domestic legal system.

  • Original language: Italiano

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento della norma consuetudinaria internazionale sulla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012; dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra D.A. ed altra e S.J.E. ed altri, con ordinanza del 21 gennaio 2014, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione di D.A. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni − promosso dalle figlie di un cittadino italiano che, durante la seconda guerra mondiale, era stato ucciso da militari del Terzo Reich, in una azione di rappresaglia in territorio italiano − l’adito Tribunale ordinario di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che gli avrebbero imposto di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta Repubblica Federale di Germania;

che, con l’ordinanza in epigrafe, quel giudice ha, in particolare, sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

− 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione anche le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l’umanità;

− 2) dell’art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945»), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’Onu, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia anche quando essa ha stabilito l’obbligo dello stesso di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi “iure imperii” dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;

− 3) dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), che obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia, e, per ciò stesso, di negare la propria giurisdizione di cognizione in futuro per tutti gli atti iure imperii dello Stato straniero, anche quando tali atti consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943–1945 dalle truppe del Terzo Reich, nonché di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato che non avessero riconosciuto l’immunità;

che, in questo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle censure rivolte dal rimettente alle norme denunciate.

Considerato che la seconda e la terza delle su riferite questioni sono manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, atteso che, con la sentenza di questa Corte n. 238 del 2014, è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (in senso conforme alla prospettazione del rimettente: id est «nella parte, in cui [quella norma] obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»), sia dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013;

che anche la residua (prima) questione di legittimità costituzionale della norma che il rimettente presuppone «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra» è, a sua volta, manifestamente inammissibile per inesistenza (ab origine) del suo oggetto;

che, infatti, con la stessa richiamata sentenza n. 238 del 2014, questa Corte − in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale» − ha, appunto, accertato che «la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»; e non ha dunque prodotto la norma (interna) che il rimettente censura, sull’erroneo presupposto del suo intervenuto recepimento ex art. 10 Cost.

per questi motivi

La Corte Costituzionale

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, “iure imperii” dal Terzo Reich», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi “iure imperii” dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi “iure imperii” dal Terzo Reich nel territorio italiano», sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.