Order of the Constitutional Court No. 20 of 14 January 2015

In:

G.U. 4 March 2015 No. 9

The Court in Rome raised a question of constitutional legitimacy concerning Article 71.1 of the code of criminal procedure. This norm excludes that criminal courts may deliver decisions within a proceeding against a person with disability (in the case, mental disability), if the proceeding has been suspended at the request of the defense; and this despite the fact that this disabled person is subjected to provisional detention (in the case at hand, within a psychiatric hospital). From this norm it derives, in fact, that there are no time limits for provisional detention, which contravenes Article 5 of the ECHR as interpreted by the European Court of human rights, and the right to a fair trial. The Constitutional Court found the question admissible as being not manifestly unfounded; it however ordered the Court of Rome to further consider the issue in the light of change introduced, pending the proceeding, by law No. 81/2014 (containing urgent measures for putting an end to psychiatric hospital detention).

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento penale a carico di B.M., con ordinanza del 29 novembre 2013, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 novembre 2013 (r.o. n. 7 del 2014), il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 della Costituzione e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui – «Quando c’è una situazione di incapacità processuale, permanente ed irreversibile per l’assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell’infermità mentale, di un imputato sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva» – «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l’imputato sia rappresentato da un curatore speciale, cioè da un soggetto che surroga le capacità dell’infermo di mente perché in grado di tutelarne in concreto gli interessi»;

che il Tribunale rimettente premette di essere investito di un procedimento penale a carico di una persona imputata dei reati previsti dagli artt. 582 e 585, primo e secondo comma, numero 2), in relazione agli artt. 577, primo comma, numero 4), e 61, numero 1), del codice penale, e dall’art. 674 del medesimo codice, commessi nell’agosto 2009;

che, come riferisce il Tribunale rimettente, l’imputato è persona di alta pericolosità sociale e si trova sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario a decorrere dal 3 ottobre 2009, con alcuni intervalli di tempo in cui è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata;

che nell’udienza dibattimentale del 5 giugno 2012 il giudice, su istanza del difensore, ha adottato un provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell’imputato e ha nominato un curatore speciale, ai sensi degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen.;

che nell’udienza del 9 ottobre 2012 e in quella del 24 settembre 2013 – entrambe fissate ai sensi degli artt. 206 cod. pen. e 72 cod. proc. pen. – il giudice ha accertato, previo esame del perito psichiatrico all’uopo nominato e delle numerose relazioni psichiatriche relative all’imputato, che il suo stato di pericolosità sociale era ancora attuale e, conseguentemente, ha confermato la misura di sicurezza provvisoria del ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario;

che, pertanto, la questione sollevata sarebbe rilevante, in quanto, considerata la natura cronica della malattia psichiatrica da cui risulta affetto l’imputato, che lo rende incapace in modo irreversibile, «vi è una situazione di stallo sine die che non consente di pervenire alla pronuncia di alcun tipo di sentenza […], con protrazione a tempo indeterminato della misura provvisoria di sicurezza detentiva a lui applicata dal 2009»;

che, ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen. e dei ripetuti interventi della Corte costituzionale in materia (sentenze n. 41 del 1993 e n. 340 del 1992), infatti, la sospensione processuale per incapacità dell’imputato non consente al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità al momento del fatto, in quanto ciò potrebbe comportare l’applicazione di una misura di sicurezza;

che la questione, poi, sarebbe non manifestamente infondata con riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dell’art. 3 Cost., e, inoltre, a quelli di adeguatezza e di proporzionalità dell’art. 13 Cost. e a quello di ragionevole durata del processo dell’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto – nel caso in cui l’imputato sia sottoposto, come nel giudizio a quo, ad una misura di sicurezza provvisoria detentiva – l’indeterminata durata del processo conseguente alla sospensione per incapacità inciderebbe sulla libertà personale dell’imputato, comportando «una surrettizia forma di restrizione sine die», peraltro non soggetta a termini massimi di durata;

che anche per le misure di sicurezza provvisorie detentive dovrebbe valere «il principio costituzionale di adeguatezza e proporzionalità che fissa un “limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema” (in questi termini Corte Cost. sentenza numero 292 del 1998 con riferimento alla custodia cautelate)»;

che il principio di proporzionalità sarebbe, invece, violato da «una disciplina delle misure di sicurezza detentive di carattere provvisorio, come quella attualmente in essere per il caso di specie, in cui queste diventano illimitate, anche a prescindere dall’entità della pena prevista per il reato contestato, così come diventano illimitati la durata del processo, in violazione dell’articolo 111 della Costituzione, ed il termine prescrizionale»;

che la questione, inoltre, sarebbe non manifestamente infondata con riferimento al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., perché quando «vi è una situazione di incapacità processuale, permanente ed irreversibile per l’assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell’infermità mentale, di un imputato sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva», si dovrebbe «consentire al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità con eventuale applicazione di misure di sicurezza se si accerti la pericolosità attuale, attraverso l’interlocuzione con il curatore speciale dell’imputato e le altre parti processuali»;

che il giudice a quo è ben consapevole che la soluzione prospettata è stata già sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale, che ha più volte dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, cod. proc. pen. (sentenze n. 281 del 1995, n. 340 del 1992 e n. 23 del 1979), ma sottolinea come il caso al suo esame presenti due elementi di differenziazione, perché l’imputato è da anni sottoposto a una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria e probabilmente non era capace di intendere e di volere già al momento del fatto;

che la norma censurata violerebbe anche gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 5 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria sine die, «senza essere preceduta da una sentenza che accerti il merito del fatto e senza che detta sentenza possa mai essere pronunciata da parte del giudice per la sospensione indeterminata imposta dall’art. 71, comma 1, cpp», contrasta con la norma convenzionale «sotto due profili: a) quello del diritto del non imputabile ad un processo; b) quello del diritto ad essere comunque giudicato entro un termine ragionevole»;

che, infine, la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento al diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., in quanto «il sistema penitenziario e le sue strutture psichiatriche interne sono state le uniche ad aver consentito, sino ad oggi, [all’imputato] l’efficacia delle cure di cui aveva bisogno e che non venivano invece offerte, in modo adeguato, dal sistema sanitario nazionale esterno, privo di efficaci strumenti per i casi come quello in esame»;

che in data 12 giugno 2014 è pervenuto un provvedimento del Tribunale rimettente;

che con tale provvedimento il giudice ha dato atto che la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto l’art. 1, comma 1-quater, nel decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), a norma del quale «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo»;

che in base a tale norma il giudice ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l’ospedale psichiatrico giudiziario disposta nei confronti dell’imputato, in quanto il termine di tre anni, pari alla pena edittale massima per i reati contestati, era ampiamente decorso.

Considerato che il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale, dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 della Costituzione e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui – «Quando c’è una situazione di incapacità processuale, permanente ed irreversibile per l’assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell’infermità mentale, di un imputato sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva» – «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l’imputato sia rappresentato da un curatore speciale, cioè da un soggetto che surroga le capacità dell’infermo di mente perché in grado di tutelarne in concreto gli interessi»;

che la questione è sollevata con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’imputato, essendo persona socialmente pericolosa, è sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, applicata in via provvisoria ai sensi dell’art. 206 cod. pen.;

che in tal caso, considerata l’irreversibile incapacità processuale dell’imputato, «vi sarebbe una situazione di stallo sine die che non consentirebbe di pervenire alla pronuncia di alcun tipo di sentenza […], con protrazione a tempo indeterminato della misura provvisoria di sicurezza detentiva»;

che successivamente all’ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, il quale, nell’art. 1, comma 1-quater, stabilisce che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo»;

che il Tribunale rimettente, con motivazione plausibile, ritiene che, in assenza di disposizioni transitorie, la norma citata trovi immediata applicazione in forza dell’art. 200 cod. pen., del principio del tempus regit actum ivi sancito e del principio del favor rei;

che insomma, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, è stata emanata una norma che ha introdotto un termine massimo di durata delle misure di sicurezza, provvisorie o definitive, di carattere detentivo;

che ciò ha indotto il giudice rimettente a dichiarare, con provvedimento del 3 giugno 2014, la cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria del ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario disposta nei confronti dell’imputato, in quanto il termine di tre anni, pari alla pena edittale massima per i reati contestati, era ampiamente decorso;

che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti la questione alla luce del mutato quadro normativo (ordinanze n. 75 del 2014, n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011).

Visto l’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

La Corte Costituzionale

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Roma.