Legislative Decree No. 20 of 24 February 2012, Modifications of, and additions to, Legislative Decree No. 66 of 15 March 2010 concerning Military Code according to Article 14, paragraph 18, of Law No. 246 of 28 November 2005

In:

G.U. 12 March 2012, No. 60

Legislative Decree No. 20/2012 coordinates the provisions issued after the entry into force of the military code, adopted in 2010, with those contained herein. The amendments concern the organization, functions and activities of defense and military security of the Armed Forces. Furthermore, certain provision are aimed at modifying Article 197 of the military code, as regards the organization of humanitarian activity, in accordance with the pertinent international treaties and recommendations, and the tasks of the Italian Red Cross Association.

 

  • See also:

    Legislative Decree No. 178 of 28 September 2012, Reorganization of the Italian Red Cross Association, according to Article 2 of Law No. 183 of 4 November 2010.

  • Original language: Italian

Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

 Il Presidente della Repubblica

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l’articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza del 26 luglio 2011;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1    Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;

b) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all’entrata in vigore dell’intesa prevista all’articolo 11, comma 2, dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;

c) all’articolo 22:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;

2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

1) provvede all’organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;

2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l’esecuzione dell’attività’;

3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);

4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;

5) svolge l’attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

6) svolge l’attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l’adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.»;

d) all’articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:

a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

b) Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;

d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;

e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;

f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

g) Commissione italiana di storia militare;

h) Comitato etico.»;

e) all’articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

f) l’articolo 101 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano). – 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a) Comando delle forze operative terrestri;

b) Comando logistico dell’Esercito italiano;

c) Ispettorato delle infrastrutture;

d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e) Comando militare della Capitale;

f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l’ordinamento dei Comandi e dell’Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito le funzioni, l’ordinamento e le sedi:

a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

b) il Centro sportivo olimpico dell’Esercito italiano;

c) l’Organizzazione penitenziaria militare.»;

g) all’articolo 103:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;

2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;

h) all’articolo 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’organizzazione addestrativa comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare di Modena;

3) Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano;

4) Scuola militare “Nunziatella”;

5) Scuola militare “Teulie'”;

6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

b) i seguenti comandi d’Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:

1) Comando di artiglieria;

2) Comando del genio;

3) Comando logistico di proiezione;

4) Comando artiglieria controaerei;

c) le seguenti scuole di specializzazione:

1) Scuola delle trasmissioni e d’informatica;

2) Scuola di amministrazione e commissariato;

3) Scuola militare di sanità e veterinaria;

d) la Scuola lingue estere dell’Esercito italiano.»;

i) all’articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’organizzazione logistica dell’Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell’Esercito italiano da cui dipendono:

a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;

b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;

c) i poli di mantenimento;

d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

f) il Policlinico militare di Roma;

g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;

h) il Centro militare di veterinaria;

i) l’Istituto geografico militare.»;

l) all’articolo 107:

1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;

2) al comma l :

2.1) all’alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell’Esercito italiano»;

2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» è sostituita dalla seguente: «mantenere»;

m) l’articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (Armi e Corpi dell’Esercito italiano). – 1. L’Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

2. Il personale militare dell’Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell’impiego alle seguenti armi o corpi:

a) Arma di fanteria;

b) Arma di cavalleria;

c) Arma di artiglieria;

d) Arma del genio;

e) Arma delle trasmissioni;

f) Arma dei trasporti e materiali;

g) Corpo degli ingegneri;

h) Corpo sanitario;

i) Corpo di commissariato.

3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.»;

n) all’articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonché»;

o) all’articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’organizzazione formativa di Forza armata fa capo all’Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:

a) L’Accademia navale;

b) La Scuola navale militare “Francesco Morosini”;

c) l’Istituto di Studi Militari Marittimi;

d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;

e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;

p) all’articolo 118, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;

q) all’articolo 119, comma 1, la lettera m) è soppressa;

r) l’articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Art. 120 (Corpo del genio navale). – 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;

c) coprire le cariche prescritte dall’ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all’estero;

d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l’esercizio degli apparati del sistema nave;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall’industria privata per conto della Marina militare;

g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;

h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;

s) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all’estero»;

2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;

3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;

t) all’articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;

u) l’articolo 143 è sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). – 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d’interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.

2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;

v) all’articolo 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal Comando delle scuole dipendono:

a) l’Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) l’Accademia aeronautica;

c) la Scuola marescialli dell’Aeronautica militare;

d) la Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;

e) la Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare;

f) la Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet”.»;

z) all’articolo 155, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;

aa) all’articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

bb) all’articolo 181, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: “Sanità militare” provvede:»;

cc) all’articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonché della sanità pubblica veterinaria, »;

dd) all’articolo 188, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell’ambito dello Stato maggiore della difesa»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all’articolo 191.»;

ee) all’articolo 189:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.»;

2) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Collegio medico-legale:

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;

b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;

ff) all’articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;

gg) l’articolo 191 è sostituito dal seguente:

«Art. 191 (Organi direttivi). – 1. Secondo l’ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 187;

b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

2. L’autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3. Per l’espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:

a) La commissione medica di seconda istanza di cui all’articolo 194;

b) Una commissione medica composta da:

1) L’Autorità preposta alla direzione;

2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;

3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.

4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall’Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l’organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;

hh) all’articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:

a) dal capo dell’organo direttivo di Forza armata di cui all’articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;

b) da due ufficiali superiori medici, membri.

2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all’articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;

ii) all’articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanità» è inserita la seguente: «veterinaria»;

ll) all’articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» è sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;

mm) all’articolo 197:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;

2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l’accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;

3) il comma 5 è abrogato;

nn) all’articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all’articolo 195»;

oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;

pp) l’articolo 208 è sostituito dal seguente:

«Art. 208 (Categorie di personale). – 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

2. L’attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l’esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 213 per i soccorritori militari.»;

qq) all’articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;

rr) il comma 1 dell’articolo 210 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;

ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;

tt) l’articolo 211 è sostituito dal seguente:

«Art. 211 (Formazione continua). – 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».

 Note

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

“Art. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, all’ordinato assetto del territorio, alla tutela dell’igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell’attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e all’esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell’identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l’esercizio delle attività private, previsione dell’autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all’incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell’adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l’adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell’affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l’uniformità e l’omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione amministrativa.”.

Il testo dell’art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:

“14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. (Omissis).

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.”.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2010, n. 106.

Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

“Art. 20. (Attribuzioni)

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all’area industriale di interesse della difesa.

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d’armamento; pianificazione dell’area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area tecnico industriale.”.

“Art. 21. (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.”.

“Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa)

1. è istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l’Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L’agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell’art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell’agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L’agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell’obiettivo dell’economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.”.

Note all’art. 1:

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 16 (Ordinamento) – 1. (Omissis).

2. L’area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l’area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l’area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 17. (Servizio di assistenza spirituale) – 1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all’entrata in vigore dell’intesa prevista all’art. 11, comma 2, dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.”.

Si riporta il testo dell’art. 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici)

1. a) – c) (Omissis);

c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

1) provvede all’organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;

2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l’esecuzione dell’attività;

3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);

4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;

5)svolge l’attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

6) svolge l’attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l’adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 24. (Altri organi consultivi e di coordinamento)

– 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:

a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

b) Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;

d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;

e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;

f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

g) Commissione italiana di storia militare;

h) Comitato etico.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 48 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 48. (Agenzia industrie difesa) – 1. 1. L’Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell’Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L’Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 101 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 101. (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano) – 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a) Comando delle forze operative terrestri;

b) Comando logistico dell’Esercito italiano;

c) Ispettorato delle infrastrutture;

d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e) Comando militare della Capitale;

f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l’ordinamento dei Comandi e dell’Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell’Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito le funzioni, l’ordinamento e le sedi:

a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

b) il Centro sportivo olimpico dell’Esercito italiano;

c) l’Organizzazione penitenziaria militare.”.

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 103 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 103. (Organizzazione territoriale dell’Esercito italiano) – 1.L’organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati .

2. L’organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell’Esercito italiano e i centri documentali.

3. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 104 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 104. (Organizzazione formativa e addestrativa dell’Esercito italiano) – 1.L’organizzazione addestrativa comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare di Modena;

3) Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano;

4) Scuola militare «Nunziatella»;

5) Scuola militare «Teulie’»;

6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

b) i seguenti comandi d’Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:

1) Comando di artiglieria;

2) Comando del genio;

3) Comando logistico di proiezione;

4) Comando artiglieria controaerei;

c) le seguenti scuole di specializzazione:

1) Scuola delle trasmissioni e d’informatica;

2) Scuola di amministrazione e commissariato;

3) Scuola militare di sanità e veterinaria;

d) la Scuola lingue estere dell’Esercito italiano.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 105 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 105. (Organizzazione logistica dell’Esercito italiano) – 1.L’organizzazione logistica dell’Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell’Esercito italiano da cui dipendono:

a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;

b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;

c) i poli di mantenimento;

d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

f) il Policlinico militare di Roma;

g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;

h) il Centro militare di veterinaria;

i)l’Istituto geografico militare.

2. (Omissis)”.

Si riporta il testo dell’art. 107 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture dell’Esercito italiano) – 1. L’organizzazione del servizio per le infrastrutture dell’Esercito italiano:

a) fa capo all’Ispettorato delle infrastrutture;

b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di mantenere, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;

c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.

2. (Omissis)”.

Si riporta il testo dell’art. 108 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 108. (Armi e Corpi dell’Esercito italiano) – 1. L’Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

2. Il personale militare dell’Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell’impiego alle seguenti armi o corpi:

a) Arma di fanteria;

b) Arma di cavalleria;

c) Arma di artiglieria;

d) Arma del genio;

e) Arma delle trasmissioni

f) Arma dei trasporti e materiali;

g) Corpo degli ingegneri;

h) Corpo sanitario;

i) Corpo di commissariato.

3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 113 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 113. (Organizzazione logistica della Marina militare)

 – 1. L’organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati:

a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;

b) Ispettorato di sanità della Marina militare.

2. – 4. (Omissis)”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 116. (Organizzazione formativa della Marina militare) – 1. L’organizzazione formativa di Forza armata fa capo all’Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:

a) l’Accademia navale;

b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

c) l’Istituto di Studi Militari Marittimi;

d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.;

e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 118 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 118. (Corpi della Marina militare)

– 1. (Omissis).

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.”.

Si riporta il testo dell’art. 119 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 119. (Corpo di stato maggiore) – 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a) coprire le cariche prescritte dall’ordinamento del Ministero della difesa;

b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

c) comandare le forze navali comunque costituite;

d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;

e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;

g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;

h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;

i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all’estero..

m) (soppressa).».

Si riporta il testo dell’art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 120. (Corpo del genio navale) – 1.Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;

c) coprire le cariche prescritte dall’ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all’estero;

d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l’esercizio degli apparati del sistema nave;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall’industria privata per conto della Marina militare;

g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;

h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.”.

Si riporta il testo dell’art. 121 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 121. (Corpo delle armi navali) – 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:

a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l’armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all’acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d’armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all’ art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b) coprire le cariche prescritte dall’ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all’estero;

c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l’impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall’industria privata per conto della Marina militare;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.”.

Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 134 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 134. (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – 1. -2. (Omissis).

3. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:

a) – m) (Omissis);

n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi;

o) – r) (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 143. (Comando e controllo operativo delle Forze aeree) – Il Comando della squadra aerea esercita, altresì. le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.

2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo Comando interalleato. “.

Si riporta il testo del comma 2, dell’art. 146 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 146. (Comando delle scuole dell’Aeronautica militare) – 1. (Omissis).

2. Dal Comando delle scuole dipendono:

a) l’Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) l’Accademia aeronautica;

c) la Scuola marescialli dell’Aeronautica militare;

d) la Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;

e) la Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare;

f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet”.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 155 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 155. (Istituzione e funzioni dell’Arma dei carabinieri) – 1. L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).”.

Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 165 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 165. (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego)- 1 – 4. (Omissis).

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l’inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l’inchiesta formale.”.

Si riporta il testo dell’art. 181 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 181. (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare) – 1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato “Sanità militare”, provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i-bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 182 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 182. (Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica ) – 1 – 2. (Omissis).

3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare.”.

Si riporta il testo dell’art. 188 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 188. (Organi centrali) – 1. Sono organi centrali della Sanità militare:

a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell’ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall’art. 121 del regolamento;

b) il Collegio medico legale;

c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all’art. 191. “.

Si riporta il testo dei commi 2 e 11 dell’art. 189 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 189. (Collegio medico legale) – 1. (Omissis).

2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.

3. – 10. (Omissis).

11.Il Collegio medico-legale:

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;

b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 190 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 190. (Sezioni del collegio medico legale) – 1. – 2. (Omissis).

3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:

a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;

b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;

c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un’organizzazione sanitaria propria.”.

Si riporta il testo dell’art. 191 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 191 (Organi direttivi) – 1.Secondo l’ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all’art. 187;

b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

2. L’autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3. Per l’espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:

a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all’art. 194;

b) una commissione medica composta da:

1) l’Autorità preposta alla direzione;

2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;

3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.

4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall’Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l’organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.”.

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 194 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 194. (Commissione interforze di seconda istanza)- 1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:

a) dal capo dell’organo direttivo di Forza armata di cui all’art. 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;

b) da due ufficiali superiori medici, membri.

2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all’art. 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 195 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 195. (Strutture sanitarie interforze) – 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell’Esercito italiano;

b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 196 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 196. (Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato) – 1. (Omissis).

2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:

a) l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l’unico rappresentante dell’Associazione.”.

Si riporta il testo dell’art. 197 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 197. (Organizzazione dei servizi umanitari) – 1. conformità alla normativa emanata per l’assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:

a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;

b) l’Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l’efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.

3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell’ambito dei servizi resi nell’assolvimento dei compiti propri dell’istituzione e per le Forze armate.

4. L’organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.

5. (abrogato).».

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 199. (Attribuzioni medico-legali) – 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all’art. 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 208 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 208. (Categorie di personale) – 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

2. L’attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l’esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall’art. 213 per i soccorritori militari.”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 209 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 209. (Ufficiali medici) – 1.- 2. (Omissis).

3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.

4. – 5. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 210. (Attività libero professionale del personale medico) – 1.In deroga all’art. 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. “. Si riporta il testo dell’ art. 211 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 211. (Formazione continua) – 1.Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni..”.

 Art. 2    Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 239:

1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;

2) al comma 1, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;

b) all’articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unità che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all’atto della consegna, »;

c) all’articolo 247, comma 1, le parole: «In attesa dell’emanazione di una normativa che disciplini l’aeronavigabilità e l’impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» son soppresse e la parola: «le» è sostituita dalla seguente:«Le»;

d) l’articolo 248 è sostituito dal seguente:

«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). – 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all’articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d’impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;

e) l’articolo 248-bis è abrogato;

f) l’articolo 250 è sostituito dal seguente:

«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). – 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L’esecuzione tecnica dei lavori relativi all’impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;

g) l’articolo 255 è sostituito dal seguente:

«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). – 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;

h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;

i) all’articolo 286:

1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;

3) al comma 4, dopo la parola «previste» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;

l) all’articolo 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.»;

m) all’articolo 306:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»;

b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;

n) all’articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;

o) all’articolo 312 comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;

p) all’articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», è inserita la seguente: «3-ter»;

q) all’articolo 319, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «è fatto salvo, per l’Arma dei carabinieri, quanto previsto dall’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

r) all’articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.».

Note all’art. 2:

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’ art. 239 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 239. (Navi militari e navi da guerra) – 1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d’impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;

b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;

c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’ art. 242 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 242. (Radiazione dal ruolo del naviglio militare) – 1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all’atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’ art. 247 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 247. (Autorizzazione e limiti all’impiego degli APR in dotazione alle Forze armate) – 1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’ art. 248 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

<< Art. 248. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi) – 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all’art. 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d’impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.”.

Si riporta il testo dell’ art. 250 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 250. (Campi e impianti di tiro a segno) – 1.I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L’esecuzione tecnica dei lavori relativi all’impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1, sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.”.

Si riporta il testo dell’ art. 255 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale).- 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.”.

Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis dell’art. 286 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 286. (Determinazione dei canoni) – 1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell’equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.

2. – 3. (Omissis).

3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’ art. 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone senza maggiorazioni.”.

Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 300 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 300.(Diritti di proprietà industriale delle Forze armate) – 1. – 3. (Omissis).

4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 306. (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa) – 1. (Omissis).

2.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento in favore del conduttore, del diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all’asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’ art. 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all’acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. – 5. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa) – 1. – 8. (Omissis).

9. è salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. – 11. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 312 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 312. (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell’ambito delle missioni internazionali) – 1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:

a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, utilizzati a supporto dell’attività operativa di unità militari all’estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;

b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale.”.

Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 314 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 314 . (Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari) – 1 – 4. (Omissis).

5. Alle operazioni connesse all’attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

6. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 319 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 319. (Acquisti a seguito di confisca) – 1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. è fatto salvo, per l’Arma dei carabinieri, quanto previsto dall’art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-bis dell’art. 363 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 363. (Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino) – 1. (Omissis).

1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.”.

 Art. 3    Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 533 è sostituito dal seguente:

«Art. 533 (Polizze assicurative). – 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»;

b) all’articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piani di consegna»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

c) l’articolo 566 è abrogato;

d) all’articolo 583, comma 1, le lettere da a) ad o) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per l’anno 2009: 333.945.955,41;

b) per l’anno 2010: 330.737.195,75;

c) per l’anno 2011: 292.549.996,80;

d) per l’anno 2012: 284.872.024,13;

e) per l’anno 2013: 281.626.174,47;

f) per l’anno 2014: 273.897.364,51;

g) per l’anno 2015: 265.871.323,32;

h) per l’anno 2016: 259.069.932,78;

i) per l’anno 2017: 254.063.870,19;

l) per l’anno 2018: 243.183.877,39;

m) per l’anno 2019: 227.313.529,85;

n) per l’anno 2020: 194.689.505,99;

o) per l’anno 2021: 153.827.384,36.».

Note all’art. 3:

Si riporta il testo dell’art. 533 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 533. (Polizze assicurative) – 1.In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.”.

Si riporta il testo dell’art. 541 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 541. (Termini dei pagamenti e piani di consegna) – 1. – 2. (Omissis).

2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Si riporta il testo dell’art. 583 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 583. (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma) – 1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all’art. 2215, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento dall’art. 582, nei seguenti importi in euro:

a) per l’anno 2009: 333.945.955,41;

b) per l’anno 2010: 330.737.195,75;

c) per l’anno 2011: 292.549.996,80;

d) per l’anno 2012: 284.872.024,13;

e) per l’anno 2013: 281.626.174,47;

f) per l’anno 2014: 273.897.364,51;

g) per l’anno 2015: 265.871.323,32;

h) per l’anno 2016: 259.069.932,78;

i) per l’anno 2017: 254.063.870,19;

l) per l’anno 2018: 243.183.877,39;

m) per l’anno 2019: 227.313.529,85;

n) per l’anno 2020: 194.689.505,99;

o) per l’anno 2021: 153.827.384,36.”.

 Art. 4    Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse;

b) all’articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l’Arma dei trasporti e dei materiali»;

c) al comma 4 dell’articolo 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»;

d) all’articolo 641, comma 1, le parole: «a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»;

e) all’articolo 653, il comma 3 è abrogato;

f) all’articolo 682, comma 1, le parole: «è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760»;

g) all’articolo 701, comma 1, la parola: «quadriennali» è sostituita dalla seguente: «quadriennale»;

h) all’articolo 707, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all’articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;

c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»;

i) all’articolo 709, comma 1, le parole: «della vacanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»;

l) all’articolo 711, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «al momento dell’incorporazione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre dell’anno di ammissione alla scuola militare,»;

2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»;

m) l’articolo 718 è sostituito dal seguente:

«Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). – 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all’articolo 573.»;

n) all’articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»;

o) all’articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.»;

p) all’articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»;

q) all’articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: «armi o» sono soppresse;

r) all’articolo 792, comma 2, le parole: «appartenente al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»;

s) all’articolo 811, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’interno di ciascun ruolo della Marina militare:

a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio;

b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l’avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità.»;

t) all’articolo 826:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;

c) capitani: 1;

d) ispettori: 170;

e) sovrintendenti: 159;

f) appuntati e carabinieri: 170.»;

2) al comma 2, le parole: «Il contingente dell’Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81» sono sostituite dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità»;

u) al comma 2 dell’articolo 830 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d’Italia.»;

v) all’articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

z) all’articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all’articolo 1904» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

aa) all’articolo 882, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d’impiego in base alle disposizioni del presente codice.»;

bb) all’articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:

«i-bis) applicazione dell’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.»;

cc) all’articolo 904, comma 1, le parole: «dell’articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»;

dd) all’articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

ee) all’articolo 909:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.»;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.»;

ff) all’articolo 911, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»;

gg) l’articolo 912 è sostituito dal seguente:

«Art. 912 (Durata dell’aspettativa). – 1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.»;

hh) al titolo V, capo III:

1) dopo la sezione V, è inserita la seguente:

 «Sezione V-bis

 Riammissione in servizio»;

 2) dopo l’articolo 935, è inserito il seguente:

«Art. 935-bis (Norma di rinvio). – 1. Al personale militare si applicano l’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l’articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;

ii) all’articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in congedo» sono soppresse;

ll) all’articolo 957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all’articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall’interessato;

b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

e) motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c);

f) perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 955;

g) scarso rendimento di cui all’articolo 960.»;

mm) al comma 1 dell’articolo 970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di età»;

nn) all’articolo 981, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;»;

oo) all’articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell’art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo»;

pp) all’articolo 1014, comma 3:

1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»;

2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»;

qq) all’articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell’ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra»;

rr) all’articolo 1039, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;»;

ss) all’articolo 1053:

1) al comma 2, dopo le parole: «tenenti colonnelli» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;

2) al comma 3:

2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;

2.2) dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;

tt) all’articolo 1076, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»;

uu) all’articolo 1082, comma 2, le parole: «dei ruoli normali» sono soppresse;

vv) all’articolo 1097, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «, secondo quanto stabilito dall’» sono sostituite dalle seguenti: «per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e nel caso di cui all’»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,»;

zz) all’articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati per almeno due anni provvisti d’incarico» sono soppresse;

aaa) l’articolo 1193 è abrogato;

bbb) all’articolo 1229:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente colonnello:

1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;

2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

b) colonnello: 6 anni;

c) generale di brigata: 4 anni;

d) generale di divisione: 3 anni.»;

2) al comma 2, lettera c), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «7»;

ccc) all’articolo 1232, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;

b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;

c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;

d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;

e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;

f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»;

ddd) all’articolo 1234:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.»;

2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;

eee) all’articolo 1236, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.»;

fff) all’articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: «maggiore:» è soppressa;

ggg) all’articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di idoneità,» sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»;

hhh) all’articolo 1342, comma 2, dopo la parola: «articoli» la parola: «articolo» è soppressa;

iii) all’articolo 1359:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.»;

lll) all’articolo 1361 comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già sanzionate con il rimprovero»;

mmm) all’articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, ovvero l’autorità militare da lui delegata,»;

nnn) all’articolo 1373, comma 1, dopo le parole: «a seguito di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»;

ooo) all’articolo 1378, comma 1:

1) all’alinea, la parola: «militari» è soppressa;

2) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;»;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;»;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;»;

6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»;

ppp) all’articolo 1380, comma 3:

1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «i militari»;

2) alla lettera l) la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «commissione»;

qqq) all’articolo 1398, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell’infrazione;

b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.»;

rrr) all’articolo 1440, comma 1, la parola: «medaglia» è sostituita dalla seguente: «medaglie»;

sss) all’articolo 1454, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»;

ttt) all’articolo 1464, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:

a) medaglia al merito di lungo comando;

b) medaglia d’onore per lunga navigazione;

c) medaglia di lunga navigazione aerea;

d) croce per anzianità di servizio;

e) distintivo d’onore per mutilati e feriti di guerra;

f) distintivo d’onore per i genitori dei caduti in guerra;

g) distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra;

h) distintivo d’onore per mutilati in servizio;

i) distintivo d’onore per deceduti in servizio;

l) distintivo d’onore per feriti in servizio;

m) distintivo d’onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1’8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»;

uuu) all’articolo 1472, comma 1, le parole: «, di servizio o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;

vvv) all’articolo 1483, comma 2:

a) le parole: «di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo»;

b) le parole: «, sindacati » sono soppresse;

zzz) all’articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del caso di domanda presentata dall’interessato»;

aaaa) all’articolo 1515:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e archivisti»;

2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»;

bbbb) all’articolo 1516, comma 2, la parola: «La» è sostituita dalla seguente: «Le»;

cccc) al comma 2 dell’articolo 1524 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

Note all’art. 4:

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 621 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 621. (Acquisto dello stato di militare) – 1. è militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.

2. Il servizio è prestato:

a) su base volontaria;

b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.

3. – 6. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 628 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali) – 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;

b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;

c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;

d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;

e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;

f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;

g) generale di brigata: brigadiere generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l’Aeronautica militare;

h) generale di divisione: maggiore generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l’Aeronautica militare;

i) generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica militare;

l) generale: ammiraglio per la Marina militare.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 633 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.633. (Reclutamento) – 1. – 3. (Omissis).

4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.”.

Si riporta il testo dell’art. 641 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 641. (Accertamento dell’idoneità attitudinale) –

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.”.

Si riporta il testo dell’art. 653 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 653. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali) – 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’art. 652, sempre che gli stessi non superino:

a) il 40° anno d’età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;

b) il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3.(abrogato).».

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 682. (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) – 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’art. 760.

2. – 6. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 701 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 701. (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale) – 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l’ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

2. (Omissis).”.

-Si riporta il testo dell’art. 707 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 707. (Requisiti speciali) – 1.Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all’art. 706 devono possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;

c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 709 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 709. (Particolari categorie protette per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri) – 1. Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all’ art. 783, nel limite delle vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 711 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 711. (Requisiti per l’ammissione) – 1. Salvo quanto disposto dall’ art. 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:

a) al 31 dicembre dell’anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;

b) alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;

c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.”.

Si riporta il testo dell’art. 718 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 718. (Ammissione ai corsi di militari stranieri)

– 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all’art. 573.”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 723 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 723. (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) – 1. – 2. (Omissis).

3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;

b) – d) (Omissis).

4. (Omissis).”.

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 759. (Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità) – 1. (Omissis).

2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.”.

Si riporta il testo dell’art. 763 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.763. (Cause di proscioglimento) – 1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio, espulsione o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.”.

Si riporta il testo del comma 1, lettera d), dell’art. 621 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 768. (Stato giuridico dei frequentatori) – 1. Gli ammessi ai corsi per l’accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;

b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma;

c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell’Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;

d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell’Arma.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 792 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.792. (Organici) – 1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.

2. L’organico è il numero massimo complessivo di personale stabilito per ciascun ruolo.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 811. (Militari della Marina militare) – 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2. All’interno di ciascun ruolo della Marina militare:

a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio;

b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l’avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità.

3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.

Si riporta il testo dell’art. 826 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro) – 1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;

c) capitani: 1;

d) ispettori: 170;

e) sovrintendenti: 159;

f) appuntati e carabinieri: 170.

2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana per l’applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull’assistenza.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 830 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 830. (Contingente per la Banca d’Italia) – 1. è costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l’esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d’Italia. Il predetto contingente è così determinato:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;

c) ufficiali inferiori: 3;

d) ispettori: 232;

e) sovrintendenti: 91;

f) appuntati e carabinieri: 1.670.

2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all’organico dell’Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L’impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d’Italia.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 879 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 879. (Posizione di stato nel congedo) – 1. Il militare in congedo può trovarsi:

a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;

b) sospeso dalle funzioni del grado.

2. L’ufficiale, per giustificati motivi dell’amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.”.

Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 881 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 881. (Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali) – 1. – 4. (Omissis)

5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 882 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 882. (Servizio permanente effettivo) – 1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d’impiego in base alle disposizioni del presente codice.

2. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 884 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 884. (Aspettativa) – 1. (Omissis).

2. L’aspettativa può conseguire a:

a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell’art. 621;

b) infermità temporanee;

c) motivi privati;

d) riduzione dei quadri;

e) elezione in cariche politiche e amministrative;

f) prestazione di servizio all’estero del coniuge, dipendente – civile o militare – dello Stato;

g) ammissione a un dottorato di ricerca;

h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;

i) applicazione dell’art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all’art. 930;

i-bis) applicazione dell’art. 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 904 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 904. (Elezioni in cariche amministrative) – 1. Salvo quanto disposto dall’ art. 903, l’aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell’ art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 906 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 906. (Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) – 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall’ art. 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) se colonnello, l’ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado;

b) se generale, l’ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l’ufficiale anagraficamente più anziano.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei quadri) – 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2.Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. – 7 (Omissis).

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l’avanzamento. In ogni caso agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’art. 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.

9. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 911 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 911. (Dottorato di ricerca) – 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.”. Si riporta il testo dell’art. 912 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 912. (Durata dell’aspettativa) – 1.I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 939 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 939. (Ufficiali in ferma prefissata) – 1. (Omissis).

2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.”.

Si riporta il testo dell’art. 957 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 957. (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma) – 1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all’art. 923, comma 1, lettere i), l) e m), nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall’interessato;

b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

e) motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lettera c);

f) perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’art. 955;

g) scarso rendimento di cui all’art. 960.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 970 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 970. (Ulteriori ferme per il personale militare) – 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell’abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell’ art. 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 981 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 981. (Normativa applicabile) – 1. (Omissis).

2. Al personale dell’Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a) art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

d) art. 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) art. 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Si riporta il testo dell’art. 1008 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1008. (Collocamento nella riserva) – 1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell’ausiliaria:

a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;

b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell’articolo 909, comma 4.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1014 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1014. (Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni) – 1. – 2. (Omissis).

3. Per l’assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell’anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1038 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1038. (Commissione superiore di avanzamento della Marina militare) – 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della Marina;

b) dall’ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;

c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell’ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra;

d) dall’ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1039 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1039. (Commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare) – 1. La commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica;

b)dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale di squadra aerea;

c) dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1053. (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali) – 1. (Omissis).

2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l’avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l’ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già valutati due volte per l’avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l’anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1076 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1076. (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali) – 1. (Omissis).

1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1082 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1082. (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età) – 1. (Omissis).

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l’ art. 1076, comma 2.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1097 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1097. (Forme di avanzamento) – 1. L’avanzamento degli ufficiali avviene:

a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e nel caso di cui all’art. 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti.>> .

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

<< Art.1099. (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) – 1. (Omissis).

2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

3. – 5. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1229. (Periodi di permanenza minima nel grado) – 1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente colonnello:

1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;

2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.;

b) colonnello: 6 anni;

c) generale di brigata: 4 anni;

d) generale di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 4 anni;

c) capitano: 7 anni;

d) maggiore: 5 anni.”.

Si riporta il testo dell’art. 1232 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1232. (Promozioni a scelta nel grado superiore) – 1.Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;

b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;

c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;

d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;

e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;

f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.”.

Si riporta il testo dell’art. 1234 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1234. (Periodi di permanenza minima nel grado) – 1. L’anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l’inserimento degli ufficiali nell’aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 5 anni;

c) capitano: 10 anni;

d) maggiore: 5 anni.”.

Si riporta il testo dell’art. 1236 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1236. (Promozioni a scelta nel grado superiore) – 1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1264 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1264. (Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare) – 1. (Omissis).

2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell’avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;

b) – d) (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1302 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1302. (Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti) – 1. Previo giudizio di idoneità,i caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1342 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1342. (Militari in servizio permanente) – 1. (Omissis).

2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l’avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All’ufficiale si applicano le disposizioni dell’ art. 1085, comma 2, lettere a) e b).

3. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1359 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1359. (Richiamo) – 1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:

a) lievi mancanze;

b) omissioni causate da negligenza.

2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v’è obbligo di rapporto.

3.Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione .

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1361 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1361. (Consegna) – 1. Con la consegna sono punite:

a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’art. 751 del regolamento;

b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;

c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1369 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1369. (Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo) – 1. (Omissis).

2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1373 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1373. (Rinnovazione del procedimento disciplinare) 1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.”.

Si riporta il testo dell’art. 1378 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1378. (Autorità competenti a ordinare l’inchiesta formale) – 1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro della difesa se si tratti di:

1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;

2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;

3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;

4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l’ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;

e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri:

f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 1380 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1380. (Composizione delle commissioni di disciplina) – 1. – 2. (Omissis).

3. Non possono far parte della commissione di disciplina:

a) – d) (Omissis).

e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) – i) (Omissis).

l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l’ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1398 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1398. (Procedimento disciplinare) – 1.Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell’infrazione;

b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale;

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.

2. – 8. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1440 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1440. (Medaglie al valore aeronautico) – 1. Le medaglie d’oro e d’argento al valore aeronautico sono concesse:

a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;

b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell’Aeronautica militare italiana.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1454 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1454. (Istituzione) – 1.Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1464. (Altre ricompense) – 1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:

a) medaglia al merito di lungo comando;

b) medaglia d’onore per lunga navigazione;

c) medaglia di lunga navigazione aerea;

d) croce per anzianità di servizio;

e) distintivo d’onore per mutilati e feriti di guerra;

f) distintivo d’onore per i genitori dei caduti in guerra;

g) distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra;

h) distintivo d’onore per mutilati in servizio;

i) distintivo d’onore per deceduti in servizio;

l) distintivo d’onore per feriti in servizio ;

m)distintivo d’onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1472 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1472. (Libertà di manifestazione del pensiero) – 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1483 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1483. (Esercizio delle libertà in ambito politico) – 1. (Omissis).

2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.”.

Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 1502 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1502. (Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata) – 1. 7. (Omissis).

8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;

b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all’art. 957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata dall’interessato;

c) decesso.

9. – 14. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1515 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1515. (Orchestralie archivisti) – 1. Il ruolo dei musicisti delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1516 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1516. (Inidoneità tecnica) – 1. (Omissis).

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.

3. – 6. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1524 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1524. (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli) – 1. (Omissis).

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.”.

 Art. 5    Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d’armata»;

b) all’articolo 1594, comma 1, è anteposto il seguente periodo:

«Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.»;

c) all’articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;

d) all’articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;

e) all’articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»;

f) all’articolo 1689:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»;

2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»;

g) all’articolo 1726, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»;

h) al comma 6 dell’articolo 1737 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordinamento universitario, consente l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»;

i) all’articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» è sostituito dal seguente: «18°»;

l) all’articolo 1742:

1) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»;

2) al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»;

m) all’articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» è inserita la seguente: «volontario».

Note all’art. 5:

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1533 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1533. (Direzione del Servizio di assistenza spirituale) – 1. (Omissis).

2. L’Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d’armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

3. – 5. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1594 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1594. (Cessazione dal complemento) -1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’art. 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.”.

Si riporta il testo dell’art. 1617 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1617. (Programmazione) – 1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale.”:

-Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1618 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1618. (Promozioni dei cappellani militari in congedo) – 1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

2. -3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1622 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1622. (Riduzione o sospensione degli assegni) – 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all’art. 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l’onere del trattamento economico.”.

Si riporta il testo dell’art. 1689 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1689. (Requisiti speciali per l’avanzamento) – 1. Per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all’ art. 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) essere in possesso di dottorato di ricerca;

b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;

c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.

2. Per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all’ art. 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;

b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell’ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.”.

Si riporta il testo dell’art. 1726 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1726. (Precettazioni e assegnazioni) – 1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell’ art. 1632, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l’assegnazione d’autorità alla Croce rossa italiana – su sua segnalazione nominativa – di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:

a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;

b) il personale di sussistenza;

c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;

d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.”.

Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 1737 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1737. (Nomina delle infermiere volontarie) – 1. –

5. (Omissis).

6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all’ art. 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordinamento universitario, consente l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1740 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1740. (Partecipazione ai corsi di preparazione) –

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:

a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;

b) hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 55°.

2. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del commi 3 e 4 dell’art. 1742 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1742 (Durata e superamento dei corsi di preparazione) – 1. -2. (Omissis).

3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l’anno:

a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;

b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche;

c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1759. (Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana) – 1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

2. – 3. (Omissis).”.

 Art. 6    Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66

 1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 1777:

1) dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;

b) all’articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»;

c) all’articolo 1791, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»;

d) all’articolo 1792:

1) al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»;

2) al comma 3, la parola: «spetta» è sostituita dalle seguenti: «spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»;

e) all’articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»;

f) all’articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

g) all’articolo 1805, comma l:

1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.»;

h) all’articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;

i) all’articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti:

«comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»;

l) all’articolo 1822, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»;

m) all’articolo 1825, comma 3:

1) dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»;

2) le parole: «, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse;

n) all’articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministero».

Note all’art. 6:

Si riporta il testo dell’art. 1777 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1777. (Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) -1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico e di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Si riporta il testo dell’art. 1783 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente prestato) -1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1791 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1791. (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata) – 1. (Omissis).

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell’art. 1792 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1792. (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata) – 1. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l’indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

2. (Omissis).

3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

5. (Omissis).”.

Si riporta il testo della rubrica dell’art. 1795 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1795 (Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata) – 1. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 1798 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1798. (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari) – 1. – 3. (Omissis).

4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a) l’indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;

b) l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;

c) l’indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;

d) l’indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;

e) l’indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;

f) l’indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;

g) l’indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

5. – 6. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1805 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1805. (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio) – 1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1808. (Indennità di lungo servizio all’estero) – 1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno:

a) un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all’art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.

2. – 12. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1821 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1821. (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri) – 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell’art. 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all’indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1822 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1822. (Indennità operative al personale dirigente) – 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l’indennità di impiego operativo di base di cui all’ art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all’Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all’Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d’armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all’anno 2009, si applica l’adeguamento annuale di cui all’ art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 1825 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1825. (Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente) – 1. – 2. (Omissis).

3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.”.

Si riporta il testo dell’art. 1831 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1831. (Quadro degli interventi) – 1. Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;

b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;

c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;

d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l’elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.

2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”.

 Art. 7       Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1841, comma 1:

1) dopo la parola: «militare» è inserita la seguente: «che»;

2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;

b) all’articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell’indennità di ausiliaria»;

c) alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;

d) al comma 1 dell’articolo 1877 è anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;

e) all’articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;

f) all’articolo 1880, comma 1:

1) le parole: «dell’ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195»;

2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;

g) all’articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;

h) all’articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell’assegno speciale» sono soppresse;

i) all’articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Note all’art. 7:

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1841 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1841. (Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio) – 1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’ art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1874 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1874. (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza) – 1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull’ammontare complessivo della pensione, dell’indennità di ausiliaria e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 1876 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1876. (Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall’ausiliaria) – 1. Al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all’indennità di ausiliaria in godimento.”.

Si riporta il testo dell’art. 1877 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1877. (Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio) – 1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.”.

Si riporta il testo dell’art. 1878 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1878. (Accertamento della causa di servizio) – 1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell’art. 1880.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1880 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art.1880. (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta) – 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’art. 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.

2. – 7. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1911 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1911. (Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) – 1. (Omissis).

2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».

3. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1916 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1916. (Contributi obbligatori degli iscritti) -1. (Omissis).

2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità.

3. – 4. (Omissis).”.

Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell’art. 1919 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 1919. (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)- 1. L’indennità di cui all’art. 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:

a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell’Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;

b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.

2. La disposizione di cui all’ art. 1917, si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:

a) trasferito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione dello Stato;

b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.

3. – 4. (Omissis).”.

 Art. 8    Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. All’articolo 2081, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « – nei casi e nei limiti previsti dal regolamento -» sono sostituite dalle seguenti: «, se ricorrono i presupposti per l’autotutela,».

Note all’art. 8:

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 2081 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2081. (Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti) – 1. – 2. (Omissis).

3. Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l’autotutela, la dichiarazione di renitenza.

4. – 7. (Omissis).”.

 Art. 9    Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

 1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2133, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell’articolo 545.»;

b) all’articolo 2136, comma 1:

1) alla lettera e), le parole: «l’articolo 878» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»;

2) alla lettera l), il numero: «908» è sostituito dalla seguente parola: «900»;

3) alla lettera o), dopo il numero: «938» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l’articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all’articolo 909, comma 4, è da intendersi all’articolo 2145, comma 5»;

4) alla lettera p), dopo le parole: «l’articolo 1008» sono inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all’articolo 909, comma 4, è da intendersi all’articolo 2145, comma 5»;

5) alla lettera r), dopo il numero: «1091» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l’articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;

c) l’articolo 2145 è sostituito dal seguente:

«Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). – 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. è escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l’ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l’ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all’articolo 1821.

10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono più valutati per l’avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.»;

d) all’articolo 2152, comma 1, le parole: «all’articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»;

e) alla rubrica dell’articolo 2156, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»;

f) all’articolo 2160, comma 1, le parole: «non dirigenti» sono soppresse;

g) all’articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

h) all’articolo 2236, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»;

i) all’articolo 2243, comma 1, sono soppresse:

1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»;

2) al terzo periodo, le parole: «e il numero massimo di promozioni annuali»;

l) all’articolo 2248, il comma 2 è abrogato;

m) all’articolo 2253:

1) al comma 6, le parole: «dall’articolo» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «dall’articolo dall’articolo 1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1324»;

n) all’articolo 2261, comma 1, il numero: «724» è sostituito dal seguente: «966»;

o) all’articolo 2267, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all’articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.»;

p) all’articolo 2268, comma 1:

1) il numero 268) è soppresso;

2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l’articolo 68»;

3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l’articolo 32»;

4) il numero 552) è soppresso;

5) il numero 596) è soppresso;

6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono aggiunte le seguenti: «, escluso l’articolo 1»;

7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse;

8) al numero 723), le parole: «escluso articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 18 e 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare»;

9) il numero 993) è soppresso;

10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell’articolo 1-bis»;

11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono inserite le seguenti: «3, comma 10,»;

12) al numero 1083), dopo le parole «36,», sono inserite le seguenti: «47,»;

13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;

1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole: “delle Forze armate,”.»;

q) all’articolo 2268, comma 1, il numero 297) è soppresso e, per l’effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;

r) all’articolo 2269, comma 1:

1) dopo il numero 213), è inserito il seguente: «213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»;

2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;

394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115; 394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.».

Note all’art. 9:

Si riporta il testo dell’art. 2133 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2133. (Permute) – 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’ art. 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell’art. 545.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2136 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2136. (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza) – 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare:

a) il capo II del titolo IV;

b) la sezione IV del capo I del titolo V;

c) l’ art. 622;

d) l’ art. 721;

e) gli articoli 878 e 879;

f) l’ art. 881;

g) l’ art. 886;

h) l’ art. 897;

i) l’ art. 898;

l) l’ art. 900;

m) l’ art. 911;

n) l’ art. 932;

o) l’art. 938, nonché l’art. 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all’art. 909, comma 4, è da intendersi all’art. 2145, comma 5;

p) l’art. 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all’art. 909, comma 4, è da intendersi all’art. 2145, comma 5;

q) l’art. 1056, commi 2, 3 e 4;

r) l’art. 1091, nonché l’art. 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

s) – gg) (Omissis).

2. – 3. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 2145 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2145. (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) – 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. è escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l’ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l’ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell’art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all’art. 1821.

10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l’avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all’art. 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.”.

Si riporta il testo dell’art. 2152 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2152. (Applicazione dell’ art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) – 1. Il comma 1-bis dell’ art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è così sostituito:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del codice dell’ordinamento militare. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all’atto del definitivo collocamento in congedo».”.

Si riporta il testo della rubrica dell’art. 2156 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2156. (Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare) – 1. (Omissis).

Si riporta il testo dell’art. 2160 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2160. (Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare) – 1. Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”.

Si riporta il testo del comma 6 dell’art.2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2229. (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria) – 1. – 5. (Omissis).

6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2236 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2236. (Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani dell’Esercito italiano) – 1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell’Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento. Le disposizioni di cui all’art. 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2243 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri)-

1. L’applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1229, comma 1, e 1232, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’ art. 2248, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 2248 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2248. (Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri) – 1. Sino all’anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

2.(abrogato).”.

Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell’art. 2253 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2253. (Regime transitorio)

 Art. 10 Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

 1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.».

2. Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.».

3. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l’accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.

4. All’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l’espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all’estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.».

5. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

6. All’articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 è abrogato.

7. L’articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all’anno 2011.

8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e 10), nonché 2), 3), 5) e 8), del presente decreto:

a) riprendono vigore:

1) l’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;

3) l’articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967;

4) la legge 7 marzo 2001, n. 78;

5) l’articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68;

b) al comma 1 dell’articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti:

«30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;

30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»;

2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti:

«33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;

33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;»;

c) sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonché i provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all’art. 10:

Si riporta il testo del comma 31 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, come modificato dal presente decreto:

«31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.”.

Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2004, n. 187.

Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.

Il testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), è pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302.

Il testo del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2077, n. 222, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.

Si riporta il testo dell’art. 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:

“Art. 8 – 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L’aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l’ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall’interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

5. Fermo il disposto del comma 2, l’aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L’interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6. L’aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell’aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l’intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

8).(abrogato).

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.”.

Per il comma 2, lettera b), dell’art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all’art. 4 del presente decreto.

Il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 (Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1946, n. 253:

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1965, n. 170.

Il testo della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1969, n 327.

Il testo della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75.

Il testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2004, n. 17.

Il testo della legge 10 aprile 1954, n. 113 ( Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98.

Il testo della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181.

Il testo della legge 18 marzo 1968, n. 263 (Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1968, n. 86.

Il testo della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1976, n. 122.

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

“Art. 2270. (Norme che rimangono in vigore) – 1. In attuazione dell’ art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

1) – 29) (Omissis);

30) legge 2 aprile 1943, n. 260;

30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: art. 68;

30-ter) legge 31 luglio 1954, n. 599: art. 32;

31) – 32) (Omissis);

33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;

33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;

33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 26, quest’ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;

34) – 36) (Omissis).

2. (Omissis).”.

Si riporta il testo dell’art. 2186 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

“Art. 2186. (Validità ed efficacia degli atti emanati.

Salvaguardia dei diritti quesiti)

1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;

b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;

c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.”.

 Art. 11 Disposizioni finanziarie

 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.