Law No. 98 of 18 June 2015, Ratification and implementation of the Agreement between the Republic of Italy and the State of Israel on social security, done at Jerusalem on 2 February 2010. Entry into force: 9 July 2015

In:

G.U. 8 July 2015, No. 156

With law No. 98/2015, Italian Parliament authorized the ratification and ordered the implementation of the Agreement between Italy and Israel aimed at regulating the relationship between the two States in the field of social security. The provisions of the Agreement apply in respect of the individuals who are or have been subjected to the legislation on one of the Contracting Parties, their family members and survivors. Same treatment is ensured also to refugees and stateless persons, if resident in one of the Contracting Party. The Agreement extends the protection of social rights of the workers to which it applies.

Legge 18 giugno 2015, n. 98

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Entrata in vigore: 9 luglio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 28 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l’anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.  Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo:

a) «Parti Contraenti» significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;

b) «Legislazione» significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all’articolo 2 del presente Accordo;

c) «Autorità Competente» significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli affari sociali e servizi sociali; per quanto riguarda la Repubblica italiana significa: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) «Istituzione» significa l’istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all’articolo 2 di questo Accordo;

e) «Istituzione Competente» significa l’istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;

f) «Prestazione» significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all’articolo 2 di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;

g) «Periodo di assicurazione» significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;

h) «Residenza» significa residenza abituale, che è legalmente stabilita;

i) «Soggiorno» significa soggiorno temporaneo;

j) «Familiari» significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall’Istituzione Competente.

2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.

Art. 2. Campo di applicazione oggettivo

1. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione:

A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull’assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell’assicurazione:

a) Assicurazione vecchiaia e superstiti;

b) Assicurazione invalidità;

B. Per quanto riguarda l’Italia: l’assicurazione obbligatoria generale sull’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione;

i regimi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell’alinea precedente.

2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applicherà anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l’un l’altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale indicate nel paragrafo 1. Le Autorità competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione.

4. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione che amplia o emenda l’applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l’Autorità Competente della Parte Contraente interessata così decide e lo notifica a questo riguardo all’altra Parte Contraente.

5. Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.

6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all’integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.

Art. 3. Campo di applicazione personale

A meno che non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applicherà a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo, come pure ai familiari ed ai superstiti di tali persone.

Art. 4. Parità di trattamento

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell’altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:

a) i cittadini dell’altra Parte Contraente;

b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;

c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;

d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da a) a c), per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;

e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell’Unione europea.

Art. 5. Esportabilità delle prestazioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell’altra Parte Contraente.

Art. 6.

Disposizioni generali

A meno che non sia diversamente previsto in questa parte

1. Una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo.

2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede.

3. Una persona che è un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che è residente in una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sarà trattata come se esercitasse tutte le sue attività professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione è soggetta.

4. Le persone che non svolgono un’attività retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunità consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo I dell’articolo 2.

6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un’amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purché siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all’impiego.

Art. 7. Disposizioni speciali

1. Una persona che:
a) è impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di una Parte Contraente,
b) è coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e
c) viene distaccata per lavorare nel territorio dell’altra Parte Contraente per lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi, continuerà ad essere soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente come se continuasse ad essere residente ed impiegata nel territorio di questa Parte Contraente.
2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo c) di questo articolo continua oltre i 24 mesi, le Autorità Competenti o le istituzioni competenti delle due Parti Contraenti possono concordare che il lavoratore rimanga soggetto solo alla legislazione della prima Parte Contraente per un altro periodo addizionale non superiore a 2 anni.

3. Il personale viaggiante di un’impresa di trasporti o di una compagnia aerea che opera nei territori di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l’impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia, il dipendente è residente nel territorio dell’altra Parte Contraente, si applicherà la legislazione di tale parte Contraente.

4. Una persona che lavora su una nave battente bandiera di una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente, purché la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica anche quando una nave batte bandiera di un Paese terzo, ma ha un equipaggio pagato da una società che ha la sua sede legale in una delle Parti Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.

Art. 8. Eccezioni agli articoli 6 e 7

Le autorità Competenti o le istituzioni da queste autorizzate possono concordare, per iscritto, eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7 nell’interesse di alcune persone o categoria di persone.

Art. 9. Applicazioni degli articoli da 6 a 8 ai familiari

1. I familiari che accompagnano la persona di cui all’articolo 6, paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona.

2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all’articolo 7, paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore.

3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell’articolo 8, alle disposizioni degli articoli 6 e 7, le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare è soggetto alla legislazione dell’altra parte contraente in base al proprio impiego.

Art. 10. Contributi assicurativi

I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona è soggetta, secondo il presente Accordo.

Art. 11. Erogazione delle pensioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.

Art. 12. Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi

1) Quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti è inferiore a dodici mesi e quando, sulla base unicamente di tali periodi, non esiste alcun diritto a pensione in base a tale legislazione, l’Istituzione della Parte interessata non sarà vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi.

2) Nei casi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, l’Istituzione Competente dell’altra Parte Contraente dovrà tener conto di questi periodi per l’acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni, come pure per la determinazione dell’ammontare, come se tali periodi fossero stati completati in base alla legislazione che essa applica.

Art. 13. Pensione di vecchiaia e superstiti

1. Quando un cittadino di una Parte Contraente o una persona indicata all’articolo 4 da b) a d) dell’Accordo è stata assicurata nello Stato di Israele, ma non ha periodi di assicurazione sufficienti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vecchiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell’Italia saranno presi in considerazione per quanto non si sovrappongano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L’Istituzione Competente israeliana dovrà tener conto unicamente dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell’Italia dopo il 1° aprile 1954.

2. Se il beneficiario o il suo superstite soddisfa i requisiti per la pensione totalizzando i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, l’Istituzione Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue:

a) La pensione israeliana pagabile ad una persona che ha completato i periodi di assicurazione richiesti conformemente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica;

b) Sulla base della somma teorica di cui sopra, l’Istituzione Competente dovrà calcolare la pensione parziale pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni maturati in Israele che la persona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi assicurativi completati da questa persona in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.

3. Il diritto ad una pensione di vecchiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risieduto in Israele o in Italia immediatamente prima di avere raggiunto l’età che gli conferisce il diritto ad una pensione di vecchiaia.

4. Il diritto alla pensione di superstite sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il deceduto abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso.

5. L’indennità per la formazione professionale e l’assegno di sussistenza per vedove e orfani possono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1 solo se risiedono in Israele e per il periodo in cui esse sono state realmente presenti in Israele.

6. L’assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era residente in Israele nel giorno della sua morte.

Art. 14. Pensione di invalidità

1. Una persona coperta dal presente Accordo avrà diritto ad una pensione di invalidità se è stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell’invalidità.

2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l’indennità di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purché sia residente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.  3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israeliana continuerà a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidità che insorgano all’estero.

Art. 15 Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

(1) Quando la legislazione dell’Italia subordina l’acquisizione il mantenimento o il recupero del diritto a pensione al completamento di periodi di assicurazione, l’Istituzione che applica questa legislazione, ove necessario, terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui essi non si sovrappongano, come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione italiana.

(2) Quando il diritto a ricevere pensioni in base alla legislazione italiana è subordinato al completamento di un determinato periodo di lavoro coperto da un regime speciale o ad un lavoro o impiego specificato, dovranno essere presi in considerazione per determinare il diritto a tali pensioni unicamente i periodi completati in base alla legislazione israeliana, secondo il regime interessato o, in assenza di tale regime, nello stesso lavoro o impiego, come appropriato.

Art. 16. Calcolo delle prestazioni

(1) Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 15 di questo Accordo, l’Istituzione Competente italiana dovrà calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica.

(2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l’applicazione dell’articolo 15 di questo Accordo, l’Istituzione Competente italiana calcolerà le prestazioni come segue:

a. L’Istituzione Competente calcolerà la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica;

b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione.

(3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l’Istituzione Competente terrà conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica.

(4) Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l’Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell’articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.

Art. 17 Accordo amministrativo e scambio di informazioni

Le Autorità Competenti:

a) concorderanno le procedure per l’attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;

b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l’applicazione di questo Accordo;

c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull’applicazione di

questo Accordo;

d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l’attuazione di questo accordo attraverso l’accordo amministrativo.

Art. 18. Cooperazione amministrativa

1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell’attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi.

2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.

3. Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l’attuazione dell’articolo 4 e).

Art. 19. Protezione dei dati

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell’applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all’altra, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.

Art. 20. Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione

1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento è esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per ciò che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l’esenzione sarà estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente di questo Accordo.

2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall’autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 21. Presentazioni delle domande

1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all’Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all’Istituzione Competente dell’altra Parte.

2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sarà considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, purché tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell’altra Parte Contraente.

Art. 22. Richieste di recupero

1. Se l’Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l’Istituzione può, nell’ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all’Istituzione dell’altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest’ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovrà rispettare l’ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L’Istituzione trasmetterà la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente.

2. Se l’Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, questa Istituzione può chiedere all’Istituzione dell’altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispetterà l’ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sarà trasmessa all’Istituzione richiedente.

Art. 23. Lingue utilizzate nell’applicazione dell’Accordo

Le Autorità e le Istituzioni Competenti delle Parti Contraenti possono, in applicazione del presente Accordo, utilizzare le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua inglese, come specificato nell’accordo amministrativo di cui al sottoparagrafo a) dell’articolo 17.

Art. 24. Valuta e modalità di pagamento

1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformità di questo Accordo può essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento.

2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio o l’esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo.

3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalità che l’Istituzione Competente di quest’ultima Parte Contraente ritenga adeguata.

Art. 25. Composizione delle controversie

1. Le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti.

2. Se le Autorità Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.

Art. 26. Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in vigore

1. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore.

2. Per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.

4. Le prestazioni accordate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo possono, su richiesta del beneficiario, essere rideterminati conformemente alle disposizioni di questo Accordo. Tale rideterminazione non potrà comportare alcuna riduzione dell’ammontare della prestazione.

5. Qualsiasi prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazionalità della persona interessata o della sua residenza nel territorio dell’altra Parte Contraente, potrà, su richiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in conformità al presente Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, purché i diritti precedentemente determinati non abbiano comportato un pagamento in capitale.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti in base al presente Accordo saranno acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata dopo la scadenza dei due anni successivi alla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti che non siano decaduti o prescritti, saranno considerati acquisiti dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva l’applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art. 27. Validità e Denuncia dell’Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all’altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.

3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformità al presente Accordo sarà mantenuto.

Art. 28. Entrata in vigore
a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste.
b) A decorrere dalla data dell’entrata in vigore, il presente Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele concernente l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell’altra.
In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 che corrisponde a 18 Shivat 5770 nel calendario Ebraico, in due originali alternati in Ebraico, in Italiano e in Inglese, essendo ciascun testo parimenti autentico. In caso di divergenza di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.