G.U. 7 July 2015, No. 155
With law No. 95/2015 Italian Parliament authorized the ratification and ordered the implementation of the Agreement between Italy and the U.S. aimed at improving international tax compliance and applying the F.A.T.C.A legislation. Article 26 of the Convention of 25 August 1999 between Italy and the US already authorized the exchange of information between the Parties on an automatic basis. The two States are committed under the 2014 Agreement to increase transparency and strengthen their trade relations. With the aim of adapting the provisions of the Agreement to a common model for the automatic exchange of information, the Parties have undertaken to work together with other States, the OECD and the EU (Agreement, Article 6).
Legge 18 giugno 2015, n. 95
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 giugno 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Disposizioni di attuazione
1. Ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall’Accordo di cui all’articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.
Art. 4 Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all’estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all’articolo 5, comma 7.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all’articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all’Agenzia delle entrate.
Art. 5 Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un’attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un’attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d’America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d’America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia e dagli Stati Uniti d’America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell’ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.
Art. 6 Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie
1. Le istituzioni finanziarie indicate all’articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.
2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
3. Con i decreti ministeriali di cui all’articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7 Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d’imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d’America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, corrisposto a un’istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.
2. Le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 8 Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l’applicazione del prelievo alla fonte
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all’articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge a un’istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all’istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all’articolo 7 della presente legge.
2. Le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 9 Sanzioni
1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui l’omissione o l’incompletezza delle comunicazioni di cui all’articolo 8 comporti un’omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all’articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d’America.
Art. 10 Disposizioni applicabili
1. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
Considerando che il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America (ciascuno «Parte») intrattengono relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un accordo finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, sviluppando ulteriormente tali relazioni.
Considerando che l’articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d’America ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999 («la Convenzione») autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, anche su base automatica.
Considerando che gli Stati Uniti d’America hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti.
Considerando che il Governo della Repubblica italiana sostiene la finalità di policy alla base del FATCA che è quella di migliorare la compliance fiscale.
Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di ostacoli interni di natura giuridica.
Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America raccoglie informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi detenuti da residenti della Repubblica italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica italiana ed a perseguire livelli equivalenti di scambio.
Considerando che le Parti si impegnano a collaborare a lungo termine per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.
Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America riconosce la necessità di coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni.
Considerando che un approccio intergovernativo all’applicazione della normativa FATCA risolverebbe gli ostacoli di carattere giuridico e ridurrebbe gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie italiane.
Considerando che le Parti desiderano concludere un accordo per migliorare la compliance fiscale internazionale e consentire l’applicazione della normativa FATCA sulla base delle comunicazioni interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione e fatti salvi gli obblighi di riservatezza ed altre tutele ivi previsti, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione.
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente accordo e dei relativi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
a) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico, designa il territorio degli Stati Uniti d’America, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all’interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; il termine, tuttavia, non comprende i Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento a uno «Stato» degli Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia;
b) il termine «Territorio degli Stati Uniti» designa le Samoa americane, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, Guam, il Commonwealth di Portorico, o le Isole Vergini americane;
c) il termine «IRS» designa l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti;
d) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica italiana, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all’interno della quale la Repubblica italiana può esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
e) il termine «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha in vigore un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l’applicazione della normativa FATCA. L’IRS pubblicherà un elenco comprendente tutte le giurisdizioni partner;
f) il termine «autorità competente» designa:
(1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un suo delegato; e
(2) nel caso dell’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze;
g) il termine «istituzione finanziaria» designa un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento o una impresa di assicurazioni specificata;
h) il termine «istituzione di custodia» designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un’entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell’entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è determinata come pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno solare) precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l’entità è esistita;
i) il termine «istituzione di deposito» designa ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare;
j) il termine «entità di investimento» designa ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un’entità che svolge quale attività economica) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:
(1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di future su merci;
(2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
(3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi.
Il presente sub-paragrafo 1j) è da interpretarsi conformemente alla terminologia utilizzata nella definizione di «istituzione finanziaria» nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale;
k) il termine «impresa di assicurazioni specificata» designa ogni entità che è un’impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita (cash value insurance contract) o è obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti;
l) il termine «istituzione finanziaria italiana» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell’Italia, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale è situata in Italia;
m) il termine «istituzione finanziaria di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner;
n) il termine «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» designa un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un’istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione, a seconda del contesto;
o) il termine «istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è un’istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione;
p) il termine «istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria che è residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l’istituzione finanziaria o la succursale abbia il controllo, riceva, o detenga la custodia del reddito in relazione al quale è richiesto lo scambio di informazioni
ai sensi del sub-paragrafo 2b) dell’articolo 2 del presente Accordo;
q) il termine «istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana, o altra entità residente in Italia, che è identificata nell’Allegato II come un’istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione o che altrimenti si configura come un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in vigore alla data della firma del presente Accordo;
r) il termine «istituzione finanziaria non partecipante» designa un’istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma non comprende un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un’istituzione finanziaria considerata come istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell’articolo 5 del presente Accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner;
s) il termine «conto finanziario» designa un conto intrattenuto presso un’istituzione finanziaria e comprende:
(1) nel caso di un’entità che è un’istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un’entità d’investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato);
(2) nel caso di un’istituzione finanziaria non descritta nel precedente sub-paragrafo 1(s)(1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato), se (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, principalmente facendo riferimento ad attività che danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi del presente Accordo; e
(3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell’Allegato II.
Nonostante quanto precede, il termine «conto finanziario» non comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell’Allegato II. Ai fini del presente Accordo, le quote sono «regolarmente negoziate» se c’è un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall’autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Ai fini di questo sub-paragrafo 1(s), una quota in un’istituzione finanziaria non è «regolarmente negoziata» e sarà trattata come un conto finanziario se il titolare della quota (diverso dall’istituzione finanziaria che agisce come intermediario) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri dell’istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e con riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dalla data del 1° luglio 2014, un’istituzione finanziaria non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016;
t) il termine «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’istituzione finanziaria nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
u) il termine «conto di custodia» designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a beneficio di un’altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento (compresi, ma non solo, azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altro titolo di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su un indice non finanziario, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato);
v) il termine «quota nel capitale di rischio» designa, nel caso di una società di persone che è un’istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un’istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata è considerata un beneficiario di un trust estero se tale persona statunitense specificata ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;
w) il termine «contratto di assicurazione» designa un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;
x) il termine «contratto di rendita» designa un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alla aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità alle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base a cui l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;
y) il termine «contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract)» designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato superiore a $ 50,000;
z) il termine «valore maturato (cash value)» designa il maggiore tra (i) l’importo che l’assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l’importo che l’assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nonostante quanto precede, il termine «valore maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione quali:
(1) un’indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisca un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell’evento assicurato;
(2) un rimborso all’assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga; o
(3) un dividendo all’assicurato basato sulla esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato;
aa) il termine «conto oggetto di comunicazione» designa un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto di comunicazione, a seconda del contesto;
bb) il termine «conto italiano oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un’istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati più di $ 10 di interessi in qualsiasi anno solare; o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è un residente dell’Italia, comprese le entità che certificano di essere residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale è pagato o accreditato reddito di fonte statunitense che è soggetto a comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o al capitolo 61 del sottotitolo F dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
cc) il termine «conto statunitense oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un’entità non statunitense con una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede, un conto non è assimilato ad un conto statunitense oggetto di comunicazione se tale conto non è identificato come un conto statunitense oggetto di comunicazione in seguito all’applicazione delle procedure di adeguata verifica di cui all’Allegato I;
dd) il termine «titolare di conto» designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell’istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un’istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un’altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non è trattato come se detenesse il conto ai fini del presente Accordo, e tale altra persona è considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il titolare di conto è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto;
ee) il termine «persona statunitense» designa un cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti è competente conformemente al diritto applicabile ad emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un patrimonio di un de cuius che è un cittadino o un residente degli Stati Uniti. Questo sub-paragrafo 1(ee) è interpretato in conformità all’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
ff) il termine «persona statunitense specificata» designa una persona statunitense, diversa da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi società di capitali che è un membro appartenente allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, quale società di capitali descritta nella clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x) ogni trust che è esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti; o (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
gg) il termine «entità» designa una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un trust;
hh) il termine «entità non statunitense» designa un’entità che non è una persona statunitense;
ii) il termine «pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta» designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all’interno degli Stati Uniti. Nonostante quanto precede, un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta non comprende nessun pagamento che non è considerato un pagamento sul quale è applicabile la ritenuta nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
jj) un’entità è una «entità collegata» di un’altra entità se una delle due entità controlla l’altra entità, ovvero le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un’entità. Nonostante quanto precede, l’Italia può trattare un’entità non come entità collegata di un’altra entità se le due entità non sono membri appartenenti allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group) come definito nella sezione 1471(e)(2) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
kk) il termine «TIN statunitense» designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti;
ll) il termine «TIN italiano» designa un codice di identificazione fiscale dell’Italia;
mm) il termine «persone che esercitano il controllo» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente, i trustee, l’eventuale protettore o i beneficiari o classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o similari. Il termine «persone che esercitano il controllo» va interpretato in conformità alle raccomandazioni del GAFI.
2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o che le autorità competenti concordino un significato comune (come consentito dal diritto interno), ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.
Art. 2. .Obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l’altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione.
2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:
a) nel caso dell’Italia, in relazione a ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
(1) il nome, l’indirizzo e TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata che è un titolare di tale conto e, nel caso di un’entità non statunitense che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica indicate nell’Allegato I, è identificato come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata, il nome, l’indirizzo e l’eventuale TIN statunitense di tale entità e di ciascuna di tali persone statunitensi specificate;
(2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
(3) il nome e il numero di identificazione della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
(4) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura;
(5) nel caso di un conto di custodia:
(A) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonché l’importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
(B) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito come custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
(6) nel caso di un qualsiasi conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
(7) nel caso di qualsiasi conto non descritto nei sub-paragrafi (5) o (6) del presente paragrafo, l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;
b) nel caso degli Stati Uniti, in relazione a ciascun conto italiano oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione:
(1) il nome, l’indirizzo e il TIN italiano di qualsiasi persona che è un residente dell’Italia e titolare di tale conto;
(2) il numero di conto (o l’equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
(3) il nome e il numero di identificazione dell’istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione;
(4) l’importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;
(5) l’importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, e
(6) l’importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
Art. 3. Tempo e modalità dello scambio di informazioni
1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all’articolo 2, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana e l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della legislazione tributaria relativa all’imposta sul reddito federale degli Stati Uniti.
2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all’articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta in cui è denominato ciascun relativo importo.
3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell’articolo 2, le informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e a tutti gli anni successivi, salvo che:
a) nel caso dell’Italia:
(1) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(4);
(2) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7), ad eccezione degli introiti lordi descritti nel sub-paragrafo (a)(5)(B), e
(3) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2016 e agli anni successivi sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7);
b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono tutte le informazioni indicate nel sub-paragrafo (b).
4. Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo, per quanto concerne ciascun conto oggetto di comunicazione intrattenuto al 30 giugno 2014 presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell’articolo 6, le Parti non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni scambiate il TIN italiano o il TIN statunitense, a seconda dei casi, di qualsiasi persona pertinente se tale numero di identificazione del contribuente non è negli archivi dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e includono tra le informazioni scambiate la data di nascita della persona in questione, se l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possiede tale data di nascita nei propri archivi.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le informazioni descritte all’articolo 2 sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell’anno solare a cui le informazioni si riferiscono.
6. Le autorità competenti dell’Italia e degli Stati Uniti convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all’articolo 25 della Convenzione:
a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico di cui all’articolo 2;
b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per attuare l’articolo 5; e
c) le procedure necessarie per lo scambio di informazioni riportate ai sensi del sub-paragrafo 1(b) dell’articolo 4.
7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate.
Art. 4. Applicazione della normativa FATCA a istituzioni finanziarie italiane
1. Trattamento di istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione. Si considera che ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione soddisfa le condizioni previste nella Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti e non è soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se l’Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli articoli 2 e 3 in relazione a tale istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica con cadenza annuale all’autorità competente italiana le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del sub-paragrafo 2(a) dell’articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell’articolo 3;
b) per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica con cadenza annuale all’autorità competente italiana il nome di ciascuna istituzione finanziaria non partecipante alla quale ha effettuato pagamenti, nonché l’importo complessivo di tali pagamenti;
c) adempie agli obblighi di registrazione applicabili alle istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner;
d) nella misura in cui un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (i) agisce in qualità di intermediario qualificato (ai fini della Sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilità primarie del sostituto d’imposta ai sensi del capitolo 3 del Sottotitolo A dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign partnership (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti), o (iii) è un trust estero che ha scelto di agire in qualità di withholding foreign trust (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un’istituzione finanziaria non partecipante; e
e) nel caso di un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, non descritta nel sub-paragrafo (d) del presente paragrafo, che effettua un pagamento, o agisce in qualità di intermediario in relazione a un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un’istituzione finanziaria non partecipante, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione fornisce al più prossimo pagatore di tale pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e della comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento.
Nonostante quanto precede, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione alla quale non sono soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non è assoggettata a ritenuta ai sensi della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti a meno che tale istituzione finanziaria italiana non sia trattata dall’IRS quale istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell’articolo 5.
2. Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti. Gli Stati Uniti non richiedono ad un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della Sezione 1471 o 1472 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti in relazione a un conto detenuto da un titolare di conto recalcitrante (come definito nella Sezione 1471(d)(6) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti) o di chiudere tale conto, se l’autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui al sub-paragrafo 2(a) dell’articolo 2, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, in relazione a tale conto.
3. Trattamento specifico dei piani pensionistici. Ai fini della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano i piani pensionistici italiani descritti e identificati nell’Allegato II come un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. A tale scopo, un piano pensionistico italiano comprende un’entità costituita o situata in Italia e regolamentata in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo giuridico predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per conseguire un reddito per fornire tali prestazioni ai sensi della legislazione italiana e regolamentato in relazione a contributi, distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione.
4. Identificazione e trattamento di altre istituzioni finanziarie estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti. Ai fini della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione come un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi.
5. Norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Se un’istituzione finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o è descritta ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, possiede un’entità collegata o una succursale che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entità collegata o succursale di soddisfare i requisiti di un’istituzione finanziaria estera partecipante o di un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente ai fini della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o ha un’entità collegata o una succursale che è trattata come un’istituzione finanziaria non partecipante solo in ragione della cessazione della regola transitoria per le limited FFI e per le limited branch in applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua ad essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua ad essere trattata come un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente ai fini della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a condizione che:
a) l’istituzione finanziaria italiana tratti tale entità collegata o succursale come un’istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di ritenuta alla fonte del presente Accordo e tale entità collegata o succursale si identifichi presso i sostituti d’imposta quale istituzione finanziaria non partecipante;
b) ciascuna di tali entità collegate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti nella misura consentita dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili all’entità collegata o alla succursale; e
c) tale entità collegata o succursale non solleciti specificamente conti statunitensi detenuti da persone che non sono residenti nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata ovvero conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata, e tale succursale o entità collegata non è utilizzata dall’istituzione finanziaria italiana o da altra entità collegata al fine di eludere gli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a seconda dei casi.
6. Coordinamento dei tempi. Nonostante i paragrafi 3 e 5 dell’articolo 3:
a) l’Italia non è obbligata ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al quale analoghe informazioni devono essere comunicate all’IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
b) l’Italia non è obbligata ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale le istituzioni finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni analoghe all’IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
c) gli Stati Uniti non sono obbligati ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente al primo anno solare in relazione al quale l’Italia è tenuta a ottenere e scambiare le informazioni;
d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale l’Italia è tenuta ad avviare lo scambio di informazioni.
7. Coordinamento delle definizioni con i regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante l’articolo 1 del presente Accordo e le definizioni di cui agli Allegati al presente Accordo, nel dare attuazione allo stesso, l’Italia può utilizzare, e può consentire alle istituzioni finanziarie italiane di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in luogo di una corrispondente definizione del presente Accordo, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell’Accordo stesso.
Art. 5. Collaborazione in materia di compliance e applicazione delle disposizioni
1. Errori minori e amministrativi. Fatte salve eventuali ulteriori condizioni stabilite in un accordo tra autorità competenti posto in essere in conformità al paragrafo 6 dell’articolo 3, un’autorità competente informa l’autorità competente dell’altra Parte quando la prima autorità competente ha ragione di ritenere che errori amministrativi o altri errori minori possano aver condotto alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver provocato altre violazioni del presente Accordo. L’autorità competente di tale altra Parte applica la propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette e/o complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo.
2. Grave non conformità:
a) un’autorità competente informa l’autorità competente dell’altra Parte quando detta prima autorità competente ha stabilito che sussiste una grave non conformità agli obblighi di cui al presente Accordo relativamente ad un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell’altra giurisdizione. L’autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto interno (comprese le sanzioni applicabili) per rimediare alla grave non conformità descritta nella notifica;
b) qualora, nel caso di un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione delle disposizioni non risolvono la non conformità entro un periodo di 18 mesi successivi alla prima notifica della grave non conformità, gli Stati Uniti considerano l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come un’istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del presente paragrafo.
3. Ricorso a fornitori terzi di servizi. Ciascuna Parte può consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare fornitori terzi di servizi per adempiere agli obblighi loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
4. Prevenzione dell’elusione. Le Parti adottano le misure necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dal presente Accordo.
Art. 6. Impegno reciproco a continuare a intensificare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza
1. Reciprocità. Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l’Italia. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l’Italia perseguendo l’adozione di regolamenti e appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico.
2. Trattamento dei pagamenti passthru e dei ricavi lordi. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di policy relativi alle ritenute alla fonte sui pagamenti esteri passthru e sugli introiti lordi esteri che riduca al minimo l’onere.
3. Sviluppo di un modello comune di comunicazione e scambio. Le Parti si impegnano a collaborare con altri partner e con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nonché l’Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente Accordo a un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, compreso lo sviluppo di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.
4. Documentazione dei conti intrattenuti al 30 giugno 2014. Per quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti al 30 giugno 2014 presso un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione:
a) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi tenute alla comunicazione di ottenere e comunicare il TIN italiano di ciascun titolare di un conto italiano oggetto di comunicazione come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(b)(1) dell’articolo 2; e
b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l’Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell’articolo 2.
Art. 7. Coerenza nell’applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner
1. All’Italia è riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni più favorevoli ai sensi dell’articolo 4 o dell’Allegato 1 del presente Accordo relativamente all’applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un’altra giurisdizione partner in virtù della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l’altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell’Italia di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed è soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonché negli articoli da 5 a 9 dell’Accordo.
2. Gli Stati Uniti notificano all’Italia eventuali condizioni più favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni più favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell’Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo comprendente le condizioni più favorevoli.
Art. 8. Consultazioni ed emendamenti
1. Qualora sorgano difficoltà nell’applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l’esecuzione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell’articolo 10.
Art. 9. Allegati
Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 10. Durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui l’Italia notificherà per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo inviandone notifica all’altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia.
3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell’attuazione degli impegni di cui all’art. 6.
In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 gennaio 2014
Allegato 1
Obblighi di adeguata verifica per l’identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti a talune istituzioni finanziarie non partecipanti
I. Disposizioni generali.
A. L’Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione nonché i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti.
B. Ai fini del presente Accordo:
1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi dell’equivalente in altre valute.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il valore di un conto sarà determinato all’ultimo giorno dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore al 30 giugno 2014, in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato a tale data o all’ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina immediatamente prima del 30 giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all’ultimo giorno dell’anno solare in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato all’ultimo giorno dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un conto sarà considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I.
5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto statunitense oggetto di comunicazione sono comunicate con cadenza annuale nel corso dell’anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni stesse.
C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione del presente
Allegato I, l’Italia può consentire alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un’istituzione finanziaria non partecipante.
II. Conti preesistenti di persone fisiche. Ai fini dell’identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti preesistenti di persone fisiche») si applicano le seguenti regole e procedure.
A. Conti per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i seguenti conti non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione, o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione:
1. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi $ 50.000 al 30 giugno 2014.
2. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) e contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014.
3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti dell’Italia o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possegga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione italiana preveda l’obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta per quanto concerne i prodotti assicurativi detenuti da residenti in Italia.
4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 50.000.
B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 50.000 al 30 giugno 2014 ($250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita), ma non ecceda $ 1.000.000 («conti di importo non rilevante»).
1. Ricerca negli archivi elettronici. L’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi («U.S. Indicia»):
a) identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;
c) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo «c/o» statunitense);
d) attuale numero di telefono statunitense;
e) ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;
f) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero
g) un indirizzo «c/o» o di fermo posta che rappresenta l’unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Nel caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo non rilevante, un indirizzo «c/o» al di fuori degli Stati Uniti non viene considerato come indizio di conti statunitensi.
2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come descritto al sub-paragrafo C (2) della presente sezione, a seguito del quale uno o più US Indicia vengono associati al conto stesso.
3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.
4. Nonostante la constatazione di US Indicia ai sensi del sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve considerare un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:
a) ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di nascita negli Stati Uniti, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati);
(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e
(3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States (Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:
(a) della motivazione per cui la persona fisica non è in possesso di tale certificato nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o
(b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita;
b) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e
(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti;
c) ove le informazioni sul titolare di un conto includano ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e
(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto;
d) ove le informazioni sul titolare di un conto includano una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta che rappresenta l’unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non statunitense), l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
(1) un’autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense nè residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); ovvero
(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D delpresente Allegato 1, che stabiliscano lo status di soggettonon-statunitense del titolare del conto.
C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante.
1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell’individuazione degli US Indicia deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.
2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante da cui scaturisce l’associazione al conto stesso di uno o più degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.
3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.
D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un’annualità successiva («conti di importo rilevante»).
1. Ricerca negli archivi elettronici. L’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione.
2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono degli appositi campi per l’acquisizione di tutte le informazioni individuate al sub-paragrafo D (3) della presente Sezione, non è necessaria un’ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica l’anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica principale del cliente, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
b) il più recente contratto o documento per l’apertura del conto;
c) la documentazione più recente acquisita dall’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.
3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D (2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano quanto segue:
a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto;
b) l’indirizzo postale e l’indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
c) eventuale/i numero/i di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un’altra succursale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o altra istituzione finanziaria);
e) la presenza di un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta del titolare del conto; e
f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.
5. Effetti del rilevamento di US Indicia.
a) Se non viene rilevato nessuno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell’ambito della procedura di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E (4) della presente Sezione.
b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, o se successivamente avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l’associazione al conto stesso di uno o più US Indicia, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.
c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.
E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante.
1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014, ed entro il 30 giugno 2015, l’istituzione finanziaria italiana non è tenuta a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.
2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l’ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all’ultimo giorno dell’anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all’anno in cui viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e per le annualità successive con cadenza annuale.
3. Una volta che un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui sopra ad un conto di importo rilevante, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante per nessuna delle annualità successive, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione.
4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante da cui scaturisce l’associazione al conto stesso di uno o più US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.
5. Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione mette in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Per esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.
F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità. Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione che, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l’Internal Revenue Service come intermediario qualificato, withholding foreign partnership, o withholding foreign trust, o al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia ottenuto in precedenza documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest’ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente negli Stati Uniti, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.
III. Nuovi conti di persone fisiche. Ai fini dell’identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da persone fisiche ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di persone fisiche»), si applicano le seguenti regole e procedure.
A. Conti per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta:
1. Non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del conto non superi $ 50.000 al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
2. Non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract), a meno che il valore maturato non superi $ 50.000 al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
B. Altri nuovi conti di persone fisiche. Per quanto riguarda nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all’atto dell’apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell’anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione) l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce un’autocertificazione, che può essere parte dei documenti per l’apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tal fine, un cittadino statunitense viene considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un altro paese) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all’apertura del conto, ivi compresa l’eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).
C. Se l’autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un’autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti (su Modello «IRS Form W-9» o altri modelli similari approvati).
D. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l’autocertificazione originaria e deve quindi acquisire un’autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere un’autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
IV. Conti preesistenti di entità. Ai fini dell’identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità («conti preesistenti di entità»), si applicano le seguenti regole e procedure.
A. Conti preesistenti di entità per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i conti preesistenti di entità il cui saldo non sia superiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione fintantoché detto saldo non superi $ 1.000.000.
B. Conti di entità soggetti a verifica. I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore del conto superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità che non superino $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi $ 1.000.000 l’ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente Sezione.
C. Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali viene comunicato all’autorità competente italiana l’importo complessivo dei pagamenti come descritto al paragrafo 1(b) dell’articolo 4 dell’Accordo.
D. Procedure di verifica per l’identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da entità non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:
1. Determinare se l’entità è una persona statunitense specificata.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio – AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l’entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che l’entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense.
b) Se le informazioni indicano che l’entità titolare del conto è una persona statunitense, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un’autocertificazione da parte del titolare del conto (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati), o possa ragionevolmente determinare che sia verosimile, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.
2. Determinare se un’entità non statunitense è un’istituzione finanziaria.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio – AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l’entità titolare del conto è un’istituzione finanziaria.
b) Se le informazioni indicano che l’entità titolare del conto è un’istituzione finanziaria, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
3. Determinare se un’istituzione finanziaria è un’istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all’obbligo di comunicazione per l’importo complessivo a norma del paragrafo 1(b) dell’articolo 4 dell’Accordo.
a) Fatto salvo il sub-paragrafo (b) del presente paragrafo, se il titolare del conto è un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, non sussiste l’obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto.
b) Se il titolare del conto è un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall’IRS come un’istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere comunicati come previsto al sub-paragrafo 1(b) dell’articolo 4 dell’Accordo.
c) Se il titolare del conto non è un’istituzione finanziaria italiana o un’istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera tale entità come un’istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione a norma del paragrafo 1(b) dell’articolo 4 dell’Accordo, a meno che l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
(1) ottenga un’autocertificazione (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati) da parte dell’entità che dichiara di essere un’istituzione finanziaria estera certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ovvero
(2) nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti o delle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall’IRS.
4. Determinare se un conto detenuto da un’entità non finanziaria estera (NFFE) è un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina (i) se l’entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l’entità è un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull’entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le regole delineate ai sub-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su un’entità, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).
b) Ai fini di determinare se un’entità è un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un’autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che l’entità è un’entità non finanziaria estera attiva (active NFFE).
c) Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo su un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili:
(1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che non supera $ 1.000.000; ovvero
(2) un’autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che superi $ 1.000.000.
d) Se qualcuna delle persone che esercitano il controllo di un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
E. Scadenze per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.
1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, deve concludersi entro il 30 giugno 2016.
2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno successivo, deve concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dell’anno solare in cui il saldo del conto supera $ 1.000.000.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa ridetermina lo status del conto in conformità alle procedure descritte al paragrafo D della presente Sezione.
V. Nuovi conti di entità. Le seguenti regole e procedure si applicano ai conti detenuti da entità ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di entità»).
A. L’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un’istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution»), un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un’entità non finanziaria estera attiva (active NFFE) o un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE).
B. Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare di un conto è un’entità non finanziaria estera attiva (active NFFE), un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner nel caso in cui essa può ragionevolmente stabilire che l’entità abbia tale status in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili.
C. In tutti gli altri casi, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un’autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso.
1. Se l’entità titolare del conto è una persona statunitense specificata, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
2. Se l’entità titolare del conto è un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione identifica le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC), e determina se alcuna di esse è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un’autocertificazione del titolare del conto o di tale persona. Se tale persona è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto viene considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
3. Se l’entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (li) fatto salvo il sub-paragrafo C (4) della presente Sezione, un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un’istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution») un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) un’entità non finanziaria estera attiva (active NFFE); ovvero (v) un’entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) nella quale nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
4. Se l’entità titolare del conto è un’istituzione finanziaria non partecipante (ivi inclusa un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner che è considerata dall’IRS come istituzione finanziaria non partecipante), il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del titolare del conto debbono essere comunicati come previsto al paragrafo 1(b) dell’articolo 4 dell’Accordo.
VI. Regole Speciali e Definizioni. Nell’attuazione delle procedure di adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e definizioni supplementari:
A. Attendibilità delle autocertificazioni e prove documentali.
Un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibile un’autocertificazione o prove documentali qualora l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Definizioni. Ai fini del presente Allegato I si applicano le seguenti definizioni.
1. Procedure antiriciclaggio (AML/KYC). Per «procedure antiriciclaggio (AML/KYC)» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi dell’Italia a cui l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è sottoposta.
2. Entità non finanziaria estera («Non Financial Foreign Entity -NFFE»). Per «entità non finanziaria estera» («Non Financial Foreign Entity – NFFE») si intende ogni entità non statunitense che non è un’istituzione finanziaria estera come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre ogni entità non statunitense residente in Italia o altra giurisdizione partner che non è un’istituzione finanziaria.
3. «Entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE). Per «entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE)» si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (i) un’entità non finanziaria estera attiva ovvero (ii) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
4. «Entità non finanziaria estera attiva (active NFFE). Per «entità non finanziaria estera attiva» (active NFFE) si intende ogni NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell’entità non finanziaria estera (NFFE) per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall’entità non finanziaria estera (NFFE) nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’entità non finanziaria estera (NFFE) è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l’entità non finanziaria estera (NFFE) è un’entità collegata di un’entità il cui capitale è negoziato in un mercato dei titoli regolamentato;
c) l’entità non finanziaria estera (NFFE) è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale Territorio degli Stati Uniti;
d) l’entità non finanziaria estera (NFFE) è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
e) tutte le attività dell’entità non finanziaria estera (NFFE) consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’istituzione finanziaria, salvo che un’entità non finanziaria estera (NFFE) non sia idonea a questo status poiché tale entità non finanziaria estera (NFFE) funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
f) l’entità non finanziaria estera (NFFE) non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; un’entità non finanziaria estera (NFFE) non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
g) l’entità non finanziaria estera (NFFE) non è stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria;
h) l’entità non finanziaria estera (NFFE) si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; ovvero
i) l’entità non finanziaria estera (NFFE) soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i. è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative;
ii. è esente dall’imposta sul reddito nel suo paese di residenza;
iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio;
iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell’entità o gli atti costitutivi dell’entità non consentono che il reddito o patrimonio dell’entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’entità;
e
v. le leggi applicabili del paese di residenza dell’entità o gli atti costitutivi dell’entità, prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto allo Stato del paese di residenza dell’entità o di una sua suddivisione politica.
5. Conto preesistente. Il termine «conto preesistente» designa un conto finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.
C. Regole per l’aggregazione del saldo del conto e per la conversione valutaria.
1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione dell’aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da una persona fisica, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti intrattenuti presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l’aggregazione dei saldi dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del conto cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione descritte nel presente paragrafo.
2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione dell’aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da un’entità, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prende in considerazione tutti i conti detenuti dalle entità intrattenuti presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, nella misura in cui i sistemi informatici dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale ad esempio il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l’aggregazione dei saldi dei conti.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione dell’aggregazione del saldo o del valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto è un conto di importo rilevante, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Regola per la conversione valutaria. Ai fini della determinazione dell’aggregazione del saldo o del valore di conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione converte l’importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all’ultimo giorno dell’anno solare precedente l’anno in cui l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina il saldo o valore.
D. Prove documentali. Ai fini del presente Allegato I, sono considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali:
1. un certificato di residenza rilasciato da un funzionario tributario abilitato del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
2. con riferimento a una persona fisica, un documento d’identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
3. con riferimento ad un’entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell’entità nonché l’indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l’entità dichiara di essere residente ovvero il paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l’entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
4. con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall’IRS in relazione a un QI Agreement (come descritto nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l’identificazione delle persone fisiche o delle entità diversi dai Modelli «IRS Form W-8» o «Form W-9» ai quali fa riferimento l’allegato al QI Agreement specifico di tale giurisdizione;
5. i bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission.
Allegato 2
Istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione e prodotti finanziari italiani esenti
Disposizioni generali.
Il presente Allegato II può essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorità Competenti della Repubblica italiana e degli Stati Uniti d’America: (1) al fine di includere ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entità, ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell’Accordo; o (2) per eliminare entità, conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano più un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’Accordo.
I. Beneficiari Effettivi Esenti («Exempt Beneficial Owners»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti:
(i) Organizzazioni governative. Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.
(ii) Organizzazioni Internazionali. Un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un’organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto.
(iii) Banca Centrale di emissione. Banca d’Italia.
(iv) Taluni fondi pensione. Un fondo o un’istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro.
H. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti («Deemed-Compliant Financial Institutions»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti:
(i) Istituzioni finanziarie locali. Un’istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(a) l’istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;
(b) l’istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell’Italia;
(c) l’istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall’Italia. A tal fine, non si ritiene che un’istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall’Italia solamente perché essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l’istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi;
(d) l’istituzione finanziaria deve avere l’obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;
(e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall’istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entità) o in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
(f) fatte salve le disposizioni del seguente sub-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l’istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell’Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell’Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell’Italia), (ii) un’istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi;
(g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l’istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel sub-paragrafo (f) e, se tale conto è rinvenuto, l’istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto;
(h) con riferimento ad ogni conto che è detenuto da una persona fisica che non è un residente dell’Italia, e che è aperto prima della data in cui l’istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l’istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformità con le procedure descritte nell’Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un’istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l’istituzione finanziaria fosse un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
(i) ogni entità collegata dell’istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e
(j) l’istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l’apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell’Italia.
(ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un’entità di investimento che è un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana:
a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 $) sono detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo è trattato come un’istituzione finanziaria considerata adempiente ai fini della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti, e gli obblighi di comunicazione di ogni entità di investimento (diversa da un’istituzione finanziaria attraverso la quale sono detenute le quote nel veicolo di investimento collettivo), si ritengono soddisfatti rispetto alle quote nel veicolo di investimento collettivo; o
b) se il veicolo di investimento collettivo non è descritto al paragrafo (a), conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 5 dell’Accordo, se le informazioni che devono essere comunicate dal veicolo di investimento collettivo ai sensi dell’Accordo relativamente alle quote detenute nello stesso sono comunicate dal veicolo di investimento collettivo o da un’altra entità di investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entità di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel veicolo di investimento collettivo si ritengono adempiuti relativamente a tali quote.
A un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana non è precluso di qualificarsi ai sensi dei summenzionati sub-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un’istituzione finanziaria considerata adempiente, soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: (I) il veicolo di investimento collettivo non ha emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento collettivo (o un’istituzione finanziaria italiana che è tenuta alla comunicazione) assolve gli obblighi di adeguata verifica descritti nell’Allegato I e comunica ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni quando esse sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e (III) il veicolo di investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate al più presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 2017.
(iii) Organizzazioni non-profit. Ogni entità registrata come «Onlus» nel registro detenuto dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997.
III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie di conti e prodotti costituiti in Italia e intrattenuti presso un’istituzione finanziaria italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi non sono conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell’Accordo:
A) Un conto pensionistico, compreso un piano pensionistico individuale emesso da un assicuratore italiano autorizzato che risponde ai seguenti requisiti:
(i) il conto è soggetto alla regolamentazione governativa in quanto conto pensionistico individuale o è registrato o regolamentato come un conto per l’accantonamento di benefici pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e
(ii) i contributi individuali volontari al conto sono limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in alcun anno 50.000 euro.
B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennità di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione italiana e alla contribuzione previdenziale.