Law No. 94 of 16 June 2015, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan on military cooperation, done at Rome on 7 June 2012. Entry into force: 7 July 2015

In:

G.U. 6 July 2015, No. 154

Through law No. 94/2015 Italian Parliament authorized the ratification and ordered the implementation of the Agreement between Italy and Kazakhstan concerning military cooperation. Cooperation is established on the grounds of Contracting Parties’ equal rights and the reciprocity principle. The Agreement implements the relevant provisions of the Treaty of Friendship and Collaboration concluded among the two countries on 5 May 1997. Contracting Parties shall implement their military cooperation in specific sectors, including weapons import and export and international peacekeeping (Article 2), with the modalities provided in Article 3.

Legge 16 giugno 2015, n. 94
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per l’anno in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo, di un  ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, di’ seguito denominati le Parti.

operando sulla base delle disposizioni dell’Accordo di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan del 5 maggio 1997,

– basandosi sulle norme del diritto internazionale e tenendo conto degli impegni internazionali dei rispettivi Paesi,

– desiderosi di estendere la cooperazione militare ed approfondire la comprensione in tale campo tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne.

Articolo 2

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi:

1) politica di difesa;

2) istruzione militare;

3) importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformità alle rispettive normative e regolamenti;

4) approvvigionamento logistico;

5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate;

6) medicina militare;

7) attività internazionale di peacekeeping;

8) cultura e sport.

9) altri campi d’interesse reciproco.

2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione.

3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulale singoli accordi oppure protocolli.

Articolo 3

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalità:

1) visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti;

2) scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro;

3) partecipazione a conferenze e seminari;

4) istruzione nelle scuole militari;

5) partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi;

6) partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;

7) scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione;

8) partecipazione ad eventi sportivi e cultura

9) altre modalità definite di comune accordo.

Articolo 4

1. Le Parti promuoveranno l’importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori:

– Aeronautico;

– Navale;

– approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento).

2. L’eventuale riesportazione verso Paesi terzi sarà soggetta al preventivo benestare del Paese cedente.

Articolo 5

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale ospitato per quanto riguarda i reati contro la legislazione del Paese ospitante.

2. Le autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione su tutti i reati contro la propria legislazione nazionale commessi dal proprio personale nell’esercizio o in connessione con l’attività di servizio nel territorio della Parte ospitante.

3. Se la legislazione della Parte ospitante commina pene diverse da quelle previste dalla legislazione del Paese inviante, le autorità di entrambe le Parti addiverranno ad una decisione comune, attraverso i canali diplomatici, per assicurare i diritti del personale della Parte inviante, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti ed alle rispettive legislazioni.

Articolo 6

Gli Organi delegati autorizzati dalle Parti per l’attuazione del presente Accordo sono:

– da Parte italiana: il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;

– da Parte kazaka: il Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 7

1. Gli Organi delegati dalle Parti, annualmente, elaboreranno il piano di cooperazione militare per l’anno successivo, che dovrà essere concordato ed accettato entro il 15 novembre dell’anno precedente.

2. Nel piano di cooperazione militare saranno riportate le attività, le forme di cooperazione, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento, gli Enti responsabili, le fonti di finanziamento e gli altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle attività.

Articolo 8

1. Le Parti sosterranno autonomamente tutte le spese connesse alla realizzazione del presente Accordo se non diversamente specificato nel medesimo o in ogni fattispecie concreta. Tuttavia, ogni attività effettuata nell’ambito del presente Accordo sarà soggetta alla programmazione di bilancio ed alla disponibilità dei fondi delle Parti.

2. La Parte ospitante garantirà i trattamenti medici di emergenza ai membri della Parte inviante nonché i servizi di trasporto sul proprio territorio.

3. La Parte inviante ricoprirà le spese per:

1) il trasporto della propria delegazione per/da il luogo di visita nel territorio della Parte ospitante;

2) la formalizzazione dei necessari documenti di ingresso richiesti dalla Parte ospitante;

3) vitto e alloggio sul territorio dello Parte ospitante.

Articolo 9

Le Parti effettueranno scambi di informazioni classificate solo dopo la stipula di un Accordo internazionale sulla reciproca protezione di informazioni classificate.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi  internazionali a cui le Parti aderiscono.

Articolo 11

Le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che potranno insorgere sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo tramite trattative e consultazioni.

Articolo 12

Il presente Accordo può essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore così come specificato nell’Articolo 13 del presente Accordo.

Articolo 13
1. Il presente Accordo avrà una durata a tempo indeterminato ed entrerà in vigore dalla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicati, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo cesserà i suoi effetti sei mesi dopo che una delle Parti abbia notificato per iscritto all’altra Parte, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di porre fine al presente Accordo.
3. Nel caso di cessazione della validità del presente Accordo, le attività in corso, avviate sulla base del presente Accordo, potranno essere completate.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 07 Giugno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione delle previsioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevarrà.