Law No. 92 of 19 July 2013, Ratification and Implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Republic of Lithuania on diplomatic missions, done at Vilnius on 21 February 2013. Entered into force: 13 August 2013

In:

G.U. 12 August 2013, No. 188

Law No. 92/2013 authorized the ratification of the Agreement between Italy and Lithuania which assign a floor at the Blumensthil Palace of Rome for hosting the Lithuanian diplomatic mission, in conformity with the Vienna Convention of Vienna of 1961 on diplomatic relations. This Agreement has followed the bilateral Declaration of 1991, which restored diplomatic relations between Italy and Lithuania. The Blumensthil Palace of Rome is given in commodatum for 99 years.

Legge 19 luglio 2013, n. 92

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1    Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Art. 2    Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

Art. 3    Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di Rappresentanze diplomatiche

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, (d’ora innanzi denominati le “Parti”):

Consapevoli dell’importanza delle vicende storiche che hanno portato il Governo lituano alla perdita di Villa Lituania quale sede della propria rappresentanza diplomatica;

Ribadendo gli impegni assunti dalle Parti nel 1991 nella Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche;

Esprimendo la propria soddisfazione per l’importante sviluppo delle loro relazioni bilaterali e manifestando la propria aspirazione a loro ulteriore rafforzamento;

Desiderose di rafforzare ulteriormente la piena collaborazione tra i due Paesi e convinte che una soluzione in merito alla questione di Villa Lituania possa costituire un’ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due Popoli;

Animate dalla volontà di assicurare che le attività delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignità e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana concede in comodato d’uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l’intero quarto piano di circa 700 (settecento) metri quadrati del Palazzo Blumensthil, sito in Roma, perché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L’immobile di elevato pregio figura nel Catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1.

La concessione avrà la durata di 99 (novantanove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 2

L’immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l’immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell’immobile che lo stato attuale richiede ed a mantenere a sue spese l’immobile nella sua integrità ed in stato di buona conservazione.

Considerato il carattere storico ed artistico dell’immobile, il Governo della Repubblica di Lituania rispetterà la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l’obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell’immobile che saranno richieste dalle competenti Autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe.

Articolo 4

Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformità ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell’efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche.

In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania faciliterà il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell’identificazione e nell’acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

Articolo 5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana sarà l’ente Esecutore per l’attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania sarà l’ente Esecutore per l’attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica di Lituania.

Articolo 6

Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l’una all’altra di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Trattato.

Il presente Trattato rimarrà in vigore per il periodo di durata della concessione dell’immobile in comodato d’uso al Governo della Repubblica di Lituania, così come previsto all’articolo 1.

Due anni prima lo scadere della concessione, le Parti avvieranno le negoziazioni per l’eventuale rinnovo del presente Trattato.

Il presente Trattato potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Diplomatiche. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure.

Fatto a Vilnius, il 21 febbraio 2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.