Law No. 55 of 4 April 2016, Ratification and implementation of the Treaty on legal assistance in penal matters between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Panama, done in Panama on 25 November 2013, and of the Treaty of extradition between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Panama, done in Panama on 25 November. Entry into force: 29 April 2016.

In:

G.U. 28 April 2016, No. 98

Law No. 55/2016 authorized the ratification and ordered the implementation in Italy of the Treaty on legal assistance in criminal matters and the Treaty of extradition between Italy and the Republic of Panama. Under the first Treaty, the assistance covers locating and identifying person, service of documents relating to criminal proceedings, carrying out investigations, searches, freezing and seizure of assets and exchanging information. The Treaty shall not apply to the extradition of persons and the execution of arrest warrants or other restrictive measures. The second Treaty laid down conditions to extradite persons from the territory of one Party to the territory of the other, on the request of the latter, in order to give effect to proceedings or executing final sentences.

Legge 4 aprile 2016, n. 55

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 26 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 24 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall’anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati “Parti Contraenti”;

desiderando di promuovere un’efficace cooperazione tra i due Paesi con l’intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell’uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di assistenza giudiziaria in materia penale;

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la ricerca e l’identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all’Autorità competente dello Stato Richiedente;

(d) l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l’espletamento e la trasmissione di perizie;

(f) l’assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

(g) l’assunzione di interrogatori;

(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

(i) l’esecuzione di ispezioni giudiziarie o l’esame di luoghi o di cose;

(j) l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni;

(k) la comunicazione dell’esito dei procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

(m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all’esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all’estradizione di persone;

(c) all’esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

(d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell’esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Art. 2. Doppia Incriminazione

1. L’assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto e laddove ciò non sia vietato dalla sua legislazione nazionale.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all’esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l’assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall’ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Art. 3. Rifiuto o Rinvio dell’Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l’assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l’omicidio o altro reato contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(d) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(e) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(f) se ritiene che l’esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l’ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l’esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l’esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l’assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell’articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l’assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l’assistenza giudiziaria informa per iscritto Io Stato Richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Art. 4. Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l’applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica Italiana l’Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama è il Ministerio de Gobierno;

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all’altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell’Autorità Centrale designata.

Art. 5. Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell’Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

(a) l’identificazione dell’Autorità procedente;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(c) l’indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;

(e) l’indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

(f) l’indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all’esecuzione della  richiesta, in conformità al successivo articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni necessarie per l’assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull’identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull’identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull’identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull’identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l’ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l’ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l’indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l’indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite dallo Stato Richiesto per dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l’indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l’esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro  sessanta  giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Art. 6. Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto da’ immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l’Autorità competente dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all’esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all’esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell’esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell’assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l’esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.

4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all’esito dell’esecuzione della richiesta. Se l’assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne da’ immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall’Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all’esecuzione della richiesta e l’esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l’Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Art. 7. Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Art. 8. Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato  Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell’Autorità notificante, con l’indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell’articolo 10.

4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui può incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione.

Art. 9. Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell’attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell’articolo 6. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato  Richiedente e non sia vietato da quella dello Stato Richiesto.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all’ordinamento di questo Stato.

Art. 10. Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all’Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di’ dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un’Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Art. 11. Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente articolo 10:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più  necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformità agli articoli 9 e 10, sono responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

Art. 12. Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l’effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un’Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell’esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l’esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell’esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo, sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all’articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto per fondati motivi.

Art. 13. Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi  gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Art. 14. Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest’ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l’interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all’udienza, se questa vi acconsente e se ciò non è vietato dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all’Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza  sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell’articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona in libertà da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l’indicazione dell’Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L’Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti posizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l’assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L’Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all’identificazione della persona comparsa ed assicura che l’attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l’Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell’assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l’attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto fornirà un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l’Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l’identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all’attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l’assunzione probatoria. L’originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall’Autorità competente dello Stato Richiesto all’Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell’articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire la videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone, di cose o confronti.

Art. 15. Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità competenti o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. è discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Art. 16. Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l’altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest’ultimo fa richiesta.

Art. 17. Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest’ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in conformità all’articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell’applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.

Art. 18. Informazioni Bancarie e Finanziarie

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l’esito degli accertamenti effettuati.

4. L’assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Art. 19. Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l’assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;

(b) l’esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;

(c) l’ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell’ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;

(d) l’esecuzione, da parte di agenti delle forze dell’ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l’attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell’articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall’Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle  disposizioni del presente Trattato;

(c) l’Autorità che procede dello Stato Richiedente e l’Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell’attività, tra i quali l’organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell’attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell’articolo 4;

(d) l’attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell’Autorità competente di questo Stato;

(e) oltre che per i motivi indicati all’articolo 3, lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, prendendo in considerazione la natura o la minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di’ cui informa lo Stato Richiedente.

Art. 20. Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.

Art. 21. Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all’applicazione del presente Trattato.

Art. 22. Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni  ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Art. 23. Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Art. 24. Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all’articolo 6 paragrafo 3;

(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all’articolo 10;

(c) le spese relative all’esecuzione della richiesta di cui all’articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all’articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese per la traduzione, l’interpretariato e la trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l’esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Art. 25. Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 26. Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell’anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

 

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati “Parti Contraenti”,

desiderando promuovere un’efficace cooperazione tra i due Paesi con l’intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell’uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un’azione comune in materia di estradizione;

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1. Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all’altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

Art. 2. Reati che danno luogo all’Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l’estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3. L’estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l’estradizione per tutti quei reati.

Art. 3. Motivi di Rifiuto Obbligatori

L’estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l’omicidio o altro reato contro la vita, l’integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che  la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l’estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l’estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell’estradizione;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l’estradizione, lo Stato Richiesto ha concesso amnistia, indulto o grazia ovvero è intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l’estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Art. 4. Motivi di Rifiuto Facoltativi

L’estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l’estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l’estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l’estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell’età, delle condizioni di salute  o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Art. 5. Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso di’ rifiuto dell’estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l’instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l’esito del procedimento.

Art. 6. Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministerio de Relaciones  Exteriores della Repubblica del Panama.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all’altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell’Autorità Centrale designata.

Art. 7. Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:

a) l’indicazione dell’Autorità richiedente;

b) qualsiasi informazione utile ad identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

c) un’esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l’estradizione è richiesta, contenente l’indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

a) dalla copia conforme all’originale dell’ordine di arresto emesso dall’Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dalla copia conforme all’originale della sentenza esecutiva e dall’indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

Art. 8. Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest’ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Art. 9. Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno  ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.

2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Art. 10. Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, salvo che:

a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;

b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all’esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:

i. lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell’articolo 7;

ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest’ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.

3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l’estradizione ai sensi del presente Trattato.

Art. 11. Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell’articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all’articolo 7.

Art. 12. Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l’arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di  arresto provvisorio è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell’articolo 6 di questo Trattato o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell’intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell’articolo 8.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell’esito della sua domanda.

4. L’arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno revocate se, entro i sessanta giorni successivi all’arresto della persona richiesta, l’Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. La revoca dell’arresto provvisorio e delle misure coercitive ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l’estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Art. 13. Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;

b) la gravità dei diversi reati;

c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

e) le rispettive date di presentazione delle richieste;

f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Art. 14. Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l’estradizione, le Autorità centrali o le Autorità da queste delegate si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all’esecuzione dell’estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell’estradizione.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell’estradizione.

3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l’estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l’estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l’altro e le Autorità Centrali o le Autorità da queste delegate concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Quando l’estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall’articolo 7 del presente Trattato.

6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell’arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall’articolo 2, paragrafo 1.

Art. 15. Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l’esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l’estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l’estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del  procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando le Autorità Centrali i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Art. 16. Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l’estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all’articolo 7 par. 2 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l’estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l’assistenza di un difensore dinanzi ad un’Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l’obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e del fatto che la revoca della dichiarazione stessa non avrà effetto.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da’ atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Art. 17. Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l’estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l’estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Art. 18. Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all’altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol), una domanda contenente l’indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l’estradizione.

2. Lo Stato di transito assicura la custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest’ultimo  assicura la custodia della persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell’arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 19. Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l’arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell’articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese del transito di cui all’articolo 18.

Art. 20. Informazioni Successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull’esecuzione della condanna a carico della persona estradata  o informazioni sull’estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Art. 21. Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

Art. 22. Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Art. 23. Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia, derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 24. Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell’anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.