Law No. 54 of 4 April 2016, Agreement on mutual recognition of higher education degrees in Italian Republic and People’s Republic of China, with Attachments, signed in Beijing on 4 July 2005. Entry into force: 28 April 2016.

In:

G.U. 27 April 2016, No. 97

Law No. 54 of 4 April 2016 contains the authorization to ratification and the implementing order of the Agreement between Italy and China on the mutual recognition of high education degrees. The Agreement provided the requirements and conditions for accessing university courses: higher education students or university students may access to a university in one of the Contracting States, in accordance with the national procedure concerning language test, the number of reserved seats for foreign students and the access test to Master’s degree programme with limited enrolment numbers.  Graduates may enrol to the PhD Course, in accordance with the existing procedure. Italy and China are committed to recognise the degrees got in the receiving State.

Legge 4 aprile 2016, n. 54

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura  necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese (d’ora in avanti denominati Parti Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese

Art. 1. Ambito di validità

a) il presente Accordo regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell’accesso e della prosecuzione degli studi nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell’altro Paese;

b) in ottemperanza delle normative vigenti nei due Paesi, l’Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni universitarie della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese;

c) in base al presente Accordo l’espressione “Istituzione Universitaria” include:

– per la parte italiana: le Università, gli Istituti Universitari, i Politecnici, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti, abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo le leggi della Repubblica Italiana;

– per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e gli Istituti di Ricerca abilitati da istituzioni Statali cinesi preposte all’istruzione ad emettere titoli accademici e certificati (Zhuanke);

d) le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si applica il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati A  e B, costituenti parte integrante dell’Accordo stesso;

e) Ogni Parte contraente si impegna a notificare all’altra Parte per le vie diplomatiche eventuali aggiornamenti da apportare all’elenco delle proprie istituzioni universitarie, a seguito di intervenute soppressioni o nuove istituzioni.

Art. 2. Individuazione di titoli di livello corrispondente

Per l’accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

 

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|                                      | Repubblica popolare |

|  Repubblica italiana         |       cinese               |

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|Livelli                              |Livelli             |

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|1° LIVELLO                     |                      |

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|Laurea (D.M. 270/04,      |                        |

|durata minima 3 anni o   |Xueshi Durata 4/5    |

|180 crediti ECTS)            |anni                 |

+———————–+———————+

|Diploma Accademico di I|                     |

|livello (durata minima    |                     |

|3 anni, 180 crediti)        |                     |

+———————–+———————+

|2° LIVELLO                   |                     |

+———————–+———————+

|Laurea Magistrale (D.M. |                     |

|270/04, durata 2 anni    |                     |

|dopo la laurea               |Shuoshi durata 2/3   |

|triennale)                      |anni                 |

+———————–+———————+

|Diploma di laurea ex      |                     |

|lege 341/90 (durata del |                     |

|corso da 4 a 6 anni        |                     |

|secondo le discipline)     |                     |

+———————–+———————+

|Diploma Accademico di |                     |

|II livello (durata           |                     |

|minima 2 anni, 120      |                     |

|crediti)               |                     |

+———————–+———————+

|3° LIVELLO             |                     |

+———————–+———————+

|Dottorato di Ricerca   |                     |

|(durata minima 3 anni) |Boshi durata 3 anni  |

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Art. 3. Riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell’accesso alle istituzioni universitarie

Ai fini dell’ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell’altra Parte completato dal superamento dell’eventuale esame di idoneità al corso universitario che fosse previsto nell’ordinamento del Paese di origine.

Sono fatte salve le disposizioni del Paese di accoglienza relative alle verifiche della conoscenza della lingua nazionale e alla disponibilità di’ posti riservati agli studenti stranieri, nonché le procedure di selezione previste per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.

Sono esonerati dalla prova di competenza linguistica e dal limite numerico di’ posti riservati agli studenti stranieri, coloro che attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma sia stato inserito per almeno un triennio l’insegnamento della lingua del Paese ospite.

Art. 4. Riconoscimento di certificati (Zhuanke  Zhengshu), di periodi di studio e di esami

I certificati (Zhuanke Zhengshu) rilasciati dalle istituzioni di cui all’allegato B, consentono l’iscrizione ai corsi universitari di studio di primo livello delle università italiane. La valutazione dei crediti ottenuti e dei corsi frequentati è effettuata dall’Università di accoglienza sulla base del certificato di studi e dell’attestazione degli esami sostenuti al fine di convertili in crediti utili per la continuazione degli studi.

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un’istituzione universitaria dell’altro Paese, possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall’istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

Al fine di facilitarne la valutazione e l’equo riconoscimento, le Istituzioni Universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione.

La competenza ad esprimere un giudizio sull’equivalenza degli esami e dei periodi di studio svolti con profitto spetta all’istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell’Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano già stati superati nell’istituzione universitaria di origine.

Art. 5. Riconoscimento di titoli finali di studio per l’accesso a corsi di livello successivo

Le Parti convengono che lo studente di un Paese che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido in tale Paese per l’accesso ad un corso universitario di secondo o terzo livello, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie dell’altro Paese all’iscrizione ad un analogo corso universitario, rispettivamente di secondo o di terzo livello.

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di uno dei due Paesi ai titoli nazionali richiesti per l’accesso ai corsi universitari di livello superiore nell’altro Paese, è di competenza dell’Istituzione universitaria di accoglienza che può, eventualmente, richiedere un’integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto.

L’iscrizione effettiva sarà concessa nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell’istituzione universitaria di accoglienza per l’accesso ai singoli corsi.

Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli validi per l’accesso potrà anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario svolti dal candidato con esito positivo nella istituzione di origine.

Art. 6. Accesso al Dottorato di Ricerca

I titoli accademici italiani di “Diploma di Laurea in …”  ex lege 341/90 e di “Laurea magistrale ex DM 270/04 che danno accesso in Italia agli studi di Dottorato di Ricerca sono riconosciuti nella Repubblica popolare cinese ai fini dell’ammissione ai corsi di Boshi (PHD), nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione cinese per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

I titoli accademici cinesi Suoshi che danno accesso in Cina ai corsi di Boshi (PHD) sono riconosciuti nella Repubblica italiana per l’accesso agli studi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali.

Art. 7. Uso del titolo accademico

I possessori di un titolo accademico conseguito presso un’istituzione universitaria di uno dei due Paesi hanno diritto di fregiarsi di questo titolo nell’altro Paese nella forma linguistica, intera ed abbreviata, prevista dalle disposizioni del Paese di origine.

Art. 8. Commissione mista permanente di esperti

Le Parti contraenti concordano di costituire una Commissione mista permanente di esperti con i seguenti compiti:

– discutere e chiarire eventuali questioni applicative dell’Accordo;

– procedere agli aggiornamenti periodici dell’Accordo che si rendessero necessari in funzione di eventuali sostanziali modifiche di uno o entrambi i sistemi universitari derivanti sia da norme nazionali che da impegni contratti in sede internazionale.

Per la costituzione della Commissione mista di esperti ogni Parte contraente nomina un massimo di sei membri, i cui nominativi sono comunicati all’altra Parte per le vie diplomatiche.

La Commissione mista di esperti si riunisce su richiesta di una delle Parti e la sede dell’incontro è concordata per le vie diplomatiche.

I chiarimenti interpretativi  dell’Accordo e gli aggiornamenti periodici del medesimo forniti dalla Commissione mista permanente di esperti avranno efficacia attraverso uno Scambio di Note per le vie diplomatiche.

Art. 9. Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si sono reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti a tal fine.

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di tempo illimitato.

Ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dalla data della sua notifica all’altra Parte.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi e certificati di studio che abbiano presentato le istanze di riconoscimento prima della denuncia dell’Accordo.

Firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 in due versioni originali, italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.