Law No. 52 of 4 April 2016, Ratification and implementation of the Memorandum of understanding between the Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on defence cooperation, done in Rome on 30 January 2013. Entry into force: 27 April 2016.

In:

G.U. 26 April 2016, No. 96

Law No. 52 of 4 April 2016 contains authorization to ratification and the implementing order of the Memorandum of Understanding between Italy and Bosnia and Herzegovina, aimed at promoting and developing defence cooperation. The relevant cooperation fields are security and defence policy, peace support and humanitarian operations. The modalities of collaboration include meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief and change of observers in military exercises. Long-term and annual plans of cooperation, specifying activities, modalities, times and places of the partnership, will be further negotiated.

Legge 4 aprile 2016, n. 52

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d’intesa di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del Memorandum d’intesa stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, lettera a), del Memorandum d’intesa di cui all’articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del Memorandum d’intesa di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 4, lettera a), del Memorandum d’intesa stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 6 del Memorandum d’intesa di cui all’articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della Difesa

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, d’ora innanzi denominati “le Parti”:

– confermando la loro aspirazione al supporto ed allo sviluppo della cooperazione sulla base dei principi di giustizia e di stato di diritto;

– mirando al rafforzamento della reciproca comprensione tra le Parti e tra le rispettive Forze Armate, nonché della sicurezza e della stabilità in Europa;

– richiamandosi alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;

– riconoscendo i valori democratici ed i diritti umani;

– sviluppando la cooperazione nel quadro del Consiglio per il Partenariato Euro-Atlantico e del Programma del Partenariato per la Pace;

– convinti che la cooperazione nel settore militare contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche tra l’Italia e la Bosnia ed Erzegovina,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Principi della cooperazione

1. Scopo del presente Memorandum of Understanding (MoU) è quello di definire i principi e le procedure generali per la conduzione della cooperazione nel settore militare, a vantaggio delle Parti.

2. La cooperazione tra le Parti sarà condotta sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e verrà effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici ed agli impegni internazionali assunti nonché, per la Parte Italiana, alla normativa Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

3. La cooperazione rientrante nel quadro del presente Accordo sarà condotta con l’intento di rafforzare la pace e la stabilità mondiale e non sarà diretta contro altri Paesi.

Art. 2. Attuazione della cooperazione

1. In base al presente MoU, le Parti potranno predispone piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione.

2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività.

3. Il piano annuale di cooperazione sarà firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo.

4. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.

Art. 3. Campi della cooperazione

1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori:

a. politica di sicurezza e difesa;

b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa;

d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale;

e. formazione ed addestramento;

f. questioni relative alla polizia militare;

g. questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento causato da installazioni militari;

h. industria della Difesa;

i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa;

j. logistica per la Difesa;

k. medicina, sport, storia militare e diritto.

2. La cooperazione militare potrà includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse .

Art. 4. Forme di cooperazione

La cooperazione fra le Parti potrà svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti;

b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti;

c.  partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

f. contatti fra Istituti militari omologhi;

g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi;

h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;

i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche;

j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive.

Art. 5. Aspetti finanziari

1. Le spese connesse all’attuazione dei piani di cooperazione bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di reciprocità. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) è composta da un organico superiore a 10 persone, si prevederà uno specifico Accordo al riguardo.

2. La Parte inviante si farà carico delle spese di viaggio da e verso il Paese ospitante relative alla propria Delegazione, nonché delle pertinenti diarie giornaliere di missione.

3. La Parte ospitante si farà carico delle spese di viaggio all’interno del proprio territorio e degli oneri relativi all’alloggio ed ai pasti.

4. In caso di attività condotte da una delle Parti che richiedano il supporto logistico dell’altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti, di volta in volta, mediante specifici accordi.

5. Tutte le attività condotte ai sensi del presente MoU saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

6. La Parte ospitante provvederà a fornire assistenza medica di base in occasione di eventi connessi al presente MoU.

Art. 6. Risarcimento dei danni

1. I danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla missione/esercitazione nell’ambito del presente MoU e conformemente al NATO/Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA), saranno risarciti dalla Parte inviante e di comune accordo.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività condotte ai sensi del presente MoU, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

3. In relazione alla partecipazione ai corsi organizzati dalla Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel  dichiarare il proprio consenso alle condizioni contenute nel presente MoU si impegneranno a:

a. non reclamare alcun tipo di risarcimento dall’Amministrazione della Parte ospitante in caso di morte, infermità, invalidità permanente e/o inidoneità al volo del proprio personale militare derivanti da un incidente aereo e/o da lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti connessi con la partecipazione alle attività addestrative del corso;

b. risarcire la parte danneggiata per i danni causati a persone, proprietà o animali, da parte del proprio personale, durante la sua partecipazione alle attività addestrative direttamente o indirettamente connesse con i corsi o con la loro presenza sul territorio ospitante;

c. risarcire l’Amministrazione della Parte ospitante per i danni causati dai frequentatori alla proprietà e al personale subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la loro frequenza al corso, qualora la colpevolezza e/o inganno del frequentatore è comprovato sulla base di prove emerse da indagini condotte dalle Autorità della Parte ospitante.

4. In particolare, nel caso degli allievi piloti, la Parte inviante si impegna a:

a. sollevare l’Amministrazione della Difesa della Parte ospitante da qualsiasi responsabilità per i danni a superfici, a persone o a proprietà o per il nocumento arrecato ad una terza Parte, causati durante i voli in solitario ed a risarcire le Parti danneggiate per i danni che hanno subito;

b. risarcire il Ministero della Difesa della Parte ospitante per i danni alle proprietà o al proprio personale causati dagli allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base delle indagini condotte dalle competenti Autorità della Parte ospitante, si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti casi e qualora un aereo o un veicolo sia stato totalmente distrutto, la somma da rimborsare dovrà essere calcolata sulla base del valore di mercato corrente.

Art. 7. Giurisdizione

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale civile e militare ospitato in relazione ai reati commessi sul proprio territorio e punibili in base alla sua legislazione.

2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante avranno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi ultimi siano soggetti alla legislazione vigente del Paese inviante, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato Inviante;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione ed in relazione al servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verrà coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un’Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Art. 8. Impegni nel campo dei materiali della difesa

Le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nei processi di acquisizione dell’Industria della Difesa.

Art. 9. Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente MoU saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

 

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|    Per la Repubblica   |Corrispondenza (in lingua |Per la Bosnia ed|

|             Italiana        |         inglese)                 |  Erzegovina    |

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|     SEGRETISSIMO     |       TOP SECRET           |  VRLO TAJNO    |

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|       SEGRETO           |          SECRET               |     TAJNO      |

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|    RISERVATISSIMO   |      CONFIDENTIAL        |  POVJERJINO    |

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|      RISERVATO         |       RESTRICTED         |    INTERNO     |

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5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali.

6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi previsti, nel quadro degli obiettivi e delle finalità del presente MoU.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente MoU, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.

8. Ferma restando l’immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente MoU, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

Art. 10. Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’attuazione delle disposizioni del presente MoU saranno risolte mediante negoziazioni o consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Art. 11. Emendamenti, validità e termine

I. Il presente MoU entrerà in vigore a seguito della ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici. dell’espletamento delle procedure interne per l’entrata in vigore del presente Memorandum.

2. Il presente MoU rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

3. Il presente MoU potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso delle Parti, attraverso protocolli aggiuntivi firmati da Rappresentanti autorizzati dalle Parti. I suddetti Protocolli si considereranno parte integrante del presente Memorandum.

4. Il presente MoU potrà essere denunciato da entrambe le Parti, in qualsiasi momento, per iscritto con un preavviso di 6 mesi.

5. In caso di denuncia, le Parti completeranno le attività in corso, previste dal presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum of Understanding.

Fatto a Roma, il 30 gennaio 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bosniaca, Croata, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell’interpretazione o attuazione delle disposizioni del presente Memorandum, farà fede la versione in lingua inglese.