Law No. 48 of 5 April 2012, Ratification and Implementation of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA), done at Bonn on 26 January 2009. Entered into force: 3 May 2012

In:

G.U. 3 May 2012, No. 102

Law No. 48/2012 provided the authorization to ratificatio and the implementing order of the Statute of IRENA; it also provided the financial resources for Italy’s contribution to the IRENA’s budget. The IRENA Statute entered into force on 8th July 2010 following the deposit of the twenty-fifth instrument of ratification. The IRENA was established with the aim of promoting the widespread and increasing the adoption of energy from renowable sources in a sustainable manner (bioenergy, geothermal energy, hydropower, ocean energy, solar energy, wind energy, and others). Membership of the Agency is open to UN Members States and to the regional intergovernmental economic integration organizations.

Legge 5 aprile 2012, n. 48

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 Il Presidente della Repubblica

 Promulga

 la seguente legge:

 Art. 1    Autorizzazione alla ratifica

 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

 Art. 2    Ordine di esecuzione

 1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XIX dello Statuto stesso.

 Art. 3    Copertura finanziaria

 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:

a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 4    Entrata in vigore

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA)

 Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

 Le Parti del presente Statuto, desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampi dell’energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall’energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell’energia,

convinte dell’importante ruolo che l’energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un’economia a bassa emissione di CO2 ,

desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all’energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro, motivate dall’elevatissimo potenziale dell’energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all’energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all’energia a regioni e isole isolate e remote, preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell’utilizzo dei combustibili fossili e dell’impiego inefficiente della biomassa tradizionale,

convinte che l’energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,

affermando il proprio desiderio di istituire un’organizzazione internazionale per l’energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l’utilizzo dell’energia rinnovabile.

 convengono quanto segue:

 Art. I Istituzione dell’Agenzia

 A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito l’Agenzia) in conformità con i termini e le condizioni seguenti.

B. L’Agenzia si basa sul principio dell’uguaglianza di tutti i propri Membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi.

 Art. II Obiettivi

 L’Agenzia promuoverà l’adozione accresciuta e generalizzata e l’utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:

a) le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre

b) il contributo dell’energia rinnovabile alla tutela dell’ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l’altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all’accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni.

 Art. III Definizione

 Nel presente Statuto, si intendono per “energia rinnovabile” tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;

2. l’energia geotermica;

3. l’energia idraulica;

4. l’energia dei mari, incluse, tra le altre, l’energia maremotrice, l’energia del moto ondoso e l’energia termica degli oceani;

5. l’energia solare; e

6. l’energia eolica.

 Art. IV Attività

 A. In qualità di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all’energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all’energia rinnovabile e di assistere i Paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l’Agenzia svolgerà le attività seguenti:

1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l’Agenzia dovrà:

a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all’energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;

b) avviare la discussione e assicurare l’interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;

c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;

d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all’energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;

e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l’istruzione;

f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l’energia rinnovabile e supportare l’applicazione dei meccanismi correlati;

g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e

h) fornire informazioni sullo sviluppo e l’implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all’energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti.

2. Inoltre, l’Agenzia divulgherà informazioni e provvederà alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall’energia rinnovabile.

B. Nell’esecuzione delle proprie attività, l’Agenzia dovrà:

1. agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformità con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile;

2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attività, per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate;

3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell’attività e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative già in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell’energia rinnovabile.

C. L’Agenzia dovrà:

1. inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai Membri;

2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e

3. informare i Membri circa le attività svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attività di consultazione e collaborazione con esse.

 Art. V Programma di lavoro e progetti

 A. L’Agenzia dovrà svolgere le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall’Assemblea.

B. L’Agenzia può, in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell’Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

 Art. VI Membri

 A. L’ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l’idoneità all’ammissione all’Agenzia, un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell’Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l’Agenzia si occupa.

B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:

1. Membri originali dell’Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;

2. altri Membri dell’Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l’approvazione della richiesta di adesione.

L’ammissione all’Agenzia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l’invio della richiesta ai Membri.

In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l’Assemblea in conformità all’articolo IX paragrafo H numero 1.

C. Nel caso di un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.

 Art. VII Osservatori

 A. Lo status di osservatore può essere concesso dall’Assemblea a:

1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell’energia rinnovabile;

2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e

3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l’articolo VI paragrafo B numero 2.

B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell’Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

 Art. VIII Organi

 A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell’Agenzia:

1. l’Assemblea;

2. il Consiglio; e

3. il Segretariato.

B. L’Assemblea e il Consiglio, con l’approvazione dell’Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto.

 Art. IX L’Assemblea

 A. 1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Agenzia.

2. L’Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l’ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo.

3. In merito alle questioni sopra citate l’Assemblea potrà:

a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e

b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell’Agenzia, dietro loro richiesta.

4. Inoltre, l’Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell’Agenzia.

B. L’Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell’Agenzia.

L’Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa.

C. L’Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro.

D. Le sessioni dell’Assemblea avranno luogo presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione dell’Assemblea medesima.

E. All’inizio di ogni sessione ordinaria, l’Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un’equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all’elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria.

L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto.

F. In conformità all’articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell’Agenzia disporrà di un voto nell’Assemblea. L’Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all’unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l’unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest’ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l’Assemblea decida diversamente, all’unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell’Agenzia costituisce il quorum richiesto per l’Assemblea.

G. L’Assemblea, all’unanimità dei Membri presenti:

1. elegge i membri del Consiglio;

2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell’Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell’autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell’Agenzia;

3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell’Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore;

4. approva le modifiche al presente Statuto;

5. decide sull’istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato;

e

6. decide in merito all’autorizzazione a votare in conformità all’articolo XVII paragrafo A.

H. L’Assemblea, all’unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri:

1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione;

2. approva il regolamento interno dell’Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest’ultimo;

3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni;

4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l’ambito del presente Statuto; e

5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all’articolo V paragrafo B.

I. L’Assemblea determinerà la sede dell’Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all’unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

J. Nel corso della sua prima sessione l’Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell’articolo IX paragrafi F-I.

 Art. X Il Consiglio

 A. Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, eletti dall’Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sarà pari all’equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell’Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell’Agenzia all’inizio dell’elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell’Assemblea, allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l’efficienza dell’attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.

B. Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.

C. Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all’inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all’Assemblea per l’approvazione.

D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest’ultima sarà considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.

E. Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell’Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall’Assemblea. Nell’esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell’Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l’attuazione corretta e costante.

F. Il Consiglio:

1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;

2. considera e trasmette all’Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell’Agenzia;

3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell’Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;

4. considera e trasmette all’Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell’Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l’articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;

5. redige qualsivoglia altra relazione che l’Assemblea possa richiedere;

6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell’Agenzia, previa approvazione dell’Assemblea;

7. giustifica il programma di lavoro adottato dall’Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;

8. dispone dell’autorità per deferire questioni all’attenzione dell’ Assemblea; e

9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l’articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.

 Art. XI Il Segretariato

 A. Il Segretariato assisterà l’Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni.

Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall’Assemblea o dal Consiglio.

B. Il Segretariato includerà un Direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sarà nominato dall’Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.

 C. Il Direttore generale sarà responsabile di fronte all’Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell’organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell’assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l’esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all’importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l’adeguata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l’accento sull’equilibrio di genere.

Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.

D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell’Assemblea e del Consiglio.

E. Il Segretariato:

1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell’Agenzia;

2. mette in atto il programma di lavoro dell’Agenzia e le sue decisioni;

3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell’Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall’Assemblea o dal Consiglio;

4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all’Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;

5. facilita la comunicazione tra l’Agenzia e i suoi Membri; e

6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell’Agenzia in conformità all’articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all’Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell’attuazione del programma di lavoro annuale.

F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all’Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell’Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell’adempimento delle loro responsabilità.

 Art. XII Il bilancio

 A. Il bilancio dell’Agenzia sarà finanziato come segue:

1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall’Assemblea;

2. contributi volontari; e

3. altre possibili fonti di finanziamento in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall’Assemblea all’unanimità, come disposto dall’articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all’Agenzia una solida base finanziaria e l’effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi.

B. Il progetto di bilancio dell’Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all’Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato.

C. L’Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell’Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all’efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

 Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità

 A. L’Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l’Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.

B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.

 Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

 A condizione dell’approvazione dell’Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell’Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell’Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

 Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

 A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all’attenzione dell’Assemblea.

B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri:

1. quando approvate dall’Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e

2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all’articolo XX paragrafo A.

C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l’articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall’Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all’articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.

D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell’anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall’Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all’articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l’anno del ritiro.

 Art. XVI Composizione delle controversie

 A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all’interpretazione o all’applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all’articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all’articolo 33 paragrafo I dello Statuto delle Nazioni Unite.

B. Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l’offerta della propria assistenza, l’invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

 Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

 A. Qualsiasi Membro dell’Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all’Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l’importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l’Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.

B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall’esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell’Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

 Art. XVIII Sede dell’Agenzia

 La sede dell’Agenzia sarà determinata dall’Assemblea nel corso della sua prima sessione.

 Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

 A. Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell’articolo VI paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore.

B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell’articolo VI paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sarà aperto all’adesione dopo l’approvazione dell’adesione medesima a opera dell’Assemblea, in conformità con l’articolo VI paragrafo B numero 2.

C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l’adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

 D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica.

E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l’entrata in vigore dello Statuto, quest’ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento.

F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.

 Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

 A. Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.

B. Il presente Statuto sarà registrato dal Governo depositario in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del Governo depositario.

D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositarlo ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l’articolo VI paragrafo B numero 2.

E. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.

F. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.

G. Il Governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell’Agenzia, perché siano esaminate in conformità con l’articolo VI paragrafo B numero 2.