Law No. 47 of 16 April 2015, Amendments to the code of criminal procedure on personal precautionary measures. Amendments to law No. 354 of 26 July 1975 concerning visit to persons with disabilities in exceptional circumstances. Entry into force: 8 may 2015

In:

G.U. 23 April 2015, No. 94

Law No. 354/2015 introduced some modification in the existing legislation on personal precautionary measures. It has made change also in law n. 354/1975 on the penitentiary system and, in particular, it has provided that detainees and other persons in prison may be authorized to visit a disabled minor or the son, the spouse or the cohabitant with disabilities, in exceptional circumstances. This provision is consistent with the framework law on assistance to, and social inclusion of persons with disabilities and the protection of their rights (law No. 354/1975), as well with the provisions of the UN Convention on the rights of persons with disabilities, ratified by Italy on the ground of law No. 18/2009.

Legge 16 aprile 2015, n. 47

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

1. All’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».
Art. 3
1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Art. 4

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1».
Art. 5
1. Il comma 1-ter dell’articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

Art. 6

1. Al comma 5-bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».

Art. 7

1. All’articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell’articolo 294».

Art. 8

1. All’articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l’esposizione» sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».

2. All’articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l’esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».

Art. 9

1. All’articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Art. 10

1. All’articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».

2. Il comma 2-bis dell’articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 11

1. Al primo periodo del comma 6 dell’articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’imputato può chiedere di comparire personalmente».

2. Al comma 8-bis dell’articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

3. Al comma 9 dell’articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

4. All’articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

5. Il comma 10 dell’articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

6. Al comma 7 dell’articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

Art. 12

1. All’articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

Art. 13

1. All’articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».

Art. 14

1. All’articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;

b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l’infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;

c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità».

Art. 15

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.