Law No. 35 of 11 March 2015. Ratification and implementation of the Agreement between the Italian Republic and the Republic of Turkey on social security, done at Rome on 8 May 2012. Entry into force: 31 March 2015

In:

G. U. 30 March 2015, No. 74

Law No. 35/2015 provided the authorization to ratify and an implementing order with regard to Italy-Turkey Agreement in the field of social security. Through the Agreement, Italy and Turkey strengthened their cooperation with regard to the rights connected to social security of the nationals of each Contracting Party who work on the territory of the other. Once in force, the bilateral Agreement will apply among the Parties and, thus, replacing, in their mutual relations, the 1972 Convention on Social Security of the Council of Europe entered into force in 1977, and which Italy ratified in 1990.

Legge 11 marzo 2015, n. 35

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l’8 maggio 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Agreement Between the Italian Republic and the Republic of Turkey on Social Security

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale

 

Parte I

Disposizioni generali

Premessa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell’intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate “Parti Contraenti”) in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Definizioni dei termini

(1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato:

a) “Territorio”:

Per quanto riguarda l’Italia, la Repubblica Italiana;

Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;

b) “Legislazione”: tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell’Articolo 2 del presente Accordo;

c) “Autorità Competente”:

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute;

Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

d) “Istituzione Competente”: l’istituto o gli istituti previdenziali preposti all’attuazione della legislazione di cui all’Articolo 2 del presente Accordo e all’erogazione delle prestazioni;

e) “Istituzione”: l’istituzione o le istituzioni preposte all’attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 2 del presente Accordo;

f) “Assicurato”: la persona che è ed è stata soggetta alla legislazione di cui all’Articolo 2 del presente Accordo;

g) “Periodo Assicurativo”: il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtù della legislazione di cui all’Articolo 2 del presente Accordo;

h) “Prestazioni e pensioni”: tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennità di rivalutazione o indennità integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo;

i) “Residenza”: residenza permanente;

j) “Soggiorno”: temporanea dimora;

k) “Familiare”: le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall’istituzione competente;

l) “Beneficiario”: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti;

m) “Superstite”: le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtù della legislazione delle Parti Contraenti.

(2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avrà il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.

Articolo 2 Legislazione a cui si applica l’Accordo

(1) Il presente Accordo si applicherà alle seguenti legislazioni in materia di:

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

a) Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione;

b) Assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:

a) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;

b) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;

c) Invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

d) Invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399) di cui all’Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506;

(2) Il presente Accordo si applicherà anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

(3) L’applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovrà essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.

(4) Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di’ prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.

Articolo 3 Campo di applicazione soggettivo dell’Accordo

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle  Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.

Articolo 4 Parità di trattamento

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente  nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Articolo 5 Esportabilità delle prestazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell’altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.

Parte II

Disposizioni sulla legislazione applicabile

Articolo 6 Disposizioni generali

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo:

(1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attività autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell’altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell’altra Parte Contraente.

(2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l’amministrazione di cui sono dipendenti.

(3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un’impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale filiale o sede permanente.

Articolo 7 Distacco temporaneo

Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l’espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell’altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potrà essere prorogato previa approvazione delle Autorità Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 8 Personale delle società di trasporto internazionale

La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell’altra Parte Contraente sarà  soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

Articolo 9 Membri di equipaggio e marittimi

(1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

(2) Se la persona che è impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non è membro dell’equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell’altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attività, la stessa sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.

(3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell’altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di quest’ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell’applicazione della suddetta legislazione, l’impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sarà considerata datore di lavoro.

Articolo 10 Missioni diplomatiche e funzionari consolari

(1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati.

(2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l’applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.

Articolo 11 Eccezioni

Le Autorità Competenti o gli Organi designati da tali Autorità delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.

Parte III

Disposizioni speciali

Sezione 1

Prestazioni sanitarie, di malattia e maternità

Articolo 12 Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l’istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtù della legislazione della prima Parte Contraente.

(2) Per quanto concerne le indennità giornaliere in denaro di malattia e maternità, la totalizzazione dei periodi di cui all’articolo 1 del presente Articolo potrà essere applicata solo se la persona in questione è assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione è stata presentata la domanda di prestazione.

Articolo 13 Lavoro o soggiorno nel territorio dell’altra Parte Contraente

(1) Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente per svolgere una determinata attività, nonché quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.

(2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell’altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati.

(3) Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell’altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternità erogate dall’istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovrà ottenere l’autorizzazione dell’istituzione competente prima di tornare nell’altra Parte Contraente. L’autorizzazione potrà essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell’altra Parte Contraente.

(4) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 14 Prestazioni sanitarie per i familiari dell’assicurato

(1) I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni sanitarie in virtù della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale è assicurato, che risiedono nel territorio dell’altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall’istituzione competente presso la quale i familiari dell’assicurato sono assicurati in virtù della sua iscrizione presso tale istituzione competente.

(2) Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l’istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente.

(3) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 15 Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari

(1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

(2) I titolari di pensione in virtù della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell’altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell’istituzione competente.

Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

(3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell’altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa.

(4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtù  della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell’altra parte Contraente, essi riceveranno  prestazioni sanitarie a spese dell’istituzione presso la quale sono iscritti.

Articolo 16 Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell’istituzione competente. La lista di tali prestazioni sarà allegata all’Accordo Amministrativo.

Articolo 17 Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro saranno erogate dall’istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 18 Rimborsi

L’istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all’istituzione previdenziale dell’altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall’Accordo Amministrativo.

Sezione 2

Prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità

Articolo 19 Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l’istituzione che applica la legislazione dovrà, ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.

(2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un’occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtù della legislazione dell’altra Parte Contraente.

(3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sarà presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell’altra Parte Contraente.

Articolo 20 Periodi assicurativi inferiori ad un anno

(1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sarà erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.

(2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l’istituzione competente dell’altra Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonché ai fini della determinazione dell’importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtù della legislazione da essa applicata.

Articolo 21 Calcolo delle prestazioni in denaro

(1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell’Articolo 19 del presente Accordo, l’istituzione competente di tale Parte Contraente calcolerà le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo legislazione da essa applicata.

(2) Se la persona in questione acquisisce il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo mediante l’applicazione dell’articolo 19 del presente Accordo, l’istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà calcolare le prestazioni in questione come di seguito descritto:

a. L’istituzione competente calcolerà l’importo teorico considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se fossero stati completati esclusivamente in virtù della legislazione che tale istituzione applica;

b. Sulla base dell’importo calcolato come sopra descritto, l’importo effettivo della prestazione sarà calcolato sulla base di una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi complessivi utili ai fini della misura della prestazione.

(3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in virtù della legislazione di tale Parte Contraente, l’istituzione competente dovrà prendere in considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente in base alla legislazione da essa applicata.

Articolo 22 Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle  prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Sezione 3

Sussidio in caso di decesso

Articolo 23 Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso

(1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l’istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell’altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.

(2) Nel caso in cui una persona assicurata in virtù della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell’altra Parte Contraente, si considererà che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso.

(3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applicherà solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.

Sezione 4

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 24 Prestazioni in natura

(1) Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell’altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficerà di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell’istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione.

(2) Le disposizioni dell’Articolo 16 del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza

(3) Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell’Accordo Amministrativo.

Articolo 25 Malattie professionali

Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il diritto a beneficiare di prestazioni per malattia professionale al fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio territorio, tale requisito sì riterrà soddisfatto anche se la malattia verrà diagnosticata inizialmente nel territorio dell’altra Parte Contraente.

Articolo 26 Prestazioni in denaro

(1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stata svolta per ultimo l’attività lavorativa che ha causato l’insorgenza della malattia professionale.

(2) Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la sua permanenza nel territorio dell’altra Parte Contraente, l’istituzione competente della prima Parte Contraente dovrà assumere l’onere delle prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento della malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della seconda Parte Contraente un’attività che possa aver causato o aggravato la malattia considerata. Se l’assicurato ha svolto tale attività, sotto la legislazione della seconda Parte Contraente, l’istituzione competente della prima Parte Contraente assume l’onere delle prestazioni, senza tener conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l’istituzione competente della seconda Parte Contraente pagherà la differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica e l’importo delle prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell’aggravamento.

Sezione 5

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 27 Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l’istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell’altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.

(2) L’importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall’istituzione competente.

Parte IV

Disposizioni varie

Articolo 28 Misure amministrative e modalità di collaborazione

(1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell’applicazione del presente Accordo.

(2) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l’applicazione del presente Accordo, nonché darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull’applicazione del presente Accordo.

(3) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l’attuazione del presente Accordo. Laddove un’Autorità Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell’applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informerà per iscritto l’altra Parte di tale designazione.

(4) Le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull’applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sarà prestata a titolo gratuito.

(5) Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell’applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell’istituzione competente, dall’istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all’applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione.

(6) Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall’altra Parte Contraente in base al presente Accordo sarà considerata riservata ai fini del presente Accordo e sarà utilizzata solo ai fini dell’applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L’altra Parte Contraente non dovrà divulgare le informazioni così ricevute.

Articolo 29 Autorità dei rappresentanti diplomatici

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, le Autorità diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell’altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.

Articolo 30 Utilizzo delle lingue ufficiali

(1) Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.

(2) Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell’altra Parte Contraente.

Articolo 31 Esenzione da spese amministrative e dall’autenticazione

(1) L’esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell’applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente o ai fini dell’applicazione del presente Accordo.

(2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identità presentato ai fini del presente Accordo non dovrà essere autenticato.

Articolo 32 Presentazione di domande di prestazione scritte

(1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini dell’applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ad un’Autorità, istituzione o altro organismo competente di una Parte Contraente sarà considerato come se fosse stato presentato all’Autorità, istituzione o altro organismo competente dell’altra Parte Contraente.

(2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ai fini dell’applicazione del presente Accordo, sarà considerata come una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente.

(3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata ad un’Autorità, istituzione o altro organismo competente di tale Parte Contraente, potrà essere presentata entro la stessa data di scadenza, all’Autorità, istituzione o altro organismo competente dell’altra Parte Contraente.

(4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’istituzione competente dell’altra Parte Contraente.

Articolo 33 Risarcimento danni

(1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno verificatosi nel territorio dell’altra Parte Contraente e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sarà allora trasferito in base alla legislazione della prima Parte  Contraente all’istituzione di quest’ultima.

(2) Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la terza parte potrà corrispondere il risarcimento all’istituzione di una o dell’altra Parte Contraente. Le istituzioni dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle prestazioni da esse erogate.

Articolo 34 Recupero dei pagamenti indebiti

Nel caso in cui l’istituzione competente di una delle Parti Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa potrà chiedere all’istituzione dell’altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di dedurre l’importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a tale persona. La suddetta istituzione competente trasferirà la somma così recuperata all’istituzione dell’altra Parte Contraente.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un pagamento indebito come sopra descritto, si applicherà la seguente procedura:

a. Laddove l’istituzione di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto, tale istituzione potrà, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere all’istituzione dell’altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l’importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona.

L’istituzione competente dell’altra Parte Contraente dovrà dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto il pagamento in eccesso e dovrà trasferire la somma così recuperata all’istituzione dell’altra Parte Contraente.

b. Laddove l’istituzione competente di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere all’istituzione competente dell’altra Parte Contraente di dedurre l’importo dell’anticipo dai pagamenti spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L’istituzione competente dell’altra Parte Contraente dovrà dedurre l’importo e trasferirlo all’istituzione competente della Parte Contraente che ne ha fatto richiesta.

Articolo 35 Valuta dei pagamenti

(1) Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sarà effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituirà il completo assolvimento degli obblighi dell’istituzione competente al pagamento.

(2) Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l’istituzione competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall’istituzione dell’altra Parte Contraente, essa dovrà corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato. L’istituzione della prima Parte Contraente assolverà ai propri obblighi pagando nella propria valuta.

Articolo 36 Soluzione delle controversie

(1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.

(2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sarà sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalità operative della procedura di arbitrato.

Parte V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 37 Disposizioni transitorie

(1) Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore.

(2) Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtù della legislazione di una Parte Contraente prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, sarà preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo.

(3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad  un pagamento forfettario.

(4) Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtù delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovrà essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.

Articolo 38 Ratifica ed entrata in vigore

(1) Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile.

(2) L’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all’Articolo 7.2 della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.

Articolo 39 Durata e risoluzione dell’Accordo

(1) Il presente Accordo avrà durata indefinita.

(2) Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all’altra Parte Contraente.

Articolo 40 Mantenimento dei diritti acquisiti

(1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù dello stesso saranno fatti salvi.

(2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell’interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.