Law No. 28 of 14 March 2014, Conversion into law, with modifications, of law decree No. 2 of 16 January 2014 concerning the extension of Armed and Police Forces international missions, development cooperation initiatives, and support to reconstruction and participation in international organizations initiatives for consolidating peace and stability processes. Entered into force: 18 March 2014. Text of law decree No. 2 of 2014 as modified by law No. 28 of 2014

In:

G.U. 17 March 2014, No. 63

Through law No. 28 of 2014, the Parliament authorized the extension of the participation of Italy in a number of EU and UN missions in Europe (Kosovo, Cyprus), Asia (Afghanistan, Lebanon, Palestine, Georgia) and Africa (Libya, Somalia, Mali). The law also authorized and provided necessary financial resources for the participation of Italy in international cooperation and assistance initiatives to the benefit of the populations and refugees in Afghanistan, Iraq, Libya, Mali, Myanmar, Pakistan, Syria, Somalia, Sudan, South Sudan and neighboring countries. Article 9 laid down provisions for implementing Security Council resolution No. 2118 of 2013, concerning the scheduled destruction of Syria’s chemical weapons, and the related decisions of the OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons).

  • Original language: Italiano

Legge 14 marzo 2014, n. 28.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Entrata in vigore: 18 marzo 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Testo coordinato del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2

Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia

Art. 1 Europa

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 2 Asia
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Art. 3 Africa
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell’ambito delle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
6-bis. E’ autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis Obblighi informativi verso le Camere
1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.
Art. 4 Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d’Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.
4. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 805.000;
b) alla Repubblica Islamica dell’Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.
Art. 5 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) nell’ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell’Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino a tutto l’anno 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l’anno 2015, 202.266,30 euro per l’anno 2016, 216.215,70 euro per l’anno 2017 e 155.768,30 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza » dello stato di previsione del Ministero della difesa.
4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici è sostituita dalla seguente:
«Ruoli dei direttori tecnici
=====================================================================
|  Qualifiche   |  Ingegneri | Fisici |Chimici |Biologi |Psicologi |
+================+============+========+========+========+==========+
|   Direttore    |            |        |        |        |          |
|    tecnico,    |            |        |        |        |          |
| limitatamente  |            |        |        |        |          |
| alla frequenza |            |        |        |        |          |
|  del corso di  |            |        |        |        |          |
|   formazione   |            |        |        |        |          |
|    iniziale    |            |        |        |        |          |
|   Direttore    |            |        |        |        |          |
|    tecnico     |            |        |        |        |          |
|   principale   |            |        |        |        |          |
|   Direttore    |            |        |        |        |          |
|  tecnico capo  |    180     |  161   |   30   |   32   |    40    |
+—————-+————+——–+——–+——–+———-+
Art. 6 Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Art. 7 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1.
Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Art. 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e, in relazione all’assistenza ai rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Art. 9 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN Staff college di Torino, all’Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l’invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L’ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
8. E’ autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell’Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l’anno 2014 e a euro 34.665.051 per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10 Regime degli interventi
1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».
Capo III

Disposizioni finali

Art. 11 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l’anno 2014, si provvede:
a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quanto a euro 5.100.996 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.