G.U. 4 January 2017, No. 3
Law No. 247/2016 authorized the ratification and implementation of the Agreement between Italy and Capo Verde on police cooperation to prevent and combat transnational organized crime, terrorism, trafficking in persons and drug trafficking. The collaboration includes the exchange of information on criminal and terrorism-related offenses, on criminal organizations and terrorist groups, on any kinds of narcotic drugs and psychotropic substances (with regard to production methods, places and channels used by traffickers, and their modus operandi). Information received in application of the Agreement is to be utilized by the Contracting Parties for the only purposes set forth in the Agreement, and may be delivered to others with the previous consent of the Contracting Party that has provided it. The national authorities of the Parties may convene bilateral meetings and hold consultations aimed at fostering cooperation.
Legge 21 dicembre 2016, n. 247
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 14.904 a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 200 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia
Preambolo
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde (di seguito denominati congiuntamente le «Parti» e singolarmente la «Parte»);
Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull’ordine e la sicurezza pubblica nonché sul benessere dei propri cittadini;
Riconoscendo la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo;
Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata a Palermo rispettivamente dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Capo Verde, e i relativi protocolli annessi, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;
Nel rispetto del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;
Concordano quanto segue:
Art. 1. Autorità competenti ed obbligo a cooperare
1. Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:
a) per il Governo della Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno;
b) per il Governo della Repubblica di Capo Verde, il Ministero della Giustizia, Polizia Giudiziaria.
2. Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi.
Art. 2. Settori di cooperazione
1. Le Parti collaborano, nell’ambito dei propri mezzi e in conformità della propria legislazione nazionale, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
a) crimine organizzato transnazionale;
b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
c) tratta di persone e traffico di migranti.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 3. Modalità della cooperazione
Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 2, collaborano tramite:
a) lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
b) lo scambio di informazioni sui tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonché sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
c) lo scambio delle informazioni sui reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
d) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica;
e) lo scambio delle informazioni sulla formazione del personale di polizia e sull’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
f) l’adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l’impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate;
g) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
h) lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
i) l’identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un protocollo applicativo;
j) l’esecuzione delle richieste di assistenza previste nell’art. 4;
k) lo scambio di altre informazioni che l’Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l’Autorità dell’altra Parte;
l) lo scambio di esperti e l’individuazione di punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l’applicazione del presente Accordo.
Art. 4. Richieste di assistenza
1. La cooperazione nell’ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l’altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3. Le richieste di assistenza contengono:
a) il nome dell’organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell’organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
b) informazioni dettagliate sul caso;
c) lo scopo ed i motivi della richiesta;
d) una descrizione dell’assistenza richiesta;
e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta.
4. La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.
Art. 5. Rifiuto dell’assistenza
1. L’assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l’Autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
2. L’assistenza può essere, inoltre, rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’Autorità competente richiesta.
3. Qualora possibile, l’Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell’assistenza richiesta nell’ambito del presente Accordo, si consulta con l’Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall’Autorità competente richiesta. Qualora l’Autorità competente richiedente accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.
4. L’Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.
Art. 6. Esecuzione delle richieste
1. L’Autorità Competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L’Autorità Competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l’esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l’esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell’Autorità competente richiesta, quest’ultima provvede a darne immediata notifica all’Autorità competente richiedente.
4. L’Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
5. L’Autorità competente richiesta informa, al più presto, l’Autorità competente richiedente dei risultati relativi all’esecuzione della richiesta.
Art. 7. Limiti relativi all’utilizzo delle informazioni e dei documenti
1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall’altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall’alterazione o dall’accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4. Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell’Autorità competente che li ha forniti.
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
6. Quando una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
7. Ciascuna Parte informa l’altra se giunge a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all’altra Parte o ricevuti dall’altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
Art. 8. Riunioni e consultazioni
1. Al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Capo Verde.
Art. 9. Spese
1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
Art. 10. Lingua
Nel corso della cooperazione ai sensi del presente accordo, le Autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.
Art. 11. Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall’interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.
Art. 12. Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata.
2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.
3. Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
In fede di che, i sottoscritti – debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e sancito il presente Accordo in tre originali, ciascuno nella lingua italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza linguistica prevarrà il testo in inglese.
Fatto a Praia il giorno 8 del mese di luglio dell’anno 2013.