Law No. 235 of 1 December 2016, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the of Italian Republic and the Government of the Republic of Tajikistan on cultural, scientific, and technological cooperation, done in Dushanbe on 22 May 2007. Entry into force: 24 December 2016.

In:

G.U. 23 December 2016, No. 299

Law No. 235/2016 ratified and implemented the Agreement between Italy and Tajikistan to improve cultural, scientific and technologic cooperation. The Contracting Parties committed themselves to collaborate in the university and school sector, through conferences, seminars, exchanges of teachers and experts and the sharing of information concerning methods, in order to improve teaching techniques and materials. To the promotion of the language, the States encouraged the production and publication of Tajik-Italian and Italian-Tajik dictionaries. Italy and Tajikistan collaborated through organization of exhibitions, performances, visits by technical and scientific personnel and by personnel dealing on the visual and the performing arts, to improve exchanges and experiences in cultural and artistic fields.  The Contracting Parties exchanged information, youth through study visits and competitions in the field of sport, also through public and private organizations to foster exchanges of experiences.

Legge 1 dicembre 2016, n. 235

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in 33.980 euro annui a decorrere dall’anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Tagikistan, indicati in seguito come le «Parti Contraenti»:

convinti che la cooperazione culturale scientifica e tecnologica costituisca una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali, oltre che uno strumento che ne può assicurare la stabilità,

considerando il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

desiderosi di incrementare la reciproca conoscenza e la collaborazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare programmi e attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi su basi paritarie e di reciprocità. Le Parti Contraenti si impegnano a perseguire tali obiettivi con mutuo sostegno in accordo con la legislazione vigente, in particolare nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l’Italia delle norme contenute nel Trattato di  Schengen, e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli Accordi e delle Convenzioni internazionali cui partecipano.

Consapevoli dell’integrazione sempre più intensa che si sviluppa sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti s’impegnano a ricercare forme di collaborazione anche in programmi promossi dalle Regioni italiane, nonché nell’applicazione di programmi multilaterali dell’Unione europea.

Art. 2. Settori di collaborazione

Le Parti Contraenti assicureranno la collaborazione nei seguenti settori: cultura e arte; musei; biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica.

Art. 3. Istruzione universitaria

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell’ambito universitario attraverso seminari, scambi di docenti, convegni  e corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie.

Art. 4. Istruzione scolastica

Nel settore scolastico e dell’istruzione le Parti Contraenti s’impegnano a collaborare per incrementare:

a) gli scambi d’esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;

b) gli scambi di docenti ed esperti, nonché di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l’istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.

Art. 5. Promozione della lingua e della letteratura

Le Parti Contraenti favoriranno le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l’insegnamento della lingua propria nel territorio dell’altro Paese.

A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell’altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati, nonché l’istituzione in via sperimentale di sezioni di tipo bilingue in regime di reciprocità.

Le Parti Contraenti incoraggeranno, inoltre, l’elaborazione e la pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko.

Art. 6. Borse di studio

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell’altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

Art. 7. Collaborazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;

b) visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonché di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;

c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Art. 8. Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d’arte

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d’interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d’arte.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione  degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento  di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Art. 9. Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorirà la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Art. 10. Collaborazione nel campo dei media

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, che potranno pervenire ad intese dirette.

Art. 11. Cooperazione scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le università, i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;

b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;

c) le attività scientifiche presso gli istituti di ricerca, le università, gli archivi, le biblioteche ed i musei dell’altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;

d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.

Art. 12. Organi coordinatori

Gli organi nazionali coordinatori dell’attuazione del presente Accordo saranno per la Parte italiana il Ministero degli affari esteri e per la Parte Tagika il Ministero degli affari esteri.

Art. 13. Trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Art. 14. Commissione mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Art. 15. Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste.

Art. 16. Modifiche

Il presente Accordo potrà essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell’Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente art. 15.

Art. 17. Impegni relativi ad altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti nei confronti degli altri accordi internazionali.

Art. 18. Risoluzione delle controversie

Le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazione.

Art. 19. Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.

Fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, in due originali nelle lingue italiana, tagika e inglese. In caso di divergenza nell’interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.