Law No. 217 of 3 November 2016, Ratification and implementation of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Turkmenistan on exchange of information on tax matters, done in Rome on 4 May 2015. Entry into force: 26 November 2016.

In:

G.U. 25 novembre 2016, n. 276

Through law No. 217/2016, the Parliament authorized the ratification and implementation of the Italy-Turkmenistan Agreement on the exchange of information on tax matters of 2015. Based on the Agreement, the relevant national bodies will exchange information in order to enhance respect for, and enforcement of national law on tax matters. The Agreement shall apply in Italy to the personal and corporate income tax, the regional tax on productive activities, the VAT, as well as the taxes on successions and donations; with regard to Turkmenistan, it covers VAT, the tax on profits of juridical persons, on income of individuals, on natural resources and on property. The exchange of information will be for the purposes of tax assessment or investigation. Under the Agreement, the authorities of each Contracting Party may request authorization to interview individuals or examine records in the territory of the other.

Legge 3 novembre 2016, n. 217

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a  quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan, nell’intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell’amministrazione e dell’applicazione delle legislazioni nazionali delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d’imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell’articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Art. 2. Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell’ambito della propria giurisdizione territoriale.

Art. 3. Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia,

l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

l’imposta sul reddito delle società;

l’imposta regionale sulle attività produttive;

l’imposta sul valore aggiunto;

l’imposta sulle successioni;

l’imposta sulle donazioni;

l’imposta sostitutiva;

b) in Turkmenistan,

l’imposta sul valore aggiunto;

le accise;

l’imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche;

l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

l’imposta sulle risorse naturali;

l’imposta sul patrimonio.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma  dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica a ogni imposta sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti sotto forma di uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Art. 4. Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato:

a) l’espressione «Parte contraente» designa l’Italia o il Turkmenistan a seconda del contesto;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità alla propria legislazione e al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine «Turkmenistan» designa il territorio del Turkmenistan sul quale il Turkmenistan esercita diritti sovrani e giurisdizione, in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;

d) l’espressione «autorità competente» designa:

i) nel caso dell’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze; e

ii) nel caso del Turkmenistan, il Servizio tributi dello Stato o un suo rappresentante autorizzato;

e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

g) l’espressione «società quotata in Borsa» designa qualsiasi società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;

h) l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) l’espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa concordata tra le autorità competenti delle Parti contraenti;

j) l’espressione «piani o fondi comuni d’investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione «piano o fondo comune d’investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;

l) l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) l’espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l’espressione «misure per la raccolta delle informazioni» designa le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono a una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l’espressione «questioni tributarie di rilevanza penale» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo quanto previsto dal diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l’espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione tributaria applicabile in detta Parte sul significato delle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Art. 5. Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni conformemente al presente articolo nella misura prevista dalla propria legislazione nazionale, in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all’articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire, su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisce in qualità di intermediario o fiduciario, inclusi procuratori e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all’articolo 2, le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust, le informazioni sui disponenti, i fiduciari e i beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d’investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.

5. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una dichiarazione circa l’informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e, in caso di richiesta incompleta, darne notifica all’autorità competente della Parte richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

b) se l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve informare immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Art. 6. Verifiche fiscali all’estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone e per esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della seconda Parte notifica all’autorità competente della prima Parte l’ora e il luogo dell’incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente di una Parte contraente, l’autorità competente dell’altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l’autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve quanto prima notificare all’autorità competente dell’altra Parte l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato per lo svolgimento della verifica, le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che effettua la verifica.

Art. 7. Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell’amministrazione o dell’applicazione della propria legislazione tributaria. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, divulghino tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:

a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o

b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Art. 8. Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, ente, autorità o giurisdizione senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

Art. 9. Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, e in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni presentate dalla Parte richiedente.

Art. 10. Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per conformarsi, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Art. 11. Obblighi internazionali

Il presente Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Art. 12. Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d’imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Art. 14. Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell’altra Parte contraente.

3. A seguito della denuncia dell’Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell’Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 4 maggio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione tra i testi, prevarrà il testo inglese.