Law No. 216 of 3 November 2016, Ratification and implementation of the Tax information exchange Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Bermuda, done in London on 23 April 2012. Entry into force: 26 November 2016.

In:

G.U. 25 November 2016, No.  276

With law No. 217/2016, the Italian Parliament authorized the ratification and the implementation of the Agreement on the exchange of information in tax matters concluded with Bermuda in 2009. The relevant national bodies will cooperate through the exchange of information in order to foster respect for and enforcement of national legislation on tax matters. The Agreement lists the type of taxes to which it applies for Italy (personal and corporate income tax, regional tax on productive activities, VAT, inheritance and donation taxes) and Bermuda (direct taxes of any kind). The Contracting Parties may request information on tax assessment or investigation on tax matters and exchange information held by banks, regarding the ownership of companies, partnerships, etc. The authorities of each Party may request authorization to interview individuals or examine records in the territory of the other.

Legge 3 novembre 2016, n. 216

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda (autorizzato dal Governo del Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) nell’intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Ambito di applicazione dell’Accordo

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, ivi comprese le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, la verifica, l’applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all’articolo 8.

2. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi e dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informazioni.

Art. 2. Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Art. 3. Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

l’imposta sul reddito delle società;

l’imposta regionale sulle attività produttive;

l’imposta sul valore aggiunto;

l’imposta sulle successioni;

l’imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) in Bermuda:

le imposte dirette di ogni genere e denominazione.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate al comma 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall’Accordo.

Art. 4. Definizioni

1. Nel presente Accordo:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) «Bermuda» designa le isole di Bermuda;

c) «piano comune d’investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica;

d) «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

e) «autorità competente» designa, nel caso dell’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze e, nel caso di Bermuda, il Ministro delle finanze o un rappresentante autorizzato del Ministro;

f) «Parte contraente» designa, come il contesto richiede, l’Italia o Bermuda;

g) «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;

h) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;

i) «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione, documentazione o registrazione in qualunque forma;

j) «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

k) «persona» comprende una persona fisica, una società, qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione, o ogni altra associazione di persone;

l) l’espressione «piano o fondo comune d’investimento collettivo» designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento, qualunque sia la forma giuridica. L’espressione «piano o fondo comune d’investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d’investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

m) l’espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

n) l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

o) l’espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

p) «Parte interpellata» designa la Parte del presente Accordo cui è richiesto di fornire o che ha fornito le informazioni in risposta ad una richiesta;

q) «Parte richiedente» designa la Parte del presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto le informazioni dalla parte interpellata;

r) «imposta» designa le imposte cui si applica il presente Accordo.

2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte contraente.

Art. 5. Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente di una Parte interpellata provvede a fornire su richiesta scritta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte interpellata utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità del presente Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario;

b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall’articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, beneficiari e guardiani; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.

5. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o ai fondi d’investimento collettivo pubblici, a condizione che dette informazioni possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

6. L’autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

c) la natura ed il tipo delle informazioni richieste, compresa una descrizione della prova specifica ricercata e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;

d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni e le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione della legislazione interna della parte richiedente;

e) i fondati motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presenti nel territorio della parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

f) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o abbiano il controllo delle informazioni richieste;

g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al presente Accordo nonché alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente e che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa;

h) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

7. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile all’autorità competente della Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; e

b) qualora l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni, o qualora l’autorità competente della parte interpellata rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare l’autorità competente della Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Art. 6. Verifiche fiscali all’estero

1. La Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata in relazione ad una richiesta di informazioni per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L’autorità competente della Parte richiedente deve notificare all’autorità competente della Parte interpellata l’ora e il luogo dell’incontro desiderato con le persone interessate.

2. Su richiesta dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l’autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare  all’autorità competente della Parte richiedente l’ora e il luogo della verifica, l’autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l’effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all’effettuazione della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Art. 7. Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L’autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:

a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all’ordine pubblico della Parte interpellata.

Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell’art. 5 non costituiscono un siffatto segreto o processo per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

5. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che, nel caso in cui le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, detta Parte non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o alla propria normale prassi amministrativa.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o a un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Art. 8. Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute riservate e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano ufficialmente le finalità specificate nell’articolo 1 e sono  utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi, o per il controllo delle finalità precedenti. Per tali finalità le informazioni possono  essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Art. 9. Costi amministrativi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza sono a carico della Parte interpellala ed i costi straordinari per fornire l’assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l’autorità competente della Parte interpellata consulterà preventivamente l’autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Art. 10. Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell’Accordo.

Art. 11. Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Accordo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all’altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica e a partire da tale data avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all’art. 1 per i periodi d’imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d’imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Art. 13. Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell’altra Parte contraente.

4. In caso di denuncia dell’Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell’Accordo saranno trattate in conformità alle disposizioni dell’Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 23 aprile 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.