G.U. 24 November 2016, No. 275
With law No. 215/2016, the Italian Parliament authorized the ratification and provided for the implementing order of the Agreement of 2009 with Armenia: the Contracting Parties committed themselves to enhance cooperation between the respective administrative bodies, with the aim of fostering the application of custom legislation and preventing violations. The Agreement provides for the exchange of information on customs duties, origin of goods, illicit traffic of weapons and of cultural property; information on goods imported that had been lawfully exported; information on suspected persons, as well as means of transport and containers suspected of being used for committing offences against custom national legislation.
Legge 3 novembre 2016, n. 215
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 23 dell’Accordo stesso.
Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli oneri di cui al periodo precedente, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 19, paragrafo 2, dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati le «Parti contraenti»,
Considerando la necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi;
Convinti che una più efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative;
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonché il commercio legittimo;
Considerando l’importanza di assicurare l’esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all’importazione o all’esportazione e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest’ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale;
Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l’esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all’importazione o all’esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;
Hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Articolo 1.
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. «Amministrazione doganale» nella Repubblica italiana l’Agenzia delle dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nella Repubblica di Armenia il Comitato statale delle entrate del Governo della Repubblica di Armenia.
2. «Legislazione doganale» l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dall’Amministrazione doganale di una Parte contraente relative all’importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo.
3. «Infrazione doganale» ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte contraente.
4. «Amministrazione doganale richiedente», la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale.
5. «Amministrazione doganale adita» la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale.
6. «Informazioni» i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o le altre comunicazioni.
7. «Dati personali» ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile.
8. «Pezzi di antiquariato e beni artistici» tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico per ciascuna delle Parti contraenti.
9. «Stupefacenti e sostanze psicotrope», le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988.
10. «Precursori» le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988.
11. «Consegna controllata» la tecnica intesa a consentire ad una spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di entrare, uscire o circolare nei territori degli Stati delle Parti contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze.
Campo d’applicazione dell’accordo
Articolo 2.
1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
a) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all’applicazione della legislazione doganale.
2. L’assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l’Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell’Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell’Unione europea.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all’Amministrazione competente che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all’Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
Scambio di informazioni
Articolo 3.
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono essere utili ad assicurare l’esatta:
a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e imposizioni imposte dalle Amministrazioni doganali;
b) determinazione del valore in dogana e certificazione della documentazione presentata all’importazione ed esportazione della merce nonché l’autenticità dei dati in essa contenuti;
c) classificazione delle merci relativa all’attività economica estera ai sensi della Tariffa Doganale Nazionale o del Sistema Armonizzato istituito dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Designazione e Codifica delle Merci (1983), nonché l’effettuazione delle analisi nei laboratori chimici per stabilire la classificazione delle merci;
d) determinazione dell’origine delle merci e il controllo sul certificato di origine presentato all’esportazione, e il controllo sui regimi doganali applicati alle merci nel paese di esportazione;
e) applicazione delle misure di divieto e restrizione all’importazione ed esportazione;
e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:
f) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonché le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica;
g) il traffico di opere d’arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
h) il traffico di merci soggette ad aliquote dei dazi o d’imposta elevate;
i) le informazioni statistiche relative alle attività doganali.
2. Se l’Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste le cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformità alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.
3. L’Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per conto proprio.
Articolo 4.
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
a) le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell’altra Parte contraente, e l’eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all’atto dell’esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell’altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresì informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.
Articolo 5.
L’Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, all’Amministrazione doganale dell’altra Parte contraente tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardano:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
Articolo 6.
1. L’Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, all’Amministrazione doganale dell’altra Parte contraente rapporti, prove o copie conformi di documenti fornendo tutte le informazioni disponibili sull’attività rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte contraente.
2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali, che sono stati trasmessi, devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono stati forniti all’Amministrazione doganale dell’altra Parte contraente cessi di esistere.
Articolo 7.
1. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all’interpretazione o all’impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L’utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinate in conformità alle norme nazionali.
2. L’Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all’Amministrazione doganale richiedente i documenti utili relativi all’informazione computerizzata precedentemente trasmessa.
Particolari forme di cooperazione
Articolo 8.
In conformità del presente Accordo le Parti contraenti cooperano per semplificare i controlli doganali di trasporto merce e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l’importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti contraenti.
Articolo 9.
Le Parti contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati, cooperano, nel quadro del presente accordo, allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché di prevenire il volume d’affari illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.
Articolo 10.
In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell’attività di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo.
Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell’altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.
Sorveglianza di persone, merci e mezzi di trasporto
Articolo 11.
L’Amministrazione doganale di una Parte contraente, nell’ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione doganale dell’altra Parte contraente, esercita una sorveglianza speciale su:
a) la circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
b) ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
c) la circolazione di merci segnalate o sospettate dall’Amministrazione doganale dell’altra Parte contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.
Consegna controllata
Articolo 12.
1. Le Amministrazioni doganali possono, d’intesa e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a merci di cui al paragrafo 9 e 10 dell’art. 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all’uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.
Indagini
Articolo 13.
1. Su richiesta, l’Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad operazioni, che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato della Parte contraente richiedente. Essa comunica i risultati di tali indagini all’Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini sono condotte ai sensi della legislazione in vigore nel territorio dello Stato della Parte contraente adita.
3. L’Amministrazione doganale adita può consentire ai funzionari della Parte contraente richiedente di essere presenti a tali indagini.
4. Quando rappresentanti dell’Amministrazione doganale di una delle Parti contraenti sono presenti nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente, ai sensi di questo Accordo, devono essere in grado di fornire in ogni momento prova del loro mandato. Essi non possono indossare uniformi né portare armi.
5. Essi godono, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell’altra Parte contraente, ai sensi delle leggi nazionali vigenti e sono responsabili di ogni violazione commessa.
Esperti e testimoni
Articolo 14.
1. Su richiesta, l’Amministrazione doganale della Parte contraente adita può autorizzare i propri funzionari a testimoniare in processi o procedure amministrative relative a infrazioni alla legislazione doganale, come esperti o testimoni, perseguite sul territorio della Parte contraente richiedente e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest’ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi di prova circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire.
2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facoltà di rifiutarsi di fornire elementi di prova, dichiarazioni o pareri se è autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte contraente richiedente.
3. L’invito di funzionari doganali in veste di esperti e testimoni è fatto in conformità alla legislazione in vigore nello Stato della Parte contraente richiedente.
4. L’Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.
Uso delle informazioni
Articolo 15.
1. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e dalle Amministrazioni doganali.
2. Le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo, senza il consenso scritto dell’Amministrazione doganale che le fornisce. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni concernenti infrazioni riguardanti gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori. Tali informazioni possono essere direttamente comunicate alle altre autorità coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
3. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all’Italia dalla sua appartenenza all’Unione europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri dell’Unione stessa.
4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio e godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte contraente che le ha ricevute.
Tutela dei dati personali
Articolo 16.
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall’attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. I dati personali sono forniti unicamente all’Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un’altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione doganale che li fornisce.
3. Su richiesta, l’Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all’Amministrazione doganale che li ha forniti l’uso che ne ha fatto e i risultati conseguiti.
4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell’ambito del presente Accordo dall’accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.
Forma e sostanza delle richieste di assistenza
Articolo 17.
1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) l’Amministrazione doganale richiedente;
b) la misura richiesta;
c) l’oggetto e il motivo della richiesta;
d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 14 del presente Accordo;
g) il nesso tra l’assistenza richiesta e la materia a cui si riferisce.
3. Le richieste sono presentate in lingua inglese.
4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata.
5. Le risposte alle richieste sono presentate in lingua inglese.
6. Le informazioni di cui al presente Accordo devono essere comunicate ai funzionari all’uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 20 del presente Accordo.
Eccezioni alla responsabilità di fornire assistenza
Articolo 18.
1. Qualora l’Amministrazione doganale adita ritenga che l’assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali essenziali dello Stato della Parte contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto commerciale o professionale nonché un segreto d’ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se l’assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all’Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l’assistenza.
3. L’assistenza può essere differita dall’Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l’Amministrazione doganale adita consulta l’Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l’assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. Il differimento dell’assistenza deve essere motivato.
Costi
Articolo 19.
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell’esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.
2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
Attuazione
Articolo 20.
1. L’attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l’attuazione delle disposizioni del presente Accordo.
2. Allo scopo di risolvere problemi nell’ambito del presente Accordo l’Amministrazione doganale delle Parti contraenti istituisce una Commissione mista composta da un ugual numero di rappresentanti da esse autorizzati, assistiti da esperti, che si riunirà, a turno, negli Stati delle Parti contraenti.
La Commissione mista agisce sulla base del regolamento da essa adottato.
3. Le controversie eventualmente sorte nel corso dell’attuazione del presente Accordo sono sanate per via diplomatica o tramite consultazioni.
Ambito territoriale
Articolo 21.
Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti contraenti.
Disposizioni finali
Articolo 22.
Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l’un l’altra per iscritto che questo esame non è necessario.
Le modifiche e integrazioni al presente Accordo sono redatte con protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l’entrata in vigore del presente Accordo e ne sono parte integrante.
Articolo 23.
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure previste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte contraente.
3. I procedimenti in corso al momento della cessazione dell’Accordo sono comunque portati a termine in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.