Law No. 212 of 3 November 2016, Ratification and implementation of the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, with Protocol, done in Santiago on 23 October 2015. Entry into force: 24 November 2016.

In:

G.U. 23 November 2016, No. 274

Law No. 212/2016 authorized the ratification and ordered the implementation of the Convention between Italy and Chile of 2015 aimed at avoiding double taxation and ensuring better tax cooperation between the two States.

Legge 3 novembre 2016, n. 212

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di  imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell’intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi)

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I Campo di applicazione della convenzione

Articolo 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Cile, le imposte prelevate ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito, «Ley sobre Impuesto a la Renta» (qui di seguito indicate quali «imposta cilena»); e

b) per quanto concerne l’Italia:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l’imposta sul reddito delle società;

(iii) l’imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti, alla fine di ogni anno, si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II Definizioni

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine «Cile» designa la Repubblica del Cile e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all’interno della quale il Cile, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, il Cile o l’Italia;

d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g) l’espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui tale attività di trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

h) l’espressione «autorità competente» designa:

(i) in Cile, il Ministero delle finanze, il Commissioner of the Revenue Service o i loro rappresentanti autorizzati;

(ii) in Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine «nazionale» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; o

(ii) le persone giuridiche, le partnership e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4 Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in  entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d’imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un’officina;

e) un laboratorio; e

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende anche:

(a) un cantiere o un progetto di costruzione o installazione e le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi, e

(b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa tramite dipendenti o altre persone fisiche assunte dall’impresa a tale scopo quando tali attività si protraggono nel Paese per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche e attività analoghe,

a condizione che tale attività sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1. Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da  un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge attività d’impresa nella stessa sede o in un’altra sede nello stesso Stato contraente e

a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o l’impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente articolo, oppure

b) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d’impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un’operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell’impresa e detti contratti sono:

a) in nome dell’impresa, o

b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d’uso, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, o

c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel comma 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6.

a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell’altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell’altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un’altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del  50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell’impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare  una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

CAPITOLO III Imposizione dei redditi

Articolo 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa, nonché ai redditi dei beni immobili  utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese necessarie sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.

6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente deriva dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate

1. Allorché

(a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato e di conseguenza assoggetta a tassazione gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l’altro Stato, qualora concordi sul fatto che la rettifica effettuata dal primo Stato è giustificata sia in linea di principio che per quanto riguarda l’importo, procede ad un’apposita rettifica dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all’articolo 24.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tali  dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, e

(b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l’applicazione dell’imposta addizionale dovuta in Cile a condizione che l’imposta di prima categoria sia pienamente accreditabile nel calcolo dell’importo dell’imposta addizionale.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento,  da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello  Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante, una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi, è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi derivanti da:

(i) finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione;

(ii) obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto;

(iii) una vendita a credito pagata dall’acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature;

(b) il 15 per cento dell’ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di  partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati interessi ai sensi del presente articolo se il contratto per il suo carattere evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Il termine «interessi» non include i redditi considerati all’articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

(b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell’immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o altri beni immateriali, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all’utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili nell’altro Stato contraente se,

a) l’alienante in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione possedeva, direttamente o indirettamente, azioni, interessi o altri diritti analoghi che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società che è un residente dell’altro Stato contraente, o

b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l’alienazione, azioni, interessi o altri diritti analoghi derivavano più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, secondo la definizione di cui all’articolo 6, situati in detto altro Stato.

Ogni altro utile che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi è imponibile anche nell’altro Stato contraente, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 16 per cento dell’ammontare dell’utile.

Nonostante ogni altra disposizione del presente paragrafo, gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili soltanto in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente:

(a) se egli dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; o

(b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che è un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e

c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.

4. Le indennità di fine rapporto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l’attività dipendente, a meno che l’altro Stato contraente, in cui l’attività dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 15. In questo caso, tale indennità di fine rapporto è ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l’attività è stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità di fine rapporto.

Articolo 16 Compensi degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18 Pensioni

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

L’espressione «altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

2. Gli assegni alimentari e altri assegni di mantenimento pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, gli assegni alimentari o altri assegni di mantenimento pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente, nella misura in cui non sono ammissibili quale sgravio per il pagatore o esclusi dalla base imponibile del contribuente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale

esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al  paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se tali redditi sono realizzati da un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell’altro Stato contraente, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

CAPITOLO IV Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto riguarda il Cile, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti in Cile, che ricavano redditi che possono, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, essere soggetti a tassazione in Italia, possono dedurre l’imposta così pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni di legge applicabili del Cile. Il presente paragrafo si applica a tutti i redditi di cui alla presente Convenzione.

2. Per quanto riguarda l’Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell’Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l’Italia deve ammettere in detrazione dall’imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Cile, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell’Italia, l’imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all’articolo 10 e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall’importo dell’imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l’imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell’importo dell’imposta addizionale.

3. Se, in conformità con una disposizione della presente Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l’imposta sugli altri redditi, tenere in considerazione i redditi esentati.

CAPITOLO V Disposizioni particolari

Articolo 23 Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11, del paragrafo 6 dell’articolo 12 o del paragrafo 4 dell’articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad  un residente del primo Stato.

4. Le società di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre società della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte previste dalla presente Convenzione.

Articolo 24 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti e possono sviluppare adeguate procedure, condizioni e modalità bilaterali per l’attuazione della procedura amichevole prevista nei paragrafi precedenti del presente articolo.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all’autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e le autorità competenti degli Stati contraenti così convengono.

Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26 Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27 Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Quando un’impresa di uno Stato contraente riceve redditi dall’altro Stato contraente, ed il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata al di fuori di detto Stato contraente, i benefici fiscali che altrimenti si applicherebbero in base alle altre disposizioni della presente Convenzione non si applicano a tali redditi se:

a) gli utili di detta stabile organizzazione sono soggetti ad un’aliquota d’imposta effettiva aggregata nel primo Stato contraente e nello Stato in cui la stabile organizzazione è situata inferiore al 60 per cento dell’aliquota generale dell’imposta sulle società applicabile nel primo Stato contraente; o

b) la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non ha un trattato generale in materia di imposta sul reddito in vigore con lo Stato contraente a cui vengono richiesti i benefici della presente Convenzione, a meno che il primo Stato contraente includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile.

I dividendi, interessi o canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili nell’altro Stato contraente con un’aliquota che non può eccedere il 25 per cento del loro ammontare lordo. Qualsiasi altro reddito a cui si applicano le disposizioni del presente paragrafo è imponibile in conformità con la legislazione interna dell’altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, se ad un residente di uno Stato contraente sono negati i benefici della presente Convenzione ai sensi del presente paragrafo, l’autorità competente dell’altro Stato contraente, ciononostante, può concedere i benefici della presente Convenzione rispetto ad uno specifico elemento di reddito, se tale concessione di benefici è giustificata alla luce della motivazione in base alla quale tale residente non rientrava nelle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 28 Disposizioni varie

1. In relazione ai conti o fondi di investimento («veicoli di investimento collettivo») costituiti in uno Stato contraente, che non rispondono alla definizione fornita al paragrafo 1 dell’articolo 4, le disposizioni della presente Convenzione non devono essere interpretate nel senso di limitare l’imposizione fiscale, in entrambi gli Stati contraenti in base alle proprie legislazioni interne, sulle remunerazioni effettuate da tali conti o fondi di investimento, nonché sul reddito derivante dal riscatto o dall’alienazione delle quote detenute dai partecipanti a tali fondi o conti di investimento.

2. Ai fini del paragrafo 3 dell’articolo XXII (Consultazione) dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante tale paragrafo, qualsiasi controversia tra loro per quanto riguarda la questione se una misura rientri o meno nell’ambito di applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi, come previsto da detto paragrafo, unicamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Qualsiasi dubbio sull’interpretazione del presente paragrafo è risolto ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 24 o, in mancanza di accordo nell’ambito di tale procedura, in virtù di una qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni esistenti della normativa cilena DL 600 (Statuto degli investimenti esteri) in quanto in vigore al momento della firma della presente Convenzione e in quanto emendabile di volta in volta senza modificarne il principio generale.

4. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la tassazione in Cile di un residente in Italia per quanto riguarda gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Cile, con riferimento sia all’imposta di prima categoria che all’imposta addizionale ma solo a condizione che l’imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell’importo dell’imposta addizionale.

5. I contributi a un regime pensionistico costituito e riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente che sono versati al fondo da o per conto di una persona fisica che svolge un’attività nell’altro Stato contraente sono, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dalla persona fisica e degli utili di un’impresa che sono imponibili in detto Stato, considerati in detto Stato allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati ad un regime pensionistico che è riconosciuto a fini fiscali in detto Stato, a condizione che:

a) la persona fisica non fosse un residente di detto Stato, e partecipasse al regime pensionistico, immediatamente prima di iniziare a svolgere l’attività in detto Stato, e

b) il regime pensionistico sia accettato dall’autorità competente di tale Stato come corrispondente in linea generale ad  un regime pensionistico riconosciuto come tale ai fini fiscali da parte di detto Stato.

Ai fini del presente paragrafo:

i) l’espressione «regime pensionistico» designa un accordo in cui la persona fisica partecipa al fine di garantire prestazioni pensionistiche dovute per l’attività svolta di questo paragrafo, e

ii) un regime pensionistico è riconosciuto a fini fiscali in uno Stato se i contributi al regime stesso attribuiscono diritto a riduzioni d’imposta in detto Stato.

I benefici concessi in virtù del presente paragrafo non possono eccedere i benefici che sarebbero riconosciuti dall’altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 29 Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell’interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 30 Entrata in vigore

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all’altro attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e

b) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 31 Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione.

2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è data la notifica; e

b) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell’anno solare successive a quelle in cui è data la notifica.

3. Per quanto riguarda le disposizioni che non rientrano nelle lettere a) o b) del paragrafo 2, la presente Convenzione cesserà di avere effetto il 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è data la notifica. Le richieste di informazioni pervenute prima della data in cui è stata notificata la cessazione saranno trattate in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati contraenti saranno vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 25 per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell’anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnolo e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione, prevarrà il testo inglese.

 

Protocollo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

 

All’atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale

a) Resta inteso che se, dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, uno degli Stati contraenti introduce un’imposta sul patrimonio in base alla propria legislazione nazionale, gli Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione estendendone il campo di applicazione per includere qualsiasi imposta sul patrimonio così introdotta.

b) Quando si fa riferimento nella presente Convenzione a una normativa nazionale specifica, tale riferimento conterrà qualsiasi emendamento, modifica o sostituzione, come comunicato dalle autorità competenti.

c) Considerato che l’obiettivo principale della Convenzione è quello di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, nel caso in cui le disposizioni della Convenzione sono utilizzati in modo tale da fornire benefici non contemplati o non previsti, le autorità competenti degli Stati contraenti raccomandano, in base alla procedura amichevole dell’articolo 24, specifiche modifiche da apportare alla Convenzione. Gli Stati contraenti convengono inoltre che ogni tale raccomandazione sarà considerata e discussa in modo rapido al fine di modificare la Convenzione, ove necessario.

2. Articolo 3

Per quanto riguarda l’autorità competente dell’Italia nel paragrafo 1, h), ii) dell’articolo 3 della Convenzione, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell’economia e delle finanze per lo scambio di informazioni.

3. Articolo 4

L’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende un fondo pensione regolamentato stabilito in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattato come beneficiario effettivo del reddito che riceve, nonostante il fatto che tutto o parte del suo reddito o degli utili possono essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «fondo pensione regolamentato» indica, nel caso dell’Italia un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi Pensione – COVIP e, nel caso del Cile un fondo pensione sotto la supervisione della Superintendencia de Pensiones.

4. Articolo 5

Ai fini del calcolo dei termini di cui al paragrafo 3 dell’articolo 5, le attività svolte da un’impresa associata ad un’altra impresa ai sensi dell’articolo 9 della presente Convenzione saranno aggregate nel periodo durante il quale le attività sono svolte dall’impresa se le attività delle imprese associate sono correlate.

Con riferimento al paragrafo 6 dell’articolo 5, resta inteso che, qualora le condizioni commerciali o finanziarie formulate o imposte tra il mediatore o l’agente e l’impresa siano diverse da quelle che sarebbero intercorse tra persone indipendenti, tali mediatore o agente non saranno considerati un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 5.

5. Articolo 7

Con riferimento all’articolo 7, quando un’impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità con i principi enunciati all’articolo 7.

6. Articolo 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione.

7. Articolo 8

Con riferimento all’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;

b) gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di contenitori,

qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

8. Articolo 10

Con riferimento all’articolo 10, si è convenuto che, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta addizionale in base alle disposizioni delle leggi del Cile, qualora:

(i) l’imposta di prima categoria cessi di essere pienamente deducibile nella determinazione dell’importo dell’imposta addizionale da versare; o

(ii) l’aliquota dell’imposta addizionale applicata ad un residente in Italia, come determinato ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione, supera il 35 per cento,

gli Stati contraenti si consultano tra loro al fine di modificare la Convenzione al fine di ristabilire l’equilibrio di benefici previsti dalla Convenzione.

9. Articoli 11 e 12

Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l’imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un’aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 11 o dal paragrafo 2 dell’articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell’Italia, nonché a interessi o canoni provenienti dall’Italia ed il cui beneficiario effettivo è un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L’autorità competente cilena informa senza indugio l’autorità competente italiana che si sono verificate le condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.

10. Articolo 13

I fondi pensione di cui all’articolo 13 sono quelli definiti ai fini dell’articolo 4 della presente Convenzione.

11. Articolo 19

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alle banche centrali di Italia (Banca d’Italia) e Cile (Banco Central) sono oggetto delle disposizioni in materia di funzioni pubbliche.

12. Articolo 22

Con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 22, nel caso in cui l’Italia adotti una normativa nazionale che – in aggiunta o in sostituzione del regime di esenzione dei dividendi esistente al momento della firma della Convenzione – conceda un credito d’imposta estera diretta e indiretta, l’Italia deve consentire una deduzione dell’imposta sul reddito effettivamente pagata da una società distributrice dei dividendi che si riferisce agli utili con i quali tali dividendi siano pagati (imposta di prima categoria).

13. Articolo 27

a) L’espressione conclusiva del paragrafo 1 dell’articolo 27, «la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione» è definita ai sensi delle procedure previste dalla legislazione nazionale e alla prassi amministrativa di ciascuno Stato contraente.

b) In relazione ai redditi ai sensi dell’articolo 10, il 25 per cento di cui al paragrafo 2 dell’articolo 27 non si applica nei confronti di tali pagamenti dal Cile, resta invece applicabile l’imposta supplementare dovuta in Cile, a condizione che l’imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell’importo dell’imposta supplementare.

14. Articolo 29

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, fatte salve le informazioni che possono essere richieste dal contribuente per l’accertamento del diritto ai benefici della Convenzione, il certificato ufficiale rilasciato dall’autorità fiscale per avere diritto a un rimborso, a un’esenzione o all’applicazione di un’aliquota ridotta d’imposta sul reddito prevista dalla Convenzione comprende informazioni circa l’identità del contribuente, il periodo durante il quale il contribuente è un residente dello Stato contraente e certifica che il residente è soggetto a tassazione in detto Stato contraente (salvo quanto previsto nel presente Protocollo al numero 3).

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell’anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione, prevarrà il testo inglese.