Law No. 211 of 3 November 2016, Ratification and implementation of the following Treaties: a) Extradition Treaty between the Italian Republic and the Republic of Chile, done in Rome on 27 February 2002, with Additional Protocol, done in Santiago on 4 October 2012; b) Agreement on mutual administrative assistance for the prevention, investigation and repression of customs offences between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile, done in Brussels on 6 December 2005. Entry into force: 23 November 2016.

In:

G.U. 22 November 2016, No. 273

Law No. 211/2016 contains parliamentary authorization to ratification and the implementing order of two Agreements between Italy and Chile. The first one, concluded in 2002, governs the extradition of persons who are in the territory of one Party and are requested by the judicial authorities of the other for the purposes of investigation, trial or detention penalty execution. The Agreement established the legal requirements for extradition requests, and the cases in which the requested State must or may decline a request. Many provisions of the Agreement concern the protection of fundamental human rights, including non-application of the death penalty. The Agreement of 2005 is aimed at facilitating the exchange of information between the Contracting Parties’ customs administrations, with regard to goods, persons, means of transport and premises, if customs offences are suspected, with the aim of preventing and punishing violations.

Legge 3 novembre 2016, n. 211

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo XXI del Trattato e dall’articolo 2 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall’articolo 22 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3 Disposizioni in materia penale

1. La procedura di consegna controllata prevista nell’articolo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

2. L’utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall’articolo 16  dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

Art. 4 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall’anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall’anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile

 

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Obbligo di estradare

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all’altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorità Giudiziaria dell’altra Parte, in quanto è stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale.

Articolo II Fatti che danno luogo all’estradizione

1. L’estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ad un anno o più severa.

2. Inoltre se l’estradizione è richiesta per l’esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovrà essere superiore a sei mesi.

3. Quando la domanda di estradizione riguarda più reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l’estradizione, se è concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potrà essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l’estradizione sia chiesta per l’esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potrà essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare è superiore a sei mesi.

4. L’estradizione è altresì concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o imporranno l’inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.

Articolo III Reati fiscali

In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l’estradizione non può essere negata per il fatto che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non prevede in queste materie la stessa disciplina della legge della Parte richiedente.

Articolo IV Rifiuto di estradare

L’estradizione non sarà concessa:

a. se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è stata giudicata dalla Autorità Giudiziaria della Parte richiesta;

b. se alla data del ricevimento della domanda, la pena o l’azione penale siano prescritte, secondo la legge di una delle Parti;

c. se per il reato che ha motivato la domanda nella Parte richiesta è stata concessa l’amnistia, sempre che il fatto ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;

d. se la persona richiesta è, è stata o sarà giudicata da un Tribunale straordinario nella parte richiedente;

e. se fatto per il quale è chiesta è considerato dalla Parte richiesta come reato politico;

f. se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la persona richiesta sarà oggetto di azioni persecutorie o discriminatorie per motivi di razza, di religione, di sesso, di cittadinanza, di lingua, di opinione politica o di condizione personale o sociale, o se la situazione della suddetta persona corre il rischio di essere aggravata da uno dei suddetti elementi;

g. se per il fatto per il quale è stata chiesta, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa. La circostanza che tale procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta, non costituisce in se stesso motivo di rifiuto dell’estradizione;

h. se esistono fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali;

i. se la persona ricercata, al momento della commissione del reato, era minorenne secondo la legge della parte richiesta e la legge della parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minorenni un trattamento processuale o sostanziale diretto al reinserimento sociale conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della parte richiesta;

j. se il fatto per il quale è richiesta costituisce, secondo la legge della parte richiesta un reato esclusivamente militare. A tal fine sono considerati reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

Articolo V Pena di morte

1. In nessun caso sarà irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata.

2. Quando i fatti per i quali è stata chiesta l’estradizione sono punibili nell’ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sarà irrogata e si applicherà in sua vece una pena detentiva o restrittiva della libertà personale prevista dallo stesso ordinamento.

3. Quando per i fatti peri quali è stata chiesta l’estradizione è stata inflitta la pena di morte, l’estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall’ordinamento della parte richiedente.

Articolo VI Rifiuto facoltativo dell’estradizione

1. L’estradizione può essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare è cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l’estradizione.

2. L’estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto per il quale è chiesta è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte.

3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell’altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l’instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovrà fornire elementi utili. La Parte richiesta comunicherà, al più  presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.

Articolo VII Principio di specialità

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizioni o privazioni della libertà personale in esecuzione di una pena, né ad altre misure restrittive o privative della libertà personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che:

a) La Parte richiesta vi consenta; o

b) La persona estradata, avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente.

2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona è estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell’art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell’estradizione.

3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l’estradizione è stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona può essere sottoposta a restrizione o privazione della libertà personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato è ammessa l’estradizione.

4. La persona consegnata non può essere riestradata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b).

5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona né stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorità giudiziaria della suddetta Parte.

Articolo VIII Computo del periodo di detenzione

Il periodo di detenzione sofferto dall’estradato nel procedimento di estradizione nella Parte richiesta sarà computato nella pena da scontare nel territorio della Parte richiedente.

Articolo IX Modalità e lingue delle comunicazioni

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica.

2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta.

3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l’attestazione di conformità dell’autorità abilitata.

Articolo X Documenti a sostegno della domanda

1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall’originale o da una copia certificata del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza irrevocabile di condanna con indicazione della pena ancora da scontare.

2. Nei documenti presentati ai sensi del paragrafo 1. o in una relazione sommaria redatta ai fini della estradizione devono essere contenute le seguenti informazioni:

a) la descrizione precisa del fatto, la data e il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica;

b) gli elementi necessari per determinare l’identità, la nazionalità, la residenza della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia, e

c) se si tratta di persona condannata, la indicazione della pena ancora da scontare.

A tali documenti deve essere allegata una copia delle disposizioni della legge della Parte richiedente applicabili al fatto, come pure di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.

Articolo XI Informazioni supplementari

Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiederà informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potrà essere prorogato.

Articolo XII Arresto provvisorio

1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte può ordinare, su richiesta dell’altra Parte, l’arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della libertà personale.

2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che è stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale o che presenterà una domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l’indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l’identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio può essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l’Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.).

3. La parte richiesta informa immediatamente l’altra Parte sull’esito della richiesta, comunicando la data dell’arresto o dell’applicazione di altre misure restrittive della libertà professionale.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall’articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l’arresto provvisorio e le altre misure restrittive della libertà personale sono revocati. Tuttavia, ciò non impedisce un nuovo arresto o l’applicazione di misure restrittive della libertà personale, come pure l’estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

Articolo XIII Decisione e consegna della persona

l. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione. L’eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.

2. Se l’estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potrà effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della libertà sofferte dalla persona richiesta ai fini dell’estradizione.

3. Il termine per la consegna è di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per un periodo della medesima durata.

4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha più efficacia e la persona è messa in libertà. Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potrà rifiutarla.

Articolo XIV Consegna rimandata o temporanea

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza indugio sulla domanda di estradizione e far conoscere la propria decisione all’altra Parte. Nel caso in cui venga accolta la domanda di  estradizione, la Parte richiesta può rimandare la consegna della persona fino a quando il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata.

2. Tuttavia, su domanda dell’altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per permettere lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata temporaneamente è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente e restituita alla Parte richiesta entro il termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data dell’uscita dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno del territorio della medesima, è computata nella pena da scontare nella Parte richiesta.

3. La consegna della persona da estradare può essere ugualmente rimandata:

a) quando, a causa di una documentata grave malattia, il trasferimento può mettere in serio pericolo la sua vita; o

b) quando motivi umanitari, determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano.

Articolo XV Consegna di oggetti

1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l’estradizione è concessa, consegna, a fini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda, gli oggetti sui quali o attraverso i quali è stato commesso il reato, quelli che costituiscono il presso, il prodotto o il profitto del reato, nonché quelli che comunque possono essere utilizzati come prova.

2. Gli oggetti indicali nel paragrafo precedente sono consegnati anche se l’estradizione concessa non può aver luogo a causa della morte o della fuga della persona ricercata.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati al paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso in detta Parte ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che siano restituiti.

4. Sono salvaguardati i diritti della Parte richiesta o dei terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti alla Parte richiesta senza indugio alla fine del procedimento.

Articolo XVI Transito

1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che è estradata da uno Stato terzo verso l’altra Parte, è autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti relativi al procedimento di estradizione e dei dati anagrafici degli agenti che accompagnano la persona.

2. L’autorizzazione del transito può essere negata per gli stessi motivi per i quali può essere rifiutata l’estradizione in virtù del presente Trattato ovvero per ragioni di ordine pubblico.

3. Nel caso in cui si utilizzi la via aerea e non sia previsto l’atterraggio, non è necessaria l’autorizzazione della Parte sul territorio della quale si volo. Tuttavia la Parte richiedente informa la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesta l’esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 1 dell’art. X. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti cui una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’art. XII e la Parte richiedente inoltre regolare domanda di transito.

Articolo XVII Concorso di domande di estradizione

Se una Parte e altri Stati chiedono l’estradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Articolo XVIII Spese

1. Le spese derivanti dall’estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente.

2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Articolo XIX Intervento dello stato richiedente

La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo XX Estradizione semplificata

1. La Parte richiesta potrà consegnare la persona della quale è stata chiesta l’estradizione senza promuovere giudizio di estradizione previsto dal proprio ordinamento, quando sussistano le seguenti condizioni:

a) sia stata presentata una domanda di estradizione in conformità dell’articolo X;

b) sia ammessa l’estradizione, ai sensi dell’articolo II, per fatto per il quale è stata chiesta l’estradizione;

c) che la persona richiesta, assistita da un avvocato abilitato, abbia dato il proprio espresso consenso ad essere estradata.

2. Il consenso, che è irrevocabile, dovrà essere prestato dinanzi

all’autorità competente della Parte richiesta, dopo che questa ha informato la persona richiesta:

a) del carattere irrevocabile del suo consenso;

b) del suo diritto ad un procedimento formale di estradizione e delle garanzie relative;

c) del procedimento di estradizione semplificata.

Si darà atto dell’esistenza di tutti i requisiti precedentemente segnalati in un processo verbale, che sarà immediatamente ritrasmesso alla Parte richiedente.

3. La circostanza che la persona richiesta sia stata consegnata sulla base del procedimento semplificato di estradizione non comporta nessuna modifica dei diritti e delle garanzie previste dal procedimento formale di estradizione.

Articolo XXI Disposizioni finali

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata illimitata.

4. Ciascuna delle Parti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno Rato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell’anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana  e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

 

Protocollo addizionale al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile del 27 febbraio 2002

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate «le Parti»,

desiderando regolamentare l’applicazione del Trattato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;

considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;

concludono il presente Protocollo addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:

Articolo 1

Quando una Parte richieda all’altra l’estradizione di una persona condannata in contumacia, l’estradizione è concessa se la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l’estradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l’estradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.

Articolo 2

Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica si applicherà anche alle richieste di estradizioni ancora pendenti.

Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore finché lo sarà il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Santiago il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiano e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Stati;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l’esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all’importazione o all’esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «legislazione doganale», l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all’importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, siano esse relative ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

b) «Amministrazione doganale», per la Repubblica Italiana l’Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, e per il Cile il Servizio Nazionale delle Dogane;

c) «Amministrazione doganale richiedente» l’Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) «Amministrazione doganale adita» l’Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

f) «diritti e tasse all’importazione e all’esportazione», i dazi doganali all’importazione e all’esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti all’importazione e all’esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell’Unione Europea;

g) «consegna controllata», la tecnica che consente ai carichi illeciti o sospetti di stupefacenti, sostanze psicotrope o loro sostituti di uscire, entrare o attraversare i territori delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la supervisione delle loro Amministrazioni competenti, al fine di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito di tali merci;

h) «persona», ogni persona fisica o giuridica;

i) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

j) «stupefacenti e sostanze psicotrope», tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II Campo d’applicazione dell’Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l’assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell’Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell’Unione europea.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l’assistenza in materia penale.

CAPITOLO III Richieste di assistenza

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

a) la regolarità dell’importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate;

b) la regolarità dell’esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all’occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l’esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell’origine delle merci;

b) l’applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l’Amministrazione doganale adita fornisce notizie  ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone di cui l’Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un’infrazione doganale, in particolare, quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall’Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall’Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell’una o dell’altra Parte Contraente;

d) i locali sospettati dall’Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell’una o dell’altra Parte Contraente.

Articolo 6

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un’infrazione doganale.

2. Nei casi che possono nuocere seriamente all’economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l’Amministrazione doganale dell’altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV Richieste di assistenza speciale

Articolo 7

1. Su richiesta, l’Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente che riguardano indagini condotte su di un’infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a:

a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;

b) nuove tecniche per l’applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l’efficacia;

c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 8

Su richiesta, l’Amministrazione doganale di una Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione, notifica o consegna alla persona interessata, residente o stabilita sul proprio territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nel presente Accordo, che provengono dall’Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessarie, entro le loro possibilità ed in conformità con la propria legislazione, per autorizzare l’uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.

2. La decisione di eseguire la consegna controllata sarà presa caso per caso ed in conformità con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare.

3. Le consegne illecite per cui la consegna controllata è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle Autorità doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformità alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l’assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;

c) lo scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO V Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 11

1. Ai sensi del presente Accordo, l’assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. L’Amministrazione doganale adita, ove necessario, può trattenere le informazioni fino a quando non riceva la conferma scritta.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta,

b) l’oggetto ed i motivi della richiesta,

c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,

d) il nome e l’indirizzo delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall’altra Amministrazione doganale, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le infrazioni doganali e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate all’Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.

Articolo 12

1. Qualora un’Amministrazione doganale lo richieda, l’altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell’Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini a quest’ultima.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell’Amministrazione doganale adita. Quest’ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Se l’Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure

b) trasmettere rapidamente la richiesta all’Autorità competente, oppure

c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all’uopo designati dall’Amministrazione doganale richiedente possono, con l’autorizzazione dell’Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest’ultima:

a) consultare negli uffici dell’Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell’infrazione doganale,

b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quell’infrazione doganale,

c) assistere alle indagini effettuate dall’Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all’Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo l del presente Articolo, i funzionari dell’Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell’altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell’altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest’ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI Dossier e documenti

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all’altra dossier, documenti o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un’infrazione sul territorio dello Stato dell’altra Amministrazione doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l’interpretazione e l’utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

CAPITOLO VII Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l’Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorità dell’Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell’espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonché per quale causa ed a quale titolo sarà ascoltato.

2. L’Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell’autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII Uso delle informazioni e dei documenti e protezione dati

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell’assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l’Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell’Amministrazione doganale che ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

4. In ragione degli obblighi che derivano all’Italia dalla sua appartenenza all’Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della suddetta Unione.

5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l’Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’Articolo 2 del presente Accordo.

2. I dati personali scambiati nell’ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equivalente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce.

3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme pertinenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati.

4. Lo scambio dei dati personali non potrà avvenire prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione è equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.

CAPITOLO IX Eccezioni

Articolo 18

1.  Qualora  l’Amministrazione doganale adita di una Parte Contraente ritenga che l’assistenza domandata potrebbe pregiudicare la sua sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza, od altri interessi nazionali vitali, o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel suo territorio oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali ed amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.

2. Quando l’Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall’Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l’esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell’Amministrazione doganale adita.

3. L’assistenza può essere differita dall’Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l’Amministrazione doganale adita consulta l’Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l’assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell’assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall’applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell’Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verrà data esecuzione alla richiesta, nonché la forma in cui verranno coperte le spese.

CAPITOLO XI Applicazione ed ambito territoriale dell’Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. L’attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-cilena, composta dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell’una o dell’altra Amministrazione, per seguire l’evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all’altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 24

Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d’entrata in vigore del presente  Accordo, le Amministrazioni doganali si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.