G.U. 21 November 2016, No. 272
Law No. 208/2016 authorized and implemented the Convention and the Additional Protocol between Italy and Panama of 2010 aimed to avoid double taxation and to prevent tax evasion. The dispositions shall apply to personal and corporate income taxes, regional tax on productive activities, income from immovable property, pensions, royalties and profits from operations of ships or aircraft in international traffic. The Convention provided modalities to eliminate the double taxation in the States. The Contracting Parties shall collaborate by exchanging information in order to carrying out the provisions of the Convention or enforcement of the domestic laws relating to taxes, provided that the request would be contrary to public policy or would disclose any commercial, industrial or professional secret.
Legge 3 novembre 2016, n. 208
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 27 della Convenzione stessa.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
1. l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l’imposta sul reddito delle società;
3. l’imposta regionale sulle attività produttive;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) in Panama:
1. l’impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta panamense»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che sono applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Articolo 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
b) il termine «Panama» designa la Repubblica di Panama e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Panama, ivi comprese le acque interne, lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale sulla quale, in conformità con il diritto internazionale e in applicazione della legislazione interna, la Repubblica di Panama esercita, o potrà esercitare in futuro, giurisdizione o diritti sovrani per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le acque sovrastanti e le loro risorse naturali;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o Panama;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(ii) in Panama, il Ministerio de Economia y Finanzas;
i) il termine «nazionale» con riferimento ad uno Stato contraente designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente.
2. Per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Stato.
Articolo 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare ai sensi del paragrafo a) lo Stato nei quale detta persona ha un’abitazione permanente o il centro dei suoi interessi vitali, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sua sede di direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d’imposta previsti dalla Convenzione.
Articolo 5 Stabile Organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende anche:
a) un cantiere, un progetto di costruzione, di montaggio o di installazione, oppure le attività di supervisione ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;
b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa tramite dipendenti o altro personale impiegato dall’impresa per tali finalità, ma soltanto se dette attività continuano (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) in uno Stato contraente per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale sei mesi in un periodo di dodici mesi;
c) l’utilizzo di una struttura, di installazioni, di un impianto di trivellazione, nave o altre analoghe attrezzature complesse per l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali, oppure per attività collegate a tale esplorazione o sfruttamento per un periodo o periodi che oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di detto agente sono svolte in tutto o in parte per conto dell’impresa, e le condizioni accettate o imposte tra detta impresa e l’agente nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, detta persona non è considerata un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Capitolo III Imposizione dei Redditi
Articolo 6 Redditi Immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle Imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8 Navigazione Marittima ed Aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
4. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle imposte, ai pedaggi, ai dazi o pagamenti analoghi che sono applicabili per l’utilizzo del Canale di Panama.
Articolo 9 Imprese Associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, ai controllo o ai capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tal condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l’altro Stato può procedere ad un apposito aggiustamento dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all’Articolo 25 della presente Convenzione.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. in tal caso, sono applicabili le disposizioni degli Articoli 7 e 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.
7. Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, quando una società residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell’Articolo 7 possono essere assoggettati ad un’imposta addizionale in detto altro Stato, in conformità con la propria legislazione, ma l’imposta addizionale non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare di detti utili.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
(i) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un istituto bancario, e
(ii) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi negli altri casi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se:
a) il beneficiario effettivo degli interessi è uno Stato contraente, la Banca Centrale di uno Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o attrezzature ad un’impresa di uno Stato contraente; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente Articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi e gli altri frutti relativi a tali titoli o obbligazioni, e i crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini dei presente Articolo. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 10 della presente Convenzione.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. in tal caso, sono applicabili le disposizioni dell’Articolo 7 e del paragrafo 3 dell’Articolo 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche, o le pellicole o le registrazioni ed altri mezzi di riproduzione dell’immagine o del sonoro, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Inoltre, comprende i pagamenti relativi ad assistenza tecnica, servizi tecnici e di consulenza.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, sono applicabili le disposizioni dell’Articolo 7 e del paragrafo 3 dell’Articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dai presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
Articolo 13 Utili di Capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’Articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all’utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14 Servizi
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da servizi resi nell’altro Stato contraente sono imponibili nei primo Stato. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui sono resi i servizi laddove tali servizi siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi. Tuttavia, l’imposta cosi prelevata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo di tali pagamenti è residente dell’altro Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo l’espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, o altre attività indipendenti di natura analoga.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il fornitore dei servizi, residente di uno Stato contraente,
(i) esercita un’attività commerciale o industriale nell’altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata; o
(ii) dispone regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per lo svolgimento della propria attività.
In entrambi i casi menzionati (i) e (ii), i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa, a seconda dei casi, in conformità con le disposizioni dell’Articolo 7.
Articolo 15 Lavoro Subordinato
1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale sei mesi in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all’attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.
Articolo 16 Compensi e Gettoni di Presenza
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e Sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 Funzioni Pubbliche
1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.
Articolo 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti ai paragrafo 2 dell’Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa in tal caso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7 e 14.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano se io scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o alla cessione dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente Articolo per mezzo di tale costituzione o cessione.
Capitolo IV
Metodi per Eliminare la Doppia Imposizione
Articolo 22 Eliminazione della Doppia Imposizione
La doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
1. Per quanto concerne l’Italia:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Panama, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Panama, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’imposta pagata in Panama per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.
2. Per quanto concerne Panama, se un residente di Panama ritrae redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, Panama esenterà da imposta tali redditi.
3. Se, in conformità con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l’imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
Capitolo V
Disposizioni Particolari
Articolo 23 Non Discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’Articolo 9, del paragrafo 7 dell’Articolo 11 o del paragrafo 6 dell’Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali.
Articolo 24 Procedura Amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nei paragrafo 1 dell’Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, ai fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 Scambio di Informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) Incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nei corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Articolo 26 Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Capitolo VI
Disposizioni Finali
Articolo 27 Entrata in Vigore
1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno il completamento delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
c) con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all’entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 28 Limitazione dei Benefici
1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell’altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell’esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione della normativa interna per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed alle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.
Articolo 29 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di’ applicarsi:
a) con riferimento alle ritenute alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute), a ciascun esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al. 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell’interpretazione o nell’applicazione dei testi prevarrà il testo in inglese.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Con riferimento all’Articolo 4:
Se una persona è considerata residente dello Stato contraente soltanto per una frazione dell’anno ed è considerata residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno (cambio di residenza), l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato contraente, l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.
2. Con riferimento all’Articolo 5:
I periodi durante i quali due o più imprese associate svolgono in uno Stato contraente attività direttamente collegate finalizzate alla realizzazione di un unico progetto di costruzione, cantiere, assemblaggio o installazione saranno sommati ai fini dell’applicazione del paragrafo 3. Si considera che siano attività direttamente connesse quelle relative alla finalizzazione del progetto o della costruzione, e non quelle aventi carattere ausiliario. Si considera che un’impresa sia associata con un’altra impresa se una è controllata direttamente o indirettamente dall’altra, o se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da terze persone. Ove il presente principio dia luogo a questioni interpretative, le autorità competenti degli Stati contraente faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
3. Con riferimento all’Articolo 7:
Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’Articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione;
4. Con riferimento all’Articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
b) gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
5. Con riferimento all’Articolo 13:
Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o interessi comparabili che rappresentano più del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale in una società residente dell’altro Stato contraente, e tali azioni o interessi comparabili sono stati detenuti dall’alienante per meno di dodici mesi, sono imponibili in detto altro Stato.
6. Con riferimento all’Articolo 25:
a) Resta inteso che lo scambio di informazioni sarà richiesto solo quando lo Stato contraente richiedente abbia esaurito tutte le regolari fonti di informazione disponibili in base alla procedura fiscale interna.
b) Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista dall’Articolo 25 non comprende (i) le misure dirette solo alla semplice raccolta di elementi di prova, o (ii) il caso in cui è improbabile che l’informazione richiesta sia rilevante per il controllo o l’amministrazione di questioni fiscali di un determinato contribuente in uno Stato contraente.
c) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente, nell’avanzare una richiesta di informazioni ai sensi dell’Articolo 25 della Convenzione, forniranno le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato interpellato:
(i) informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in particolare, nome, data e luogo di nascita e, se conosciuti, indirizzo, codice fiscale, numero di conto o analoghe informazioni identificative);
(ii) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
(iii) una dichiarazione circa le informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
(iv) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
(v) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste.
d) Resta altresì inteso che l’Articolo 25 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a scambiare informazioni in modo automatico.
e) Resta inteso che in caso di scambio di informazioni, le norme procedurali amministrative 7 relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contraente interpellato restano applicabili prima che le informazioni siano trasmesse allo Stato contraente richiedente. Resta altresì inteso che la presente disposizione ha lo scopo di garantire al contribuente una procedura equa e non ad impedire o posticipare in maniera indebita lo scambio di informazioni. In tali casi, una norma nello Stato contraente richiedente che preveda un’estensione del periodo prescritto per l’accertamento non sarà considerata come contraria al principio di non discriminazione.
7. Con riferimento all’Italia,
a) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell’interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
b) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
c) Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.
9. Verifica del funzionamento della Convenzione.
Le autorità competenti si consulteranno costantemente al fine di verificare l’efficacia del funzionamento della Convenzione, nonché la sua rispondenza ai rispettivi reciproci interessi.
10. Disposizioni legislative di attuazione.
Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.
Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell’interpretazione o nell’applicazione dei testi prevarrà il testo in inglese.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.